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D-1734/2009 • BVGer D-1734/2009 KI-generiert

Asylum Claim Denied Due to Implausible and Unsubstantiated Grounds, Removal Upheld

Geschäftsnummer D-1734/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum claim because the applicant had previously had an asylum application denied, and the grounds presented in the new application were deemed implausible and unsubstantiated. The court found the applicant's claims about his alleged involvement with a political party and subsequent persecution to be contradictory and lacking credible evidence. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the applicant's removal from Switzerland, finding that such removal was permissible, feasible, and reasonably enforceable.

Legislator-Regeste

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Art. 108 cpv. 2 LAsi, Art. 33a cpv. 2 PA, Art. 37 LTAF, Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, Art. 109 cpv. 3 LTAF, Art. 6 LAsi; Asylum Claim Denied Due to Implausible and Unsubstantiated Grounds, Removal Upheld: The court found the applicant's claims about his alleged involvement with a political party and subsequent persecution to be contradictory and lacking credible evidence. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the applicant's removal from Switzerland, finding that such removal was permissible, feasible, and reasonably enforceable.

Schlagwörter

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Asylgrund Unglaubhaftigkeit der Verfolgung Abschiebung glaubhafte Beweise negativer Entscheid Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi

This provision was used to determine that the asylum application should not be considered on its merits because the applicant had already undergone a negative asylum procedure in Switzerland and had returned to his country of origin.

Art. 83 LStr

This provision governs the execution of deportation, and the court assessed its possibility, admissibility, and exigibility.

Art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA

These provisions were used to order the applicant to bear the court costs due to the outcome of the proceedings.

Art. 3 lett. a TS-TAF

This provision was used to determine the amount of court costs to be borne by the applicant.

Art. 111a LAsi

This provision was used to decide the case under a simplified procedure.

Art. 111 lett. e LAsi

This provision was used to allow the single judge to decide the case with the approval of a second judge.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-1734/2009/ {T 0/2}

Sentenza del 30 marzo 2009

Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber;

cancelliera Antonella Guarna.

Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 18 marzo 2009 / N [...].

D-1734/2009

Fatti:

A. Il 13 dicembre 2005, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione dell'11 gennaio 2006, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. In data

3 luglio 2006, l'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione.

B. L'interessato si è sottratto successivamente all'esecuzione dell'allontanamento da parte delle autorità svizzere, rendendosi irreperibile.

C. Il 14 gennaio 2009, l'interessato, di etnia curda e originario di B._______, ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2009 e del 24 febbraio 2009) di essere tornato illegalmente in Turchia nell'ottobre 2006, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera, rilevando che i motivi d'asilo fatti valere nella suddetta procedura sarebbero ancora d'attualità. L'interessato ha affermato che avrebbe ripreso contatto con il suo partito - il C._______ (...) - il quale gli avrebbe dato una nuova identità e gli avrebbe assegnato un posto dove alloggiare, in quanto in Turchia l'interessato sarebbe ricercato. I suoi famigliari sarebbero infatti stati chiamati più volte dalle autorità tra il 2007 e il 2008. L'interessato avrebbe vissuto a D._______ / E._______ sin dal suo rientro fino al mese di maggio/giugno 2008, e successivamente sarebbe invece stato ospitato presso degli amici a F._______ fino al suo espatrio. Egli avrebbe fatto domanda di adesione al suddetto partito, rispettivamente gli avrebbero proposto di diventarne membro. Della suddetta domanda non avrebbe ottenuto risposta, di modo che l'interessato sarebbe rimasto semplice candidato, anziché diventare membro del partito. All'interno di quest'ultimo, egli avrebbe nondimento svolto diverse attività, rifiutandosi tuttavia - per motivi fisici e psicologici - di andare a combattere al fronte come gli sarebbe stato chiesto dal suo partito nel 2007 e nel 2008. A seguito di tali rifiuti, nell'aprile/ maggio 2008, avrebbe diminuito le sue attività all'interno del

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partito e nel giugno 2008 sarebbe stato espulso. Dopo tali avvenimenti, la falsa identità dell'interessato sarebbe venuta a galla, le autorità avrebbero cominciato a fare irruzione a casa dei suoi fratelli e il di lui padre sarebbe stato più volte chiamato dalla Polizia. Non avendo più l'appoggio del partito, l'interessato non avrebbe più potuto vivere in Turchia, da dove sarebbe quindi espatriato il 10 gennaio 2009.

D. Il 18 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile.

E. Il medesimo giorno, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

Diritto:

1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del

17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

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3.

3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i diversi argomenti addotti dal ricorrente nella presente procedura e legati al fatto di essere membro del partito C._______ non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

5. Nel gravame, l'insorgente fa valere che esistono ora fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la protezione provvisoria, rispetto alla prima procedura d'asilo, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Il ricorrente sostiene di aver risposto correttamente e in maniera precisa nonché dettagliata alle domande che gli sono state poste, come dimostrerebbero i verbali d'audizione. In particolare, egli contesta che il nome del partito da lui fornito non sarebbe più attuale, e sostiene che non sia corretto rimproverargli di non aver collaborato con le autorità elvetiche, in quanto non avrebbe fornito i nomi di altre persone implicate solo per motivi di sicurezza. L'insorgente adduce inoltre che - contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore - avrebbe indicato il nome del braccio armato del partito, ovvero G._______ (...), nel corso dell'audizione del 24 febbraio 2009.

6.

6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano

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intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM dell'11 gennaio 2006, a seguito della sentenza del

3 luglio 2006 della CRA contro il ricorso presentato dall'insorgente.

6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Segnatamente, basti rilevare che il motivo alla base della presente domanda d'asilo - ovvero il fatto di essere membro del partito C._______ - è inverosimile, così come lo sono di conseguenza i fatti e gli argomenti addotti e ad esso correlati. Infatti, se da un lato l'insorgente ha dichiarato di aver avuto tante attività all'interno del partito (cfr. verbale del 24 febbraio 2009 pag. 4) e addirittura di esservi entrato sin dai tempi del liceo (cfr. ibidem), dall'altro egli ha affermato di non essere mai diventato un membro, bensì di essere rimasto un candidato (cfr. verbale d'audizione del

23 gennaio 2009 pag. 5). Inoltre, l'insorgente si è contraddetto sulla sua adesione al partito, affermando inizialmente di aver fatto la domanda per entrare come membro del medesimo e di attendere ancora risposta (cfr. verbale del 24 febbraio 2009 pag. 5), mentre che, subito dopo, ha dichiarato di aver ricevuto proposta di entrare a farne parte da degli amici del partito (cfr. ibidem). Sebbene il ricorrente abbia saputo fornire delle informazioni corrette sul citato partito - così come ha ribadito in sede di ricorso - non soccorre tuttavia la semplice giustificazione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe potuto fornire maggiori dettagli sul partito e sulle persone implicate per motivi di sicurezza (cfr. ricorso pag. 2). Alla luce dell'inverosimile appartenenza del ricorrente al partito C._______, v'è di conseguenza ragione di concludere all'inconsistenza delle sue allegazioni - rimaste allo stadio di mero parlato - riguardo al fatto che egli sarebbe ricercato a causa della sua appartenenza al suddetto partito (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 2 e 5 e del 24 febbraio 2009 pag. 3) e la sua famiglia avrebbe ricevuto delle pressioni da parte delle

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autorità turche (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 6 e del 24 febbraio 2009 pag. 9-10), così come riguardo al fatto che il partito gli avrebbe chiesto di combattere, ma lui si sarebbe rifiutato (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 5 e del 24 febbraio 2009 pag. 6). D'altronde, il TAF sottolinea che il ricorrente non ha addotto alcun mezzo di prova a sostegno dei motivi d'asilo della presente procedura, i quali - sebbene pretendano riferirsi ad asseriti avvenimenti accaduti tra il 2006 (dopo il rientro in Patria) e l'espatrio del ricorrente - sono correlati a quelli della prima domanda d'asilo, ciò che conduce a ritenere che il gravame del ricorrente rasenta l'abuso processuale. In tale contesto, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria, come rettamente considerato dall'UFM.

7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

9.

9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

9.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

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Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del

10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

9.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.

10.

10.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il TAF osserva che la giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo ha già avuto modo di precisare che nelle province del sud-est della Turchia - tra cui Bingöl - un rimpatrio non è più considerato come generalmente inesigibile. In particolare, l'esecuzione dell'allontana-mento è esigibile, di principio, per le persone che non fanno parte dei cosidetti gruppi vulnerabili quali i minorenni, le persone anziane, i malati e le persone sole (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 8).

10.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF rileva che egli è ancora giovane, gode di una formazione scolastica superiore avendo frequentato il liceo (cfr. verbale d'audizione del 24 febbraio 2009 pag. 4) ed ha inoltre un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 2). D'altronde, in Patria l'autore del gravame può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia - tra cui alcuni dei suoi fratelli e i genitori (sebbene il padre è deceduto nel frattempo, cfr. agli atti B10/1) - si trova ancora in loco (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 3). L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di

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causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici.

10.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile.

11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

13. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)

- H._______ (in copia)

Il giudice unico: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna

Data di spedizione: