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D-1906/2007 • BVGer D-1906/2007 KI-generiert

Mongolian Ex-Bodyguard Asylum Claim Denied Due to Lack of Credibility

Geschäftsnummer D-1906/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court denied an asylum claim and upheld the removal order of an individual from Mongolia. The applicant alleged fear of persecution due to his former role as a bodyguard for a politician and claims of uncovering illicit activities. However, the court found the applicant's statements to be inconsistent, vague, and lacking corroborating evidence, rendering his claims for asylum not credible. Furthermore, the court determined that the applicant had not exhausted internal protection mechanisms in Mongolia and that his removal was permissible, exigible, and possible, thus rejecting the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Mongolian Ex-Bodyguard Asylum Claim Denied Due to Lack of Credibility: The applicant alleged fear of persecution due to his former role as a bodyguard for a politician and claims of uncovering illicit activities. However, the court found the applicant's statements to be inconsistent, vague, and lacking corroborating evidence, rendering his claims for asylum not credible. Furthermore, the court determined that the applicant had not exhausted internal protection mechanisms in Mongolia and that his removal was permissible, exigible, and possible, thus rejecting the appeal.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe unglaubhafte Aussagen mangelnde Glaubhaftigkeit Asylsuchender aus der Mongolei widersprüchliche Verfolgungsvorbringen glaubhafte Beweise Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Cited for the imposition of court costs on the losing party.

Art. 3 lett. a TS-TAF

Cited for the amount of court costs to be paid by the losing party.

Art. 106 LAsi

Cited as the general legal basis for rejecting the appeal.

Art. 83 cpv. 3 LStr

Cited to establish the admissibility of the expulsion.

Art. 83 cpv. 4 LStr

Cited to establish the exigibility of the expulsion.

Art. 83 cpv. 2 LStr

Cited to establish the possibility of the expulsion.

Art. 5 cpv. 1 LAsi

Cited in relation to the prohibition of refoulement.

Art. 44 cpv. 1 LAsi

Cited in relation to the decision to order expulsion.

Art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi

Cited as conditions under which the Federal Office should refrain from ordering expulsion.

Art. 7 cpv. 1 LAsi

Cited as the general requirement for asylum applicants to prove or render plausible their refugee status.

Art. 7 cpv. 2 LAsi

Cited to define when refugee status is rendered plausible.

Art. 7 cpv. 3 LAsi

Cited to define when allegations are implausible.

Art. 3 cpv. 1 LAsi

Cited to define who is considered a refugee.

Art. 3 cpv. 2 LAsi

Cited to define what constitutes serious prejudice.

Art. 2 LAsi

Cited as the basis for Switzerland granting asylum.

Art. 31 LTAF

Cited as the basis for the Federal Administrative Court judging appeals against decisions of lower authorities.

Art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA

Cited to establish the appellant's standing to appeal.

Art. 5 PA

Cited to define what constitutes a decision.

Art. 105 LAsi

Cited to confirm the Federal Office of Migration's status as a relevant authority.

Art. 6 LAsi

Cited as the legal framework for asylum procedures.

Art. 63 cpv. 4 PA

Cited as the basis for waiving the advance payment of court costs in this specific case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-1906/2007/cac {T 0/2}

Sentenza del 6 luglio 2010

Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bruno Huber e Robert Galliker;

cancelliere Federico Pestoni.

Parti A._______, alias B._______, Mongolia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;

Oggetto Asilo ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 21 febbraio 2007 / N (...).

D-1906/2007

Fatti:

A. Il ricorrente, originario della Mongolia, nato a C._______ (D._______, E._______) con ultimo domicilio ad F._______, ha presentato doman - da d'asilo in Svizzera il (...).

Nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo, egli ha dichiara to, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso in patria, posto che, avendo operato in qualità di guardia del corpo del parlamentare G._______, egli sarebbe a conoscenza di

fatti concernenti il citato politico e sui quali starebbe indagando il Cen - tro di spionaggio dello Stato. Proprio a causa di ciò, il ricorrente sareb - be stato interrogato una prima volta il 26 giugno 2006 ed una seconda volta il 3 luglio 2006. In quest'ultima occasione gli sarebbero stati se - questrati il passaporto e la tessera d'accesso al parlamento. Malgrado gli fosse stato intimato di mantenere il più assoluto riserbo sulle inda - gini, egli ha dovuto avvertire G._______, in quanto senza documenti era impossibilitato a svolgere la propria funzione. Il politico nonché suo datore di lavoro lo avrebbe tranquillizzato dicendo che avrebbe siste - mato le cose. Tuttavia, in data 8 luglio 2006, l'interessato ha subito un'aggressione ad opera di quattro o cinque uomini, per la quale sarebbe stato ricoverato in ospedale per oltre un mese. Durante la sua degenza egli avrebbe ricevuto una telefonata da parte di G._______ che lo avrebbe minacciato intimandogli di cessare di fare la spia. A se - guito di ciò, il ricorrente avrebbe avvertito la polizia circa i propri sospetti sul coinvolgimento di G._______ nell'organizzazione dell'aggressione subita. Malgrado le rassicurazioni e le promesse di intervento da parte delle forze dell'ordine, una volta dimesso dall'ospedale, nel mese d'agosto del 2006, alcuni individui avrebbero sequestrato e condotto il ricorrente presso un cimitero, dove sarebbe stato gettato in una buca, minacciato, picchiato e finanche violentato. Infine, l'interessato, pro - mettendo di sparire, sarebbe stato risparmiato e si sarebbe nascosto in campagna, ad H._______ fino al mese di (...) del (...) quando ha de - ciso di lasciare il Paese.

B. Con decisione del 21 febbraio 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso

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il suo Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile.

C. In data 14 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inam - missibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia.

D. Il TAF, con decisione incidentale del 20 marzo 2007, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del

20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

E. In medesima data, con decisione incidentale, il TAF ha concesso un termine di 15 giorni all'UFM per prendere posizione sul ricorso deposi - tato dall'insorgente.

F. Con osservazioni del 28 marzo 2007, l'UFM ha confermato quanto già espresso con decisione del 21 febbraio 2007, posto che dalle dichiara - zioni del richiedente non emergono elementi tali da giustificare una modifica del precedente atto.

G. Con decisione incidentale del 4 aprile 2007, il TAF ha concesso al ri - corrente un termine di 15 giorni per produrre un memoriale di replica.

H. In data 18 aprile 2007, il ricorrente ha introdotto il proprio scritto, rile - vando che l'UFM, nelle proprie osservazioni, si è dilungato sulla que - stione della violenza sessuale da egli asserita, ma della quale non ha eccepito nulla in sede ricorsuale. Inoltre, l'insorgente non si spiega come mai l'autorità di prime cure gli oppone tutta una serie di contrad -

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dizioni senza aver preso in considerazione le motivazioni da egli espo - ste in sede di seconda audizione, quando è stato confrontato con tali discrepanze.

I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri - presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten - za.

Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del - l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).

L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

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2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom - pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE M OOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).

3.

3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am - missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle due audizioni sostenute dal richiedente, giudicando inoltre, inefficaci ai fini della presente causa, i documenti versati agli agli atti dal ricorren - te, e meglio la tessera di guardia del corpo e l'estratto del casellario giudiziale in quanto essi non provano in alcun modo che egli abbia effettivamente lavorato per G._______ né tantomeno che sia stato vitti - ma dei soprusi e delle persecuzioni allegate. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e sufficienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le con - traddizioni rilevate dall'UFM sarebbero già state da lui chiarite nel cor - so delle audizioni. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in Patria non sa - rebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò perché, se allontanato, egli sarebbe esposto a quei trattamenti vietati dalla disposizione in questione. Per questi moti - vi il ricorrente ritiene di adempiere le condizioni necessarie all'otteni - mento dell'asilo e, subordinatamente l'ammissione provvisoria non es - sendo l'esecuzione del suo allontanamento ragionevolmente esigibile ne ammissibile.

3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di

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assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia.

4.

4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di - sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu - giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali - tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al - tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).

4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri - chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con - vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de - v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà

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giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).

5. Il ricorrente ha allegato di essere stato vittima, nel suo Paese d'origine, di ripetute minacce e violenze fisiche da parte di alcuni individui assoldati verosimilmente dal politico G._______, per il quale egli lavorava in veste di guardia del corpo ed a proposito del quale sarebbe stato più volte interrogato dagli agenti del Centro di spionaggio dello Stato, in quanto sarebbe stato a conoscenza di alcuni affari poco chiari del politico.

5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.

In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.

A titolo di esempio, quo alla cronologia degli eventi, si rileva che in oc - casione della prima audizione testimoniale il ricorrente ha affermato di essere rimasto in ospedale dall'8 luglio fino al 25 agosto 2006 e di aver ricevuto la telefonata minatoria di G._______ il 15 agosto 2006 (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pag. 6), mentre in sede di seconda audizione egli ha cambiato versione dicendo che di aver rice - vuto la predetta telefonata il 15 luglio 2006 e di essere stato dimesso in data 15 agosto 2006 (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2007, pagg. 3 e 4). Inoltre, il ricorrente ha inizialmente dichiarato che, in occasione della seconda aggressione, egli sarebbe stato prelevato dalla sua abitazione da due persone, mentre altri due individui erano già al - l'interno della macchina nella quale è stato condotto (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pagg. 5 e 6). Successivamente, di converso, egli ha riferito che le persone venute a prenderlo erano due e che ve n'era una terza ad attenderli in macchina, specificando che al cimi - tero sarebbe poi comparsa una quarta persona (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2007, pag. 4). Stanti le suesposte incongruenze nel racconto dei fatti precedenti all'asserito stupro, ritenuto che il ricorrente, pur messo in condizione di farlo, non ha voluto fornire dettagli a questo

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proposito, v'è da ritenere che, come rettamente rilevato dall'UFM, pure questo fatto non sia avvenuto nelle circostanze evocate dall'interessa - to. Infine, a proposito dell'incontro che in data 26 giungo 2006 il ricor - rente avrebbe avuto con gli agenti del Centro di spionaggio di Stato, egli ha riferito in un primo momento di essere stato fermato da due ufficiali fuori dal parlamento (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pag. 6), riportando in seguito che gli agenti lo avrebbero cercato al proprio domicilio (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2007, pag. 3).

Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa va - lutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.

5.2 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibi - lità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può es - sere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del

18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.).

Il ricorrente avrebbe denunciato all'autorità locale la prima aggressio - ne, avvenuta l'8 luglio 2006 ed all'origine del suo lungo ricovero all'o - spedale, così come la telefonata minatoria da parte di G._______ durante la sua degenza, ricevendo peraltro delle rassicurazioni da parte della polizia. Tuttavia non lo ha più fatto dopo la seconda aggressione, a seguito della quale si sarebbe trasferito in campagna, ad H._______, facendo perdere le sue tracce. Da un lato, dunque, dopo la denuncia della prima aggressione, il ricorrente non si sarebbe più informato circa lo stato dell'inchiesta onde poterla eventualmente sollecitare, dall'altro, sembrerebbe che il ricorrente non abbia insistito presso le auto - rità mongole affinché esse lo proteggessero e difendessero i suoi diritti, rivolgendosi per esempio ai superiori di polizia o meglio ancora al Centro di spionaggio dello Stato che stava indagando su G._______. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'or -

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dine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti. Del resto, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che le autorità mongole non gli accorderebbero un'ap - propriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.

5.3 A titolo meramente abbondanziale, occorre rilevare che dal

25 agosto 2006 all'(...) il ricorrente si è trasferito ad H._______, in campagna, e lì non ha più avuto alcun problema né con G._______ né con terze persone. Ciò conferma la possibilità per l'interessato di ricor - rere alla fuga interna senza dover espatriare per risolvere gli asseriti disagi vissuti in patria.

Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche indi - pendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella pre - sente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifu - giato.

Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e - secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb - be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del - l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubbli-

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co ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).

7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di colla - borare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la senten - za del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 no 1, consid. 3.2.2; W ALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele - menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricor - rente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del

4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile.

7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu - zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma

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che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene - ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al - lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per - ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for - mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi - zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215).

Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro.

Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Mongolia è in sé costitutiva di un impedi - mento alla reintegrazione del ricorrente. Infatti, è notorio che questo paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di vio - lenza generalizzata.

Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane, può vantare un'ottima formazione scolastica avendo egli ottenuto la licenza universitaria di istruttore sportivo ed una buona esperienza lavorativa sia come istruttore sia come guardia del corpo (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pag. 2). Stando a quanto riferito, il ricorrente ha ancora entrambi i genitori ed un fratello in patria e, oltre a ciò, ha vissuto per diverso tempo a C._______, E._______, ed in seguito ad F._______ (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pag. 1). Pertanto si può partire dal presupposto che abbia ancora una discreta rete sociale nel Paese d'origine. Infine si rileva che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua

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ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica, GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici.

Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.

L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

La pronuncia è quindi definitiva.

(Dispositivo alla pagina seguente)

D-1906/2007

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)

- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso del 22 gennaio 2007, per corriere interno; in copia)

- I._______ (in copia)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Federico Pestoni

Data di spedizione: