Asylum Claim Dismissed: Unsubstantiated Fear of Persecution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an asylum claim because the applicant's fear of persecution by his uncles was deemed unsubstantiated and speculative. The applicant, fleeing alleged threats from his uncles due to his chosen marriage, failed to provide concrete evidence of direct and ongoing threats, with his account containing inconsistencies and lacking plausibility. The court also noted that the state generally provides protection in Turkey, and the applicant had not exhausted domestic protection options. His claim for provisional admission was also rejected as the decision on his residence permit falls under cantonal authorities due to his marriage in Switzerland.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 LAsi, Art. 108 cpv. 2 LAsi, Art. 111a cpv. 1 LAsi, Art. 106 cpv. 1 LAsi, Art. 62 cpv. 4 PA, Art. 3 cpv. 1 LAsi; Asylum Claim Dismissed: Unsubstantiated Fear of Persecution: The applicant, fleeing alleged threats from his uncles due to his chosen marriage, failed to provide concrete evidence of direct and ongoing threats, with his account containing inconsistencies and lacking plausibility. The court also noted that the state generally provides protection in Turkey, and the applicant had not exhausted domestic protection options. His claim for provisional admission was also rejected as the decision on his residence permit falls under cantonal authorities due to his marriage in Switzerland.
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KI-generiertDefines the scope of the Tribunal's review in asylum matters and the admissibility of grounds for appeal, applied in the rejection of the appeal.
Defines the criteria for refugee status, used in the assessment of the appellant's claims.
Requires asylum seekers to prove or at least render plausible their refugee status, applied in the assessment of the appellant's allegations.
Establishes the standard of preponderant probability for rendering refugee status plausible, applied in the assessment of the appellant's allegations.
Specifies circumstances in which allegations are considered implausible, applied in the rejection of the appellant's claims.
Establishes the principle of subsidiarity of international protection relative to national protection, applied in assessing the need for protection in the country of origin.
Governs the potential right to a residence permit based on marriage, used to deem the request for provisional admission inadmissible.
Allows the Tribunal to refer to the reasoning of the lower authority's decision, applied in the current decision.
Used to confirm that the SEM did not violate federal law or misapprehend facts, leading to the rejection of the appeal.
Governs the granting of legal aid, applied in rejecting the appellant's request due to lack of a favorable outcome probability.
Governs the granting of free legal assistance, applied in rejecting the appellant's request due to lack of a favorable outcome probability.
Determines the imposition of procedural costs on the losing party, applied in ordering the appellant to pay costs.
Specifies the conditions under which a judgment is final and not subject to appeal to the Federal Tribunal, applied to render the current sentence final.
Allows for simplified decisions by a single judge for manifestly unfounded appeals, applied in the procedure of this case.
Allows the Tribunal to waive the exchange of written submissions, applied in this case.
Determines the timeliness of appeals, applied to confirm the appeal's admissibility.
General provisions on the admissibility of appeals, applied to confirm the appeal's admissibility.
Establishes the legal framework for asylum procedures, applied in conjunction with other relevant laws.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte IV D-1138/2025
S e n t e n z a d e l 11 m a r z o 2 0 2 5
Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kaspar Gerber;
cancelliere Matteo Piatti.
Parti A._______, nato il (…), Turchia, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 20 gennaio 2025 / N (…).
D-1138/2025
Fatti:
A. L’interessato, cittadino turco di etnia curda e originario di B._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 2 novembre 2023. Il 19 aprile 2024, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. Egli ha sostanzialmente addotto di essere espatriato per il desiderio di sposarsi con la cittadina turca U.U. – titolare di un permesso di domicilio in Svizzera – senza dover temere rappresaglie da parte dei suoi zii paterni. Fin dall’infanzia, quest’ultimi avrebbero infatti voluto che il richiedente sposasse sua cugina. La sua decisione di unirsi in matrimonio con U.U. – annunciata alla famiglia verso la fine del 2021 – avrebbe quindi suscitato l’opposizione degli zii, i quali ritenevano la donna inadatta al nipote poiché priva del velo islamico e residente in Europa. Durante un soggiorno a B._______ all’inizio del 2022, l’interessato sarebbe stato aggredito fisicamente dallo zio più giovane dopo aver ribadito la sua volontà di sposare U.U.; per evitare ulteriori violenze, avrebbe quindi finto di accettare il matrimonio con la cugina. Poiché temeva che i parenti venissero comunque a conoscenza di un eventuale matrimonio segreto in Turchia, avrebbe infine deciso di espatriare e sposarsi in Svizzera. Egli non avrebbe denunciato le minacce subìte dagli zii poiché quest’ultimi sarebbero vicini al vicepresidente turco e, di riflesso, politicamente influenti nella regione. In caso di rimpatrio, teme quindi di subire ulteriori violenze o di essere ucciso per mano degli zii. L’interessato non ha presentato mezzi di prova (per i dettagli, cfr. atto SEM n. […]-20/13). Il 23 aprile 2024 la domanda d’asilo è stata assegnata alla procedura ampliata e, il 15 agosto successivo, l’interessato ha contratto matrimonio in Svizzera con U. U. (cfr. atto SEM n. 23/2 e dati contenuti nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione [SIMIC]).
B. Con decisione del 20 gennaio 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato e ha respinto la domanda d'asilo, rilevando che la decisione concernente il suo soggiorno in Svizzera era di competenza delle autorità di migrazione cantonali.
C. Con ricorso del 20 febbraio 2025, l’interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo principalmente all’annullamento della decisione succitata nonché alla concessione dell’asilo e, in subordine, all’ammissione provvisoria in Svizzera o alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano
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procedurale, egli postula la concessione dell’assistenza giudiziaria – nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo – e del gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.
1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).
3.
3.1 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in
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particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
3.2 Ciò posto, il Tribunale giudica che l’autorità inferiore ha correttamente concluso per l’inverosimiglianza delle allegazioni in relazione al preteso rischio di maltrattamenti e uccisione per mano degli zii (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). Le affermazioni del ricorrente presentano, infatti, diverse incongruenze logiche e non risultano plausibili. In particolare, egli sostiene di temere per la propria vita, ma giustifica tale affermazione unicamente sulla base del carattere violento degli zii, senza fornire elementi concreti che dimostrino una minaccia diretta e attuale nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 20/13 D51-53).
L’unico episodio di violenza fisica risalente all’inizio del 2022 (idem D77-79) non è sufficiente per ammettere che i parenti intendano ancora perpetrargli dei maltrattamenti pregiudizievoli alla sua integrità, considerato in particolare che il richiedente ha la possibilità di stabilirsi in un’altra regione del Paese, ad esempio ad C._______ dove ha vissuto per anni prima del suo espatrio senza subire alcuna ritorsione. Risulta inoltre inspiegabile la difficoltà nel ricordare con precisione le date delle persecuzioni addotte (idem D62-63); tale incertezza mina ulteriormente la sua credibilità.
Pertanto, il timore che gli zii possano ancora rappresentare un pericolo appare speculativo, posto altresì che dal 2022 l’insorgente non ha più avuto contatti con loro e non è mai stato oggetto di minacce dirette dopo l’espatrio (idem D68-69). Infine, la decisione di non sporgere denuncia contro i familiari in parola è stata giustificata con ragioni di opportunità e supposti favoritismi istituzionali, senza elementi concreti a supporto dell’asserita impunità di cui godrebbero gli zii (idem D70-76). In questo senso, la vaga censura secondo cui il ricorrente avrebbe narrato gli eventi con l’utilizzo del discorso diretto e fornito alcuni dettagli sui fatti accaduti, non può ragionevolmente giustificare le circostanze succitate, con le quali egli non si confronta neppure nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4).
Anche l’asserita difficoltà nel ricordare le date si rivela infondata: in assenza di particolari affezioni mediche (non evincibili dagli atti), l’interessato dovrebbe infatti avere sufficiente memoria in relazione ad episodi di tale impatto personale, avendoli peraltro vissuti come determinanti per la sua decisione di espatriare. Posta l’inconcludenza delle allegazioni, il rischio di subire ulteriori maltrattamenti o di essere ucciso in caso di rimpatrio si dimostra quindi inverosimile poiché fondato esclusivamente su congetture soggettive del richiedente.
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3.3 Ad ogni buon conto, secondo la teoria della protezione (“Schutztheorie”), le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi – come nel caso in esame – rivestono un carattere determinante per l’asilo soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1 e 7.1-7.4). Di riflesso, posto che alle autorità turche è di principio riconosciuta la capacità e la volontà di protezione (cfr. sentenze del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; D-3202/2024 del
27 settembre 2024 consid. 6), l’interessato deve comunque esaurire le possibilità di protezione nel suo Paese d’origine prima di sollecitare la protezione della Svizzera (cfr. atto SEM n. D49 e D70-76), così come stabilito dal principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
3.4 Infine, la richiesta di giudizio deputata alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera si rivela manifestamente inammissibile (cfr. ricorso, pagg. 4-5). Infatti, considerato il potenziale diritto al rilascio di un permesso di dimora ai sensi degli artt. 43 segg. della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), derivante dal matrimonio contratto in Svizzera con U.U. (titolare di un permesso C), spetta alle autorità cantonali di polizia degli stranieri pronunciarsi sull’allontanamento dell’interessato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 8d).
3.5 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art.
109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di riflesso, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
5. Le domande deputate alla concessione dell’assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) e del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi) vanno respinte poiché le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole.
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6. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione: