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D-1267/2008 • BVGer D-1267/2008 KI-generiert

Asylum Denial and Removal Order for Inconsistent Claims

Geschäftsnummer D-1267/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum claim and ordered the individual's removal from the country. The court found the individual's statements regarding their reasons for fleeing were inconsistent and lacked credibility, especially concerning an alleged incident involving a DVD and unknown assailants. The court determined that no new facts had emerged since the previous asylum claim was rejected that would warrant reconsideration, and that removal to their home country was permissible and feasible.

Legislator-Regeste

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Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, Art. 105 LAsi, Art. 6 LAsi, Art. 108 cpv. 2 LAsi, Art. 33a cpv. 2 PA, Art. 37 LTAF; Asylum Denial and Removal Order for Inconsistent Claims: The court found the individual's statements regarding their reasons for fleeing were inconsistent and lacked credibility, especially concerning an alleged incident involving a DVD and unknown assailants. The court determined that no new facts had emerged since the previous asylum claim was rejected that would warrant reconsideration, and that removal to their home country was permissible and feasible.

Schlagwörter

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widersprüchliche Asylvorbringen Abschiebung Klageschrift Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft Vollzug der Wegweisung im Asyl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi

Used to declare the asylum application inadmissible because the applicant had already undergone a negative asylum procedure in Switzerland and had returned to his country of origin without new circumstances justifying refugee status.

Art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi

Used to justify the decision to order the applicant's removal from Switzerland, as the conditions for abstaining from removal were not met.

Art. 83 cpv. 3 LStr

Used to confirm that the execution of the removal to Georgia does not violate the prohibition of refoulement.

Art. 83 cpv. 4 LStr

Used to assess that the execution of the removal is not rendered impossible due to concrete dangers in the country of origin.

Art. 83 cpv. 2 LStr

Used to confirm the possibility of executing the removal from Switzerland.

Art. 111a LAsi

Used to decide the appeal in simplified procedure.

Art. 111 lett. e LAsi

Used to allow the single judge to decide the appeal with the approval of a second judge.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Basis for ordering the applicant to pay court costs due to the outcome of the proceedings.

Art. 3 lett. a TS-TAF

Determines the amount of court costs to be paid by the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-1267/2008 {T 0/2}

Sentenza del 5 maggio 2008

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione del giudice Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, Georgia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 26 febbraio 2008 / N .

D-1267/2008

Fatti:

A. Il 27 marzo 2007, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera, fornendo le seguenti generalità: B._______, nato il [...], Georgia. Il 29 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Il 19 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato il 1° giugno 2007 (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3754/2007 del 19 giugno 2007).

B. L'8 gennaio 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera con le seguenti generalità: A._______, nato il [...], Georgia. Ha esibito l'originale della sua carta d'identità. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 29 gennaio e del 18 febbraio 2008), d'essere rientrato in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e d'essere nuovamente espatriato il [...] per il timore di subire delle persecuzioni da parte di sconosciuti. Quest'ultimi lo avrebbero picchiato alfine di recuperare un DVD – che avrebbe contenuto una conversazione tra "due persone che parlavano di elezioni" (acquisto di voti) – che gli sarebbe stato affidato da un suo amico, [...]. Sarebbe però riuscito a sfuggire ai menzionati sconosciuti. Si sarebbe dapprima rifugiato presso un amico per poi lasciare il Paese. Nell'ambito della prima procedura d'asilo, avrebbe dichiarato il falso sulla sua identità e sui suoi motivi di fuga.

C. Il 26 febbraio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome ammissibile, esigibile e possibile.

D. Il 27 febbraio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al TAF contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, ma nel merito della sua domanda.

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Ha pure presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

Diritto:

1.

1.1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le procedure sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

3.

3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo è definitivamente conclusa. Ha osservato, dall'altro lato, che il ricorrente non ha dimostrato che nel frattempo sono intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. Le sue dichiarazioni decisive al riguardo sono state giudicate inverosimili, siccome divergenti e vaghe, in particolare sul momento della visione

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del DVD, sul contenuto dello stesso e sull'aggressione che avrebbe subito da sconosciuti il [...] del 2007.

5. Nel ricorso, l'insorgente si duole di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata che non gli consentirebbe di redigere un ricorso con cognizione di causa. In sostanza, i considerandi sono confusi e non consentono di comprendere le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Quest'ultimo deve essere annullato e gli atti restituiti all'autorità inferiore affinché rediga una decisione comprensibile dal profilo della sintassi e della grammatica italiana. Contesta comunque che nel caso in esame non siano ravvisabili fatti propri a motivare la qualità di rifugiato e dunque suscettibili di giustificare un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Sostiene altresì d'avere fornito elementi nuovi rispetto alla precedente procedura d'asilo. Pertanto, non sarebbero adempite le condizioni per l'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi.

6.

6.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze

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processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I

232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1).

6.2 Nel caso concreto, bisogna convenire con l'insorgente che vi è una frase della decisione impugnata che è incomprensibile: "Dichiara di avere visto che si trattava di una conversazione tra due persone che parlavano di acquisto di voti ma di non be spento subito la televisione e nascosto il DVD". A prescindere da quest'unica frase, non certo decisiva per l'esito della causa, la motivazione della decisione impugnata riporta in modo chiaro le ragioni per cui l'autorità inferiore ha considerato siccome inconsistenti le dichiarazioni determinanti rese dal ricorrente in corso di procedura. Non risulta altresì che l'UFM abbia omesso d'esaminare circostanze decisive né che l'insorgente fosse nell'impossibilità di ricorrere con criteri adeguati. La censura di carente motivazione, manifestamente infondata, va pertanto respinta.

7.

7.1 Giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

7.2 Preliminarmente, il TAF rileva che la precedente procedura d'asilo promossa dall'insorgente in Svizzera si è definitivamente conclusa con una decisione negativa cresciuta in giudicato.

7.3 Questo Tribunale osserva altresì che le allegazioni del ricorrente in merito agli accadimenti verificatisi dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, e che l'avrebbero indotto ad espatriare nuovamente, non sono proprie a giustificare un'entrata nel merito della sua seconda domanda d'asilo, come rettamente rilevato nell'impugnata decisione. In particolare, le dichiarazioni decisive presentate dall'insorgente s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni

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indicate nel provvedimento litigioso cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio e ad eccezione di una frase, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.

4 PA). Peraltro, il ricorrente non ha saputo indicare un movente degli evocati aggressori in relazione con uno dei motivi menzionati all'art. 3 LAsi. Per sovrabbondanza, giova rilevare che non v'è inoltre alcun motivo di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei confronti del ricorrente.

7.4 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

9.

9.1 Per gli stessi motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).

9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del

10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali

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disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, e pure per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Georgia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (v.

sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6913/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 11. 1 e relativo riferimento).

9.3 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.

10. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).

10.1 Il TAF osserva che, come noto, in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

10.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, questo Tribunale constata che lo stesso è giovane, celibe ed ha una discreta formazione. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con

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riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia.

11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

13. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)

- C._______ (in copia)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Data di spedizione: