Late Appeal of Disability Pension Reduction Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an appeal against a decision reducing a disability pension from a full pension to one-quarter, deeming the appeal inadmissible because it was filed late. The court found that the appeal was submitted after the thirty-day deadline, as it was filed on February 11, 2008, while the deadline expired on February 7, 2008, and there were no grounds to restore the expired deadline. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 50 PA, Art. 21 cpv. 1 PA, Art. 20 PA, Art. 24 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF; Late Appeal of Disability Pension Reduction Dismissed: The court found that the appeal was submitted after the thirty-day deadline, as it was filed on February 11, 2008, while the deadline expired on February 7, 2008, and there were no grounds to restore the expired deadline. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs.
Schlagwörter
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KI-generiertCited to establish the thirty-day deadline for filing an appeal.
Cited to establish the thirty-day deadline for filing an appeal.
Cited to define the procedure for submitting written acts to the competent authority.
Used to calculate the expiry date of the appeal period.
Used to determine that there were no grounds for restituition of the appeal period.
Cited for the judge to rule on the inadmissibility of appeals.
Cited to place court costs on the appellant.
Cited as the basis for allocating court costs.
Cited for the non-allocation of reimbursement fees.
Cited for the non-allocation of reimbursement fees.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III C-954/2008
{T 0/2}
Sentenza dell'8 agosto 2008
Composizione Giudice: Francesco Parrino, giudice unico;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, Feldstrasse 130, 8004 Zurigo, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto assicurazione invalidità, decisione del 18 dicembre 2007.
C-954/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 18 dicembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, in procedura di revisione, ha comunicato al Patronato ENCAL-CISAL di Cursi, già regolare rappresentante del cittadino italiano A._______, nato il , che la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità da lui percepita sarebbe stata sostituita da un quarto di rendita a decorrere dal 1° febbraio 2008;
in data 11 febbraio 2008, A._______, rappresentato dal Patronato INAS di Maglie, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF);
nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 maggio 2008, l'UAIE ha proposto di dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto tardivo;
con ordinanza del 30 maggio 2008, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla proposta dell'amministrazione ed ha nel contempo invitato la stessa, se avesse voluto proseguire nella vertenza, a voler versare un'anticipo di Fr. 300.--, corrispondente alle presunte spese ricorsuali;
un anticipo di Fr. 297.-- è stato versato il 16 giugno 2008 alla Cassa del TAF;
con scritto del 24 luglio 2008, il Patronato INAS di Zurigo, nuovo regolare rappresentante dell'insorgente, ha comunicato che la parte ricorrente ha provveduto al versamento dell'anticipo richiesto, ma non ha preso posizione in merito alla presunta tardività del ricorso;
giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF;
C-954/2008
in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale;
giusta gli art. 50 PA e 60 della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), il ricorso dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata;
gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità competente oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA);
secondo quanto emerge dagli atti, nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al Patronato ENCAL-CISAL di Cursi l'8 gennaio 2008, sicché il termine di ricorso è scaduto il 7 febbraio 2008 (art. 20 PA);
non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 24 PA per restituire il termine ricorsuale, in quanto il Patronato INAS (di Maglie e/o di Zurigo) non ha preso posizione in merito alla presunta tardività dell'impugnativa;
il ricorso, inoltrato l'11 febbraio 2008 (data del timbro postale), è tardivo e di conseguenza inammissibile;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili;
visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1 della PA e art. 1 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
nella specie, le spese ricorsuali vengono fissate in Fr. 300.-- e sono in parte compensate con l'anticipo di Fr. 297.-- versato dal ricorrente il 16 il 16 giugno 2008;
l'insorgente resta debitore nei confronti del TAF dell'importo di Fr. 3.--;
C-954/2008
non vengono assegnate indennità per spese ripetibili e nessuna delle parti (art. 64 PA ed art. 7 cpv. 3 TS-TAF);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese processuali, di Fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono in parte compensate con l'anticipo di Fr. 297.-- già versato dal ricorrente. Il saldo di Fr. 3.-- deve essere versato alla Cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla notifica di questa decisione.
3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con bollettino di versamento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
C-954/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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