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D-115/2010 • BVGer D-115/2010 KI-generiert

Asylum claim rejected: Socio-economic hardship not persecution

Geschäftsnummer D-115/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the rejection of an asylum claim and an order for removal, finding that the applicant's claims of extreme poverty and lack of government assistance in Iraq did not constitute serious prejudice qualifying for refugee status. The court reasoned that general socio-economic hardship is not a basis for asylum, and the applicant's situation did not meet the threshold for persecution. Furthermore, the court determined that removal to Iraq was permissible, feasible, and reasonably enforceable, given that the applicant had social ties and skills, and the security situation in his region of origin allowed for return.

Legislator-Regeste

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Art. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum claim rejected: Socio-economic hardship not persecution: The court reasoned that general socio-economic hardship is not a basis for asylum, and the applicant's situation did not meet the threshold for persecution. Furthermore, the court determined that removal to Iraq was permissible, feasible, and reasonably enforceable, given that the applicant had social ties and skills, and the security situation in his region of origin allowed for return.

Schlagwörter

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Flüchtlingsstatus Verfolgung wirtschaftliche Härte Abschiebung Sozialhilfe Glaubhaftigkeit der Asylgründe Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'1...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Cited as the basis for rejecting the asylum claim because the applicant's situation did not meet the criteria for refugee status.

Art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi

Cited as the basis for rejecting the argument that the authorities should have refrained from ordering the applicant's removal from Switzerland.

Art. 44 cpv. 1 LAsi

Cited as the basis for rejecting the argument that the authorities should have refrained from ordering the applicant's removal from Switzerland.

Art. 44 cpv. 2 LAsi

Cited as the basis for concluding that the execution of the applicant's removal to his country of origin is reasonably enforceable.

Art. 83 cpv. 2 LStr

Cited as the basis for concluding that the execution of the applicant's removal is possible.

Art. 83 cpv. 3 LStr

Cited as the basis for concluding that the execution of the applicant's removal is admissible.

Art. 83 cpv. 4 LStr

Cited as the basis for concluding that the execution of the applicant's removal is reasonably enforceable.

Art. 65 cpv. 1 PA

Cited as the basis for rejecting the application for legal aid because the appeal had no probability of success.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Cited as the basis for imposing court costs on the applicant due to the outcome of the proceedings.

Art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008

Cited as the basis for imposing court costs on the applicant due to the outcome of the proceedings.

Art. 8 cpv. 4 LAsi

Cited to state that the applicant can obtain necessary documents for repatriation with due diligence.

Art. 106 LAsi

Cited to state that the Federal Administrative Court did not violate federal law, abuse its discretion, incompletely ascertain facts, or make an inadequate decision.

Art. 83 litt. d LTF

Cited to state that the present judgment cannot be appealed to the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-115/2010 {T 0/2}

Sentenza del 10 settembre 2010

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;

cancelliere Federico Pestoni;

Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iraq, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;

Oggetto Asilo ed allontanamento;

decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2009 / N [...].

D-115/2010

Visti:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera;

i verbali d'audizione dell'8 marzo 2007 e del 11 aprile 2007;

la decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2009, notificata all'interessato il

15 dicembre 2009 (cfr. risultanze processuali);

il ricorso dell'8 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 11 gennaio 2010);

gli atti dell'UFM successivamente trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF);

la decisione incidentale del 23 aprile 2008, con la quale il TAF ha auto - rizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della pro - cedura ed ha respinto la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fissando al ricorrente un termine, scadente il 27 gennaio 2010, per provvedere al pagamento dell'importo di fr. 600.-;

il pagamento del predetto anticipo, avvenuto in data 20 gennaio 2010;

lo scritto del 12 febbraio 2010, con cui l'UFM ha integralmente ricon - fermato la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale;

ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del

17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del

26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del - l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);

che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in - feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for - ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi);

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte - ressato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, di etnia curda, nato e con ultimo domicilio a C._______, D._______, nella provincia di Sulaymaniya (cfr. verbale d'audizione dell'8 marzo 2007, pag. 1);

che, stando alle sue dichiarazioni, il richiedente avrebbe lasciato l'Iraq il 1° febbraio 2007 per motivi economici; che infatti egli vivrebbe in condizioni di estrema povertà presso il nonno; che, inoltre, avrebbe lasciato il proprio lavoro di poliziotto perché diventato troppo pericoloso e perché altrimenti avrebbe dovuto combattere nella guerra contro l'Iran rischiando di essere ucciso; che, vista la mediocre scolarizzazione e la difficile situazione economica del paese gli sarebbe praticamente impossibile trovare un altro impiego e che, malgrado ciò, il governo iracheno non ha gli ha mai dato alcuna assistenza (cfr. verbale d'audizione dell'8 marzo 2007, pag. 5 e verbale d'audizione del 2 febbraio 2007, pagg. 5 e 6);

che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste

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dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto al - l'ammissione della sua domanda d'asilo; che, in particolare, l'autorità di prima istanza ha evidenziato che pregiudizi derivanti dalla situazio - ne politica, economica o sociale generale di uno Stato non costituisco - no persecuzione rilevante in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, pertanto, la situazione di povertà addotta dal richiedente, espressione delle difficili condizioni socio-economiche vigenti in Iraq, non soddisfa le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

che, di conseguenza, l'UFM ha respinto la citata domanda ai sensi dell'art. 3 LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel gravame, l'insorgente sostiene che la propria condizione non può essere ritenuta una semplice conseguenza della congiuntura, bensì una responsabilità del governo iracheno che non interviene a tutela dei più bisognosi; che inoltre il governo del proprio paese sarebbe totalmente incapace di proteggere i suoi cittadini; che egli ritiene, inoltre, che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò perché in Iraq non sarebbe garantito il rispetto della dignità umana e delle più elementari norme di sicurezza; che, per questi motivi il ricorrente ritiene di adempiere le condizioni necessarie all'ottenimento dell'asilo e, subordinatamente l'ammissione provvisoria non essendo l'esecuzione del suo allontanamento ragionevolmente esigibile ne ammissibile;

che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia;

che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di - sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, na - zionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro

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opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;

che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi);

che, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero la condizione di estrema povertà alla quale deve far fronte senza peraltro avere un'occupazione, nonchè la totale passività del governo iracheno di fronte a tale situazione e più in generale di fronte al problema della sicurezza dei propri cittadini, sono, come facil - mente riconoscibili, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto);

che, a titolo meramente abbondanziale, dalle dichiarazioni del ricorren - te, si rileva che il nonno svolge dei lavori agricoli nei terreni della fami - glia; che ciò significa, da un lato, che il ricorrente potrebbe senz'altro imparare tale professione dal nonno e, dall'altro, che la sua famiglia, del quale egli sarebbe unico erede non avendo segnalato la presenza di altri parenti, è proprietaria di alcuni terreni (cfr. verbale d'audizione dell'11 aprile 2010, pag. 5); che inoltre, per affrontare il viaggio, costato 5'500 USD, egli, tramite il nonno, sarebbe riuscito a trovare il denaro necessario (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2007, pag. 4); che, ciò posto, egli invece di espatriare avrebbe potuto usare tale importo per migliorare le proprie condizioni di vita e che comunque egli dimo - stra di avere in patria la possibilità di chiedere aiuto, anche consistente, a terzi; che, infine, è lecito credere che per ottenere il denaro in questione abbia dovuto offrire delle garanzie, ciò che contraddirebbe la sua asserita totale povertà;

che, alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale e come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi;

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che ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti - tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci - sione impugnata va confermata;

che, parimenti, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.

32 OAsi 1);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi - bile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio - ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile;

che in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Sulaymaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese e, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto

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un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8);

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha una formazione di base avendo egli frequentato cinque anni di scuola obbligatoria; che inoltre, egli una discreta esperienza lavorativa quale agente di polizia avendo lavorato presso la gendarmeria di Baghdad dal 2002 al 2003 ed ha inoltre saltuariamente aiutato il nonno nei lavori agricoli (cfr. verbale d'audizione dell'8 marzo 2007, pag. 2 e verbale d'audizione dell'11 aprile 2007, pagg. 4 e 5); che il ricorrente, oltre ad aver lasciato in patria i nonni materni e un zio paterno, è nato e cresciuto a C._______, D._______ (cfr. verbale d'audizione dell'8 marzo 2007, pagg. 1 e 3); che pertanto si può partire dal presupposto che abbia ancora una fitta rete sociale in patria; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);

che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;

che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -

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tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.

106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di - spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente;

che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia)

- E._______ (in copia)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Federico Pestoni

Data di spedizione: