Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-1572/2018 • BVGer D-1572/2018 KI-generiert

Asylum seekers' transfer to Germany upheld under Dublin III Regulation

Geschäftsnummer D-1572/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the decision of the State Secretariat for Migration (SEM) to not consider an asylum application on its merits and to transfer the applicants to Germany. The court found that Germany was competent to examine the asylum application under the Dublin III Regulation, as evidenced by the prior issuance of a visa to the applicants by German authorities and Germany's acceptance of responsibility. The court rejected the applicants' arguments regarding humanitarian concerns and the pregnancy of one applicant, concluding they did not establish grounds to invoke the sovereignty clause of the Dublin III Regulation or show that the SEM arbitrarily exercised its discretion. Therefore, the court confirmed the SEM's decision to deny entry into the merits of the asylum request and order the applicants' transfer to Germany.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 1 marzo 2018

Schlagwörter

KI-generiert
Dublin-III-Überstellung Staatssekretariat für Migration Dublin-Verordnung Asylgrund Erteilung des Visums Souveränität

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

This provision states that an asylum application is generally not examined on its merits if the applicant can be sent to a third country responsible for the asylum procedure and expulsion according to an international treaty. This was the basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.

Art. 44 LAsi

This article allows for the expulsion of asylum seekers to the responsible state. It was cited in conjunction with the decision not to enter into the merits of the asylum application.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions govern the imposition of court costs on the losing party. They were used to determine that the applicants should bear the legal costs.

Art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]

This provision specifies the amount of court costs. It was used to set the amount of CHF 750.00 to be paid by the applicants.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-1572/2018

Sentenza del 20 marzo 2018

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), con la moglie B._______, nata il (…), ed il figlio C._______, nato il (…), Iraq, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;

decisione della SEM del 1 marzo 2018 / N (…).

D-1572/2018

Visto:

la domanda d’asilo presentata in Svizzera dagli interessati l’8 gennaio 2018,

i verbali relativi alle audizioni del 12 gennaio 2018, con contestuale concessione del diritto di essere sentito in merito ad un’eventuale competenza della Germania per la trattazione della loro domanda d’asilo, il confronto dattiloscopico che ha rivelato il pregresso rilascio di un visto in favore dei richiedenti da parte della Germania, la domanda di ammissione inoltrata il 6 febbraio 2018 all’attenzione delle autorità tedesche sulla base dell’art. 12 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), l’accettazione della summenzionata richiesta da parte delle autorità tedesche, avvenuta il 21 febbraio 2018,

la decisione della SEM del 1° marzo 2018 (notificata il 14 marzo 2018), mediante la quale la Segreteria di stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso la Germania,

il ricorso del 14 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata 15 marzo 2018) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione e per il cui tramite gli insorgenti hanno espresso la loro volontà quanto alla trattazione della loro domanda d’asilo in Svizzera, la ricezione dell’incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data

16 marzo 2018,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-1572/2018

e considerato:

che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,

48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA,

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,

che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione, che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

D-1572/2018

che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),

che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che, giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,

che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21,

22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che nel caso in disamina, fermo considerati i fatti esposti a margine e segnatamente l’avvenuta accettazione della domanda di ammissione, la competenza della Germania per la trattazione della domanda d’asilo degli interessati è di principio data; che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),

che del resto, la competenza della Germania non è stata espressamente contestata dai ricorrenti,

D-1572/2018

che nel proprio gravame essi ritengono però che la SEM avrebbe potuto prendere in considerazione la trattazione della loro domanda d’asilo siccome B._______ parlerebbe italiano e sarebbe incinta; che invero, i genitori di quest’ultima vivrebbero in Ticino e la potrebbero sostenere, giacché avrebbe sofferto di depressione in precedenza, che così facendo, i ricorrenti fanno implicito riferimento alla clausola di sovranità (17 par. 1 Regolamento Dublino III) secondo il cui tenore, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,

che tuttavia, gli argomenti invocati non permettono di concludere che l’autorità di prima istanza non abbia, a torto, applicato la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che invero, gli insorgenti non hanno fatto valere l’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OA-si1, RS 142.311) e dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l’autorità inferiore non abbia esercitato o abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.),

che inoltre tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping») di cui parte delle considerazione esposte in sede ricorsuale paiono poter essere espressione,

che, di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente dell’esame della domanda di asilo dei ricorrenti,

che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Germania conformemente all’art. 44 LAsi, posto che essi non possiedono un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),

D-1572/2018

che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti),

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1572/2018

Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: