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D-1366/2022 • BVGer D-1366/2022 KI-generiert

Asylum claim rejected for lack of evidence of persecution in Iran.

Geschäftsnummer D-1366/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker's claim was rejected because his alleged past persecution in Iran for atheism and political criticism was not substantiated with sufficient evidence to meet the threshold for serious prejudice. The court found that the applicant's past difficulties, such as restrictions on obtaining licenses or marriage prospects, and his social media activity criticizing the government, did not demonstrate a well-founded fear of persecution. Furthermore, the court determined that the applicant had not provided evidence of any current or future risk upon return, particularly as he had acknowledged not suffering intense persecution before leaving and had not provided updates on potential legal proceedings against him, leading to the dismissal of his appeal and confirmation of his removal from Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 29 LAsi, Art. 6 LAsi, Art. 108 cpv. 2 LAsi, Art. 52 cpv. 1 PA, Art. 106 cpv. 1 LAsi, Art. 49 PA; Asylum claim rejected for lack of evidence of persecution in Iran: The court found that the applicant's past difficulties, such as restrictions on obtaining licenses or marriage prospects, and his social media activity criticizing the government, did not demonstrate a well-founded fear of persecution. Furthermore, the court determined that the applicant had not provided evidence of any current or future risk upon return, particularly as he had acknowledged not suffering intense persecution before leaving and had not provided updates on potential legal proceedings against him, leading to the dismissal of his appeal and confirmation of his removal from Switzerland.

Schlagwörter

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Unglaubhaftigkeit der Verfolgung Asyl für iranische Staatsangehörige politisches Asyl Abschiebung Wiedererwägung des Asylgesuchs Glaubenskrieg

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 cpv. 1 LAsi

Used to state that the appeal was dismissed because the SEM did not violate federal law or abuse its discretion, and did not ascertain facts inaccurately or incompletely.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Basis for imposing court costs on the appellant.

Art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008

Basis for imposing court costs on the appellant.

Art. 44 LAsi

Used to confirm the order of expulsion.

art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999

Used to confirm the order of expulsion.

art. 83 cpv. 1 LStrI

Used to confirm the order of expulsion.

art. 83 cpv. 2 LStrI

Used to confirm the order of expulsion.

art. 83 cpv. 3 LStrI

Used to confirm the order of expulsion.

art. 83 cpv. 4 LStrI

Used to confirm the order of expulsion.

Art. 3 cpv. 1 LAsi

Used to define who is considered a refugee.

Art. 7 cpv. 1 LAsi

Used to state that the applicant must prove or at least make plausible their refugee status.

Art. 7 cpv. 2 LAsi

Used to state that refugee status is made plausible if the authority considers it to be preponderantly probable.

Art. 7 cpv. 3 LAsi

Used to state that allegations are implausible in particular if they are too unfounded or contradictory on important points, do not correspond to the facts, or are based decisively on false or falsified means of proof.

Art. 5 LAsi

Used to confirm the admissibility of the appeal.

Art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA

Used to confirm the admissibility of the appeal.

Art. 52 cpv. 1 PA

Used to confirm the admissibility of the appeal.

Art. 6 LAsi

Used to state that asylum procedures are governed by the PA, LTAF, and LTF, unless the LAsi provides otherwise.

Art. 105 LAsi

Used to confirm the admissibility of the appeal.

Art. 31-33 LTAF

Used to confirm the admissibility of the appeal.

Art. 108 cpv. 2 LAsi

Used to confirm the admissibility of the appeal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-1366/2022

Sentenza del 14 giugno 2024

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Deborah D'Aveni;

cancelliere Adriano Alari.

Parti A._______, nato il (…), Iran, patrocinato da Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento;

decisione della SEM del 22 febbraio 2022 / N (…).

D-1366/2022

Fatti:

A. A.a Il (…) novembre 2021, il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.

A.b L’interessato ha svolto un’interrogazione sommaria sulla sua persona in data 19 gennaio 2022, mentre in data 11 febbraio 2022 egli è stato sentito in un’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi.

A.c In sostanza ha indicato che a partire dalla sua adolescenza egli, in Iran, si sarebbe allontanato dalla religione musulmana e si sarebbe considerato ateo. Per tale motivo egli avrebbe vissuto delle difficoltà, come ad esempio per ottenere il permesso per esercitare l’attività da tassista, oppure il rifiuto da parte della famiglia di una ragazza di poterla sposare. In un altro caso, in un formulario per richiedere il passaporto, non era prevista la possibilità di qualificarsi quale ateo e pertanto il richiedente si sarebbe professato ebreo e per tale motivo egli avrebbe avuto un diverbio con i funzionari presenti. Egli non era inoltre concorde con la linea politica iraniana e quando egli si esprimeva criticamente sarebbe stato ripreso alcune volte da alcuni appartenenti del Sepah. Per tali motivi egli avrebbe lasciato la scuola, dedicandosi all’allevamento degli uccelli. Egli si sarebbe poi rivolto al Ministero della salute al fine di metterlo in contatto con l’OMS, così che egli potesse presentare un rimedio contro il Coronavirus. Egli è infine spatriato in Turchia, dove ha girato 2 video, il primo dei quali contrario a Khamenei, mentre il secondo, della durata di 2 ore relativo a sue considerazioni su vari aspetti politici iraniani. L’interessato ha pubblicato questi video su Instagram e li ha trasmessi a diverse personalità, giornalisti e media dell’opposizione iraniana, senza però ricevere risposte. L’insorgente sarebbe inoltre giunto in Svizzera al fine di esporre la propria soluzione per combattere il Coronavirus presso l’OMS a Ginevra.

A comprova delle sue allegazioni, il richiedente ha consegnato, in copia: la fotografia della sua Shanesnameh, un estratto di una chat Instagram relativa all’ex Presidente USA Donald Trump, due fermoimmagine Instagram relativi ai video caricati, oltre che i video stessi su chiavetta USB, un modulo non compilato per la richiesta di un passaporto iraniano, uno scritto indirizzato al Ministero della sanità iraniano, un articolo web relativo ai rischi legati alla conversione religiosa in Iran, fermoimmagine relativi a chat Instagram dove l’interessato trasmette i suoi video a diverse persone.

D-1366/2022

A.d In data 18 febbraio 2022 il progetto di decisione è stato trasmesso al rappresentante legale del richiedente. Quest’ultimo ha fatto pervenire le proprie osservazioni il 21 febbraio 2022 all’autorità inferiore.

B. Con decisione del 22 febbraio 2022, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. [{…}]-39/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedimento.

C. Tramite il ricorso del 22 marzo 2022 (cfr. risultanze processuali), l’interessato si è aggravato contro la suddetta decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale la concessione dell’asilo. In subordine, ha postulato che gli atti di causa siano rinviati all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Ha inoltre presentato istanza d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuova documentazione, l’insorgente ha annesso in copia, la procura, la decisione impugnata ed un fermoimmagine della pagina Instagram del ricorrente.

D. Con la decisione incidentale del 26 aprile 2022, il Tribunale ha respinto la domanda d’assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 9 maggio 2022. Il seguente 29 aprile 2022 il ricorrente ha effettuato il pagamento richiesto.

E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto:

1.

1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

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1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

4. A titolo preliminare, il Tribunale osserva come le censure – non sostanziate

– sollevate dall’insorgente in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, si confondano in realtà con il merito, ovvero siano rivolte contro l’apprezzamento svolto dall’autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito.

5.

5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre

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tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv 2 LAsi).

5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

6.

6.1 Nel provvedimento avversato, l’autorità inferiore ritiene che gli episodi vissuti dal richiedente in Iran non giustificherebbero la concessione della qualità di rifugiato. Ciò in quanto le sue esternazioni critiche nei confronti del Governo non hanno provocato particolari misure statali nei suoi confronti. Tale valutazione si applicherebbe non solo per le sue opinioni politiche, bensì pure per la propria posizione sulla religione, che anche quando esternata non ha provocato concrete misure statali. Per quanto concerne il rischio di misure persecutorie future, vista in particolare la pubblicazione di due video politici e altre immagini “pro Trump” su piattaforme social, l’autorità di prime cure ha indicato che gli stessi non hanno sortito una reazione notevole, altresì considerato che l’interessato – oltre che la sua famiglia – non possiedono un profilo politico. Non sono note inoltre eventuali procedure penali intentate nei confronti dell’insorgente in tal senso. Invece, la SEM ha valutato che, circa la volontà dell’interessato di non praticare più la religione musulmana, la stessa non ha sortito alcuna reazione concreta da parte delle autorità a cui è stata comunicata tale intenzione. Infine, per quanto concerne la volontà dell’interessato di raggiungere l’OMS per illustrare il proprio progetto volto a combattere il Coronavirus, l’autorità di prime cure ha reputato tale motivo inconferente. Circa l’allontanamento la

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SEM ha concluso che non risultano esservi indizi per ritenere che in caso di ritorno in Iran il ricorrente rischierebbe di essere esposto concretamente a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Inoltre, egli sarebbe giovane, in buona salute, che dispone di una rete famigliare e che possiede una certa esperienza lavorativa. Inoltre, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe possibile da un piano pratico.

6.2 Dal canto suo, il ricorrente, nel proprio parere del 21 febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. 36/2) ha riconosciuto di non aver subito persecuzioni di particolare intensità ai sensi dell’art. 3 LAsi prima del proprio espatrio, dopo che la sua rappresentante legale ha illustrato la bozza di decisione trasmessa dalla SEM. Ivi viene contestata unicamente la valutazione della SEM circa l’attività online dell’interessato e sui possibili rischi di una persecuzione futura.

6.3 Invece, nel proprio gravame del 22 marzo 2022, l’insorgente ritiene le proprie allegazioni verosimili e pertinenti. Egli ritiene in questo contesto che le limitazioni subite in patria raggiungerebbero il livello di intensità richiesto dall’art. 3 LAsi, in quanto, a titolo d’esempio, egli non avrebbe potuto esprimere liberamente le proprie opinioni politiche in Iran senza attirare l’attenzione delle autorità. Inoltre, egli non avrebbe avuto la possibilità di sposarsi, di ottenere un impiego pubblico oppure le autorizzazioni per lo svolgimento di attività professionali. Per quanto concerne le attività social dell’interessato, egli ritiene che non si può escludere che le stesse non siano state notate dalle autorità iraniane e che in caso di ritorno egli possa subire delle conseguenze. Ciò in quanto egli sarebbe già stato noto alle autorità di tale Paese.

6.4

6.4.1 Preliminarmente il Tribunale prende atto che l’interessato ha riconosciuto in sede di parere di non aver subito persecuzioni di particolare intensità ai sensi dell’art. 3 LAsi prima del proprio espatrio e ciò con la consulenza della propria rappresentane legale (cfr. atto SEM n. 36/2). Le censure sollevate in sede ricorsuale risultano pertanto incongruenti rispetto a quanto indicato dal ricorrente stesso e dalla sua rappresentante legale nell’ambito del diritto di essere sentito. Il Tribunale si esime di conseguenza dall’effettuare un’analisi dei motivi d’asilo addotti riferiti al periodo temporale antecedente all’espatrio. In tal senso si rimanda alla decisione avversata.

6.4.2 Invece, per quanto concerne i motivi insorti dopo la fuga, ed in particolar modo l’attività sui social media con la pubblicazione di due video e le

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condivisioni di immagini “pro Trump”, il Tribunale constata che ad oggi, nonostante il tempo trascorso, il ricorrente non ha prodotto alcun aggiornamento circa eventuali procedure penali nei suoi confronti aperte in Iran. Nel caso fossero state avviate delle indagini in tal senso i suoi genitori, ancora in Iran, ne avrebbero potuto dare notizia. Pertanto, l’insorgente non ha addotto alcun elemento concreto a comprova di un interessamento nei suoi confronti da parte delle autorità iraniane. L’indicazione effettuata dal ricorrente secondo cui, a suo parere, un agente della Sepah lo segue su Instagram con un nome falso (cfr. atto SEM n. 29/10, D45) non è che una mera speculazione dell’interessato, senza alcun fondamento concreto. In ogni caso, se così fosse, l’attività sui social media dell’interessato, come indicato in precedenza, non ha destato un interessamento tale da avviare una procedura nei suoi confronti. Egli sostiene infine di essere stato una persona nota alle autorità in Iran, in quanto sarebbe stato minacciato da membri della Sepah nel proprio quartiere. Il Tribunale constata d’altro canto che il ricorrente non è mai stato politicamente attivo, come neppure la sua famiglia (cfr. atto SEM n. 29/10, D56 e n. 24/10, D69). Egli ha indicato di non aver avuto problemi diretti con le autorità in patria (cfr. atto SEM n. 24/10, D70). Sulla scorta di tali elementi non risulta che l’interessato fosse una persona nota alle autorità iraniane.

6.4.3 Nella giurisprudenza del Tribunale viene riconosciuto che i servizi segreti iraniani siano in misura d’esercitare una stretta sorveglianza delle attività politiche che sono intraprese contro il regime vigente a Teheran, in particolare dai cittadini iraniani residenti all’estero. Tuttavia, l’attenzione delle autorità si concentra essenzialmente sulle persone con un profilo particolare, che agiscono al di là del quadro abituale d’opposizione di massa e che occupano delle funzioni e/o svolgono delle attività di una natura tale (il criterio di pericolosità si rivela qui determinante) che esse rappresenterebbero una seria e concreta minaccia per il governo in questione (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Tale giurisprudenza risulta essere tutt’ora valida (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Quanto al semplice fatto di scrivere o di pubblicare degli articoli attinenti agli avvenimenti politici in Iran, per quanto numerosi siano, non permette ancora di ammettere che si tratti di un impegno d’opposizione esposto (cfr. sentenze del Tribunale E-6352/2020 del 27 giugno 2022 consid. 4.4.1, D-1465/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 6.5). Inoltre, i servizi segreti iraniani sono in grado di fare la distinzione tra le persone che s’impegnano in maniera sincera in un processo d’opposizione e gli opportunisti che hanno come scopo quello di lanciarsi in azioni che assicurino loro un diritto di soggiorno nel loro paese

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d’accoglienza, senza implicazione personale in un reale impegno d’opposizione (cfr. sentenze del Tribunale E-6352/2020 precitata consid. 4.4.1, D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3).

6.4.4 In casu, come indicato in precedenza, il profilo del ricorrente non rientra tra quelli esposti nella giurisprudenza del Tribunale. Abbondazialmente il Tribunale osserva che il ricorrente ha espresso l’intenzione di non voler più seguire la politica (cfr. atto SEM n. 24/10, D53).

6.4.5 Infine, per quanto concerne l’allontanamento dalla religione musulmana del ricorrente, egli ha riconosciuto nel proprio parere (cfr. atto SEM n. 36/2) di non aver subito persecuzioni di particolare intensità in Iran. Il suo profilo, sotto tale punto di vista, è rimasto immutato e pertanto la valutazione del ricorrente e della SEM rimangono attuali. Abbondanzialmente, a titolo esemplificativo, il ricorrente ha riferito che la sua libertà economica sia stata limitata dalla propria attitudine verso la religione (cfr. atto SEM n. 24/10 D52). Nonostante ciò, in seguito egli stesso ha indicato di aver ricevuto la licenza per l’attività di allevamento di uccelli (cfr. atto SEM n. 24/10 D66). Di conseguenza, le asserite persecuzioni risultano essere di un’intensità minima.

6.4.6 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

7. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

8. L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile

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(art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

9. La valutazione dell’autorità di prime cure circa l’esecuzione dell’allontanamento, peraltro non contestata dal ricorrente, viene confermata. Dagli atti non sono rilevabili elementi concreti che indicherebbero che il ricorrente rischierebbe, in caso di ritorno nel proprio Paese, di essere sottoposto a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Inoltre, egli è giovane, dispone di una rete famigliare in Iran, non soffre di particolari problemi di salute e possiede esperienza lavorativa quale taxista e allevatore di uccelli. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento risulta possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile.

10. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

11. Visto l’esito della procedura, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo viene prelevato sull’anticipo di medesima entità versato il 29 aprile 2022.

12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra

1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 29 aprile 2022.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione: