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C-8619/2007 • BVGer C-8619/2007 KI-generiert

Competent Authority for Disability Insurance Determination

Geschäftsnummer C-8619/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court annulled the decision of the Office for Insurance for the Disabled for Residents Abroad (UAIE) because the UAIE was not the competent authority. The court reasoned that the relevant cantonal office was competent to handle the case because the insured person had been a resident of Switzerland with a C permit until August 2009, and the law dictates that the office competent at the time of the application's registration remains competent throughout the procedure. Therefore, the UAIE's decision was void, and the case was remitted to the cantonal tribunal to determine if the insured's appeal could be considered against the competent cantonal office's prior decision.

Legislator-Regeste

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Art. 40 cpv. 3 dell, Art. 33 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 3 lett. dbis PA, Art. 69 cpv. 1 LAI, Art. 69 cpv. 1 let. b LAI; Competent Authority for Disability Insurance Determination: The court reasoned that the relevant cantonal office was competent to handle the case because the insured person had been a resident of Switzerland with a C permit until August 2009, and the law dictates that the office competent at the time of the application's registration remains competent throughout the procedure. Therefore, the UAIE's decision was void, and the case was remitted to the cantonal tribunal to determine if the insured's appeal could be considered against the competent cantonal office's prior decision.

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung Verwaltungsbehörde Forderungsanmeldung Zuständigkeitsbestimmung Rechtsfähigkeit Sistierung der Versicherungsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 40 cpv. 3 dell
In fase di scambio degli allegati, l'UAI-TI ha risposto il 24 gennaio 2008, rilevando, in via principale, che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la decisione del 9 novembre 2007 davanti al TCA entro il 13 dicembre 2007, in quanto, giusta l'art. 40 cpv.
Art. 33 LTAF
5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
Art. 32 LTAF
33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF.
Art. 3 lett. dbis PA
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1).
Art. 69 cpv. 1 LAI
1.4 Secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli articoli 52 e 58 LPGA,
Art. 69 cpv. 1 let. b LAI
In concreto, conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b LAI, questo Tribunale è competente per esaminare il ricorso contro la decisione su opposizione emanata dall'UAIE il 22 novembre 2007 (doc.
Art. 59 LPGA
1.5 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Art. 60 LPGA
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 69 cpv. 1 let. a LAI

Used to determine that the case should be transmitted to the Cantonal Tribunal of Insurance as it has jurisdiction over appeals against decisions of cantonal AI offices.

art. 40 cpv. 1 let. a OAI

Used to establish that the cantonal AI office (UAI-TI) was competent to issue the decision regarding the applicant's claim, as the applicant was domiciled in Switzerland at the time of the claim.

art. 40 cpv. 3 OAI

Used to establish that the AI office competent at the time of the claim's registration remains competent throughout the procedure, indicating that UAI-TI should have handled the decision.

art. 8 PA

Cited for transmitting the case to the Cantonal Tribunal of Insurance, indicating that the federal court is not competent to rule on the merits in this instance.

art. 63 cpv. 1 PA

Stated that no court costs are levied, and the advance payment made by the appellant is returned.

art. 64 cpv. 1 PA

Used to award the appellant an indemnity for legally necessary expenses.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-8619/2007/

{T 0/2}

Sentenza del 14 ottobre 2009

Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Beat Weber, Michael Peterli, cancelliere Dario Quirici.

Parti A._______, rappresentato dal Patronato ACLI, via Balestra 19, 6900 Lugano, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto prestazioni dell'assicurazione invalidità.

C-8619/2007

Fatti:

A. A._______, cittadino italiano nato il (...), titolare di un permesso di domicilio C dal 3 marzo 1995 al 1° dicembre 2000, poi rinnovato fino al 1° dicembre 2013, domiciliato dapprima a (...) e, a decorrere dal 1° aprile 2002, a (...), ha presentato una prima domanda di rendita d'invalidità all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del canton Ticino (UAI-TI) il 31 maggio 2000, respinta mediante decisione del 22 settembre 2000, cresciuta in giudicato (doc. 1, 3 e 10).

Il 23 febbraio 2001 l'assicurato ha presentato una seconda domanda di rendita (doc. 13). Dopo avere eseguito le delucidazioni mediche necessarie, l'UAI-TI, mediante decisione del 10 settembre 2002, ha respinto detta domanda di rendita (doc. 36). Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) il 2 ottobre 2002 (doc. 47), il quale lo ha respinto con giudizio del 7 maggio 2003 (doc. 53), confermato dal Tribunale federale delle assicurazioni mediante sentenza del 23 aprile 2004 (doc. 59).

B. Il 20 maggio 2005 l'assicurato ha inoltrato all'UAI-TI una terza domanda di rendita d'invalidità (doc. 65). Una volta raccolti i dati medici ed economici necessari, l'UAI-TI ha respinto la domanda con decisione del 29 dicembre 2005 (doc. 84). Il 2 gennaio 2006 l'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione (doc. 85), la quale è stata rigettata dall'UAI-TI mediante decisione su opposizione del 9 novembre 2007 (doc. 115).

C. L'UAI-TI ha dapprima trasmesso per conoscenza la decisione su opposizione del 9 novembre 2007 all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 116), e poi l'ha notificata al rappresentante dell'assicurato il 13 novembre 2007, come risulta dalle informazioni fornite dalla Posta (prove agli atti, prodotte dall'UAI-TI).

L'UAIE ha quindi emanato una decisione su opposizione il 22 novembre 2007 di analogo tenore alla decisione dell'UAI-TI ed ha proceduto alla notifica della stessa all'assicurato (doc. 117).

C-8619/2007

Riferendosi a quest'ultima decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 19 dicembre 2007.

D. In fase di scambio degli allegati, l'UAI-TI ha risposto il 24 gennaio 2008, rilevando, in via principale, che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la decisione del 9 novembre 2007 davanti al TCA entro il 13 dicembre 2007, in quanto, giusta l'art. 40 cpv. 3 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI; RS 831.201), l'Ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, per cui il ricorso è da considerare inammissibile, e, in via subordinata, che il ricorso dovrebbe comunque essere respinto in merito. Dal canto suo, il 1° febbraio 2008, l'UAIE ha richiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Il ricorrente ha replicato il 14 e il 26 marzo 2008, producendo nuova documentazione medica e ribadendo le proprie conclusioni.

L'UAI-TI ha duplicato il 17 aprile 2008, riprendendo gli argomenti già conosciuti e confermando le proprie conclusioni. Dal canto suo, l'UAIE ha rinunciato a prendere posizione riguardo al merito del ricorso il 24 aprile 2008.

E. Con decisione incidentale del 9 settembre 2008, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato il 22 settembre 2008.

F. Il 2 luglio 2009 questo Tribunale ha chiesto al Municipio di (...) se il ricorrente fosse ancora domiciliato nel detto comune. Con risposta del

6 agosto 2009, il Municipio ha confermato che il ricorrente vive dal 1° aprile 2002 a tutt'oggi nel comune di (...), con permesso di domicilio C valido fino al 1° dicembre 2013 (incarto ricorso, doc. 21).

Il 18 settembre 2009 l'UAI-TI ha trasmesso a questo Tribunale copia dell'incarto AI aggiornato, dal quale risulta, in particolare, che il ricorrente, dal 12 agosto 2009, non è più domiciliato in Svizzera, e che gli è stato riconosciuto, mediante decisione del 12 novembre 2008

C-8619/2007

cresciuta in giudicato, il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° giugno 2008 (doc. 143).

Il 28 settembre 2009, dopo aver preso conoscenza dell'incarto AI aggiornato, questo Tribunale ha chiesto al ricorrente se intendesse ritirare o meno il ricorso del 19 dicembre 2007 (incarto ricorso, doc. 21). Con scritto del 30 settembre 2009, il ricorrente ha confermato di mantenere il ricorso (incarto ricorso, doc. 24).

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF.

1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

1.3 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata, in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e, di seguito, è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.

C-8619/2007

1.4 Secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli articoli 52 e 58 LPGA,

(a) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI, e (b) le decisioni dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

In concreto, conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b LAI, questo Tribunale è competente per esaminare il ricorso contro la decisione su opposizione emanata dall'UAIE il 22 novembre 2007 (doc. 117).

1.5 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.

52 cpv. 1 PA).

1.6 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).

2. Si tratta ora di determinare se l'UAIE era competente per emanare e notificare la decisione su opposizione qui impugnata.

3. Secondo l'art. 40 cpv. 1 OAI, per la ricezione e l'esame delle richieste è competente (a) l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio, e (b) l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo il cpv. 2 se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Conformemente al cpv. 2, per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera. L'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisisoni. Ai sensi del cpv. 3, l'ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda

C-8619/2007

lo rimane durante tutta la procedura (vedi a questo proposito la

sentenza del Tribunale federale del 16 luglio 2002 nella causa I 8/2002 consid. 1.1 e 2.4, confermata in SVR 2005 IV n. 39 consid. 4.2,

sentenza del 5 febbraio 2007 nella causa I 817/05 consid. 5, sentenza del 29 giugno 2005 nella causa I 19/05 consid. 2.6).

4. In concreto, dagli atti risulta indubitabilmente che il ricorrente ha soggiornato in Svizzera, con permesso di domicilio C, dal 3 marzo 1995 fino all'11 agosto 2009, quando è definitivamente rientrato in Italia (doc. 144/1 a 3).

Ne discende che competente per emanare e notificare la decisione relativa alla richiesta di prestazioni presentata dal ricorrente il 20 maggio 2005, conformemente all'art. 40 cpv. 1 let. a e 3 OAI, era unicamente l'UAI-TI.

La decisione dell'UAIE del 22 novembre 2007 è dunque inficiata da un vizio. Secondo la dottrina, una tale decisione è, di principio, annullabile, eccezionalmente essa è nulla. L'opzione della nullità è da privilegiarsi quando l'opzione dell'annullabilità non offre la necessaria protezione all'interessato (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, p. 279; PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2a ed. Berna 2002, p. 308 segg. FRANZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berna 2006, p. 306). Ora, siccome il ricorrente ha potuto impugnare la decisione dell'UAIE nei termini, essa risulta essere di principio annullabile.

Il Tribunale federale ha tuttavia considerato che, per economia di procedura, qualora un ricorso sia inoltrato contro una sentenza di un'autorità incompetente rationae loci, si può rinunciare a rinviare la causa all'autorità inferiore se l'incompetenza non è stata sollevata e che la causa è atta ad essere giudicata (sentenze del Tribunale federale del 16 luglio 2002, nella causa I 8/02 consid. 1.1 e 2.4, e del

22 gennaio 2004, nella causa I 232/03 consid. 4.2.1).

In concreto, visto che lo stesso UAI-TI ha sollevato la questione della competenza, la decisione dell'UAIE del 22 novembre 2007 deve essere annullata. Ciò detto, e ritenuto che continua a sussistere la decisione dell'UAI-TI del 9 novembre 2007, notificata al ricorrente il 13 novembre seguente, e che l'UAI-TI ha già emanato il 12 novembre 2008 un'ulteriore decisione mediante la quale è stato riconosciuto al

C-8619/2007

ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2008, la causa deve essere trasmessa al TCA affinché esamini se il ricorso del 19 dicembre 2007 possa essere ritenuto quale ricorso contro la decisione dell'UAI-TI del 9 novembre 2007 e, segnatamente, se questo rispetti le esigenze formali per un'entrata in materia.

Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 22 novembre 2007 è annullata e gli atti sono trasmessi al TCA come oggetto di sua competenza (art. 69 cpv. 1 let. a LAI e 8 PA).

5. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.-, versato dal ricorrente il 22 settembre 2008, gli è restituito.

In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, si assegna al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 600.-.

C-8619/2007

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero del 22 novembre 2007 è annullata.

2. La causa è trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino conformemente al consid. 4.

3. Non si prelevano spese processuali e l'ammontare di Fr. 300.-, versato dal ricorrente a titolo d'anticipo, gli è restituito.

4. Al ricorrente è accordata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 600.-.

5. Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);

- al Tribunale cantonale delle assicurazioni del canton Ticino (Raccomandata);

- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);

- all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del canton Ticino (Raccomandata);

- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

C-8619/2007

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: