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D-1467/2023 • BVGer D-1467/2023 KI-generiert

Asylum Claim Rejected, Applicant to be Transferred to France Under Dublin Regulation

Geschäftsnummer D-1467/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the decision to not consider an asylum claim and to transfer the applicant to France under the Dublin Regulation. The applicant, who alleged sexual abuse in Switzerland, had a French visa and France confirmed its responsibility under the Dublin Regulation. The court found no systemic deficiencies in France's asylum system and that transferring the applicant did not violate international law, noting that no formal criminal complaint had been filed regarding the alleged abuse.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 marzo 2023

Schlagwörter

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Asylgesetz Dublin-Verordnung Dublin-Überstellung Visum völkerrechtliche Verantwortlichkeit Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
Basis for the decision not to enter into the merits of the asylum application, leading to the applicant's transfer.
Art. 111a cpv. 1 LAsi
2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv.
Art. 17 RD
che neppure l’art. 17 par.
Art. 29a cpv. 3 dell
1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile,
Art. 83 lett. d cifra
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi
Justifies the summary motivation of the decision and the waiver of written arguments.
Art. 83 lett. d cifra 1 LTF
States that the decision is final and generally cannot be appealed to the Federal Tribunal.
art. 66 cpv. 1 LTF
Basis for imposing court costs on the appellant.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

Basis for the decision not to enter into the merits of the asylum application, leading to the applicant's transfer.

art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]

Used to confirm the timeliness of the appeal.

art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]

Cited as grounds for the admissibility of the appeal.

art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi

Justifies the summary motivation of the decision and the waiver of written arguments.

Art. 83 lett. d cifra 1 LTF

States that the decision is final and generally cannot be appealed to the Federal Tribunal.

art. 66 cpv. 1 LTF

Basis for imposing court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-1467/2023

Sentenza del 22 marzo 2023

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer;

cancelliere Demis Mirarchi.

Parti A._______, nata il (…), Togo, CFA Chiasso, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino [Francia] - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);

decisione della SEM del 7 marzo 2023 / N (…).

D-1467/2023

Visto:

la domanda d’asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera il (…) settembre 2023,

l’estratto dalla banca dati «CIS-VIS» del (…) settembre 2022, da cui si evince che il (…) giugno 2022 l’interessata ha ottenuto dalle autorità francesi un visto valido dal (…) giugno 2022 al (…) dicembre 2022, il verbale del colloquio Dublino del (…) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. […]-14/3),

il verbale dell’audizione relativa alla tratta di esseri umani (TEU) del (…) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 22/10),

la richiesta del (…) ottobre 2022 di ammissione fondata sull’art. 12 par. 2 del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità francesi (cfr. atto SEM n. 24/1),

la risposta positiva da parte delle autorità francesi alla suddetta richiesta (cfr. atto SEM n. 37/2),

la decisione della SEM del (…) marzo 2023, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 49/1), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessata verso la Francia,

il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 15 marzo 2023 (data d’entrata: 16 marzo 2023), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]),

D-1467/2023

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessata ha dichiarato di essere stata rinchiusa, in Svizzera, per un mese e mezzo presso la casa di un uomo, ove ella sarebbe stata vittima di abusi sessuali; che la ricorrente ha aggiunto di avere mal di testa e di soffrire di dolori muscolari, che l’autorità inferiore ha escluso che in Francia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l’insorgente afferma di voler denunciare l’autore dei fatti di cui sopra e che, pertanto, desidererebbe permanere in Svizzera, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che la Francia ha riconosciuto la propria competenza, che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Francia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. tra le altre la sentenza D-1307/2023 del

13 marzo 2023); che la presunzione secondo cui la Francia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dalla ricorrente,

che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile,

D-1467/2023

che, infatti, il trasferimento in Francia della ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 12/2, 17/2, 26/2, 27/2, 34/2, 35/2, 36/2, 38/2, 40/2, 42/2, 42/2, 43/2, 48/2, 51/2 e 52/3),

che, ad oggi e nonostante il tempo trascorso, dagli atti non risulta che sia stata sporta formalmente alcuna denuncia penale, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente,

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento delle spese processuali, risultano senza oggetto,

che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente,

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1467/2023

Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Data di spedizione: