Old-Age Pension Inadmissible: Minimum Contribution Period Not Met
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court found a request for a Swiss old-age pension inadmissible because the applicant did not meet the minimum contribution period requirement of one full year, having only one month of contributions in 1968. The court reasoned that the applicant's appeal to include contributions from a disputed birth date and to have a previous decision reconsidered was also inadmissible because the original decision had become final and the applicant failed to demonstrate that it was manifestly erroneous, and further, the applicant was attempting to appeal an issue beyond the scope of the administrative decision under review.
Legislator-Regeste
AmtlichAssicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; non entrata nel merito (decisione del 5 gennaio 2016)
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KI-generiertProvision for not levying court costs.
Provision for not awarding cost refunds, in combination with the relevant decree.
Authorizes the investigating judge to decide not to enter into the merits of manifestly inadmissible appeals.
Grants the Federal Administrative Court jurisdiction over appeals against decisions made by the Swiss Compensation Office.
Specifies the type of appeals against decisions of the Swiss Compensation Office that fall under the jurisdiction of the Federal Administrative Court.
Grants the Federal Administrative Court jurisdiction over appeals against decisions of the Swiss Compensation Office concerning the Old-age and Survivors' Insurance.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C-841/2016
Sentenza del 18 luglio 2016
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______, rappresentato dall'avv. Veronica Pantalei e dall'avv.
Francesca Graniti, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; non entrata nel merito (decisione del 5 gennaio 2016).
C-841/2016
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, ha formulato in data
15 aprile 2014 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 pag. 1).
2. Con decisione del 6 novembre 2014 (doc. 8), la Cassa svizzera di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia. Dall’accertamento dei fatti effettuato non risultava possibile computare almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali in favore dell’interessato, ma solamente 1 mese nel 1968 (doc. 4). L’autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di cui all’art. 29 cpv. 1 LAVS, secondo cui possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
3. Con scritto del 12 gennaio 2015, l’interessato ha segnalato che sul certificato di assicurazione in suo possesso figurano due date di nascita. Chiede pertanto di sommare i periodi contributivi registrati in relazione alle due differenti date di nascita (doc. 11).
4. Nella decisione su opposizione del 13 aprile 2015 (doc. 12), la CSC ha respinto l’opposizione del 12 gennaio 2015 e confermato la propria decisione del 6 novembre 2014 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata dall’interessato. L’interessato non avendo esibito certificati di lavoro, attestati di salario o permessi di soggiorno, il periodo contributivo – 1 mese nel 1968
– è stato determinato sulla base delle iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale.
5. Con atto inoltrato, mediante posta elettronica, il 21 maggio 2015 e, via telefax, il 22 maggio 2015, dinanzi alla CSC, atto che è poi stato trasmesso il 7 luglio 2015 per competenza al Tribunale amministrativo federale, l’interessato ha postulato il riconoscimento di un periodo contributivo di 3 anni tramite rettifica della data di nascita figurante nei registri dell’amministrazione e ricongiunzione dei periodi contributivi registrati in relazione alle due
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differenti date di nascita, essendo entrambe da associare alla medesima persona (doc. TAF 1).
6. Con sentenza del 24 settembre 2015 (doc. 18), il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile, nella misura in cui doveva considerarsi un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 13 aprile 2015, lo scritto dell’interessato inoltrato il 21 maggio 2015 a causa del suo inoltro tardivo e siccome privo della firma manoscritta in originale dell’interessato (o di un rappresentante munito della necessaria procura). Questo Tribunale ha altresì trasmesso lo scritto inoltrato il 21 maggio 2015 all’autorità inferiore affinché la stessa esaminasse se detto scritto poteva essere considerato quale domanda di riconsiderazione, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione su opposizione del 13 aprile 2015.
7. Nello scritto inoltrato il 14 ottobre 2015 dinanzi alla CSC, ma datato 18 maggio 2015, scritto uguale a quello a suo tempo inoltrato come ricorso alla decisione della CSC del 13 aprile 2015 (v. consid. 5 del presente giudizio), l’interessato si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui allo scritto del 21 maggio 2015 (doc. 19).
8. Con decisione del 5 gennaio 2016, la CSC ha deciso che non erano date le condizioni per un esame di merito della richiesta di riconsiderazione della decisione su opposizione del 13 aprile 2015, l’amministrazione avendo la facoltà, e non l’obbligo, di procedere ad un riesame, giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, della propria decisione cresciuta in giudicato (doc. 20).
9. Il 5 febbraio 2016, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della CSC del 5 gennaio 2016 mediante il quale ha chiesto di accertare (e poi dichiarare) un periodo contributivo in Svizzera di 3 anni (dal 20 settembre 1966 al 5 maggio 1969) con conseguente riconoscimento del diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera (doc. TAF 1).
10. Il 17 febbraio 2016, l’autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell’incarto della CSC (doc. TAF 3).
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11.
11.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 V 206 consid.
1.1 e relativi riferimenti).
11.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
11.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art.
3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
12.
12.1 Nel gravame del 5 febbraio 2016 (doc. TAF 1), l’interessato postula, in modo altresì generico, il riconoscimento di una rendita di vecchiaia svizzera, rendita basata segnatamente su una durata di contribuzione di 3 anni. Dagli atti di causa risulta che, con decisione su opposizione del 13 aprile 2015, la CSC ha respinto l’opposizione del 12 gennaio 2015 e confermato la propria decisione del 6 novembre 2014 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata dal ricorrente, dagli estratti del conto individuale non risultando possibile computare in favore dell’interessato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali, ma solamente 1 mese nel 1968 (doc. 12). Questa decisione è cresciuta in giudicato, circostanza che non appare essere stata messa in discussione neppure dall’interessato. Nella decisione impugnata del 5 gennaio 2016, l’autorità inferiore ha deciso che non erano date le condizioni per un riesame della propria decisione su opposizione del 13 aprile 2015 (doc. 20). Nella misura in cui l’interessato conclude al riconoscimento del diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, tale conclusione è manifestamente inammissibile in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbita l’oggetto dell’impugnata decisione, senza che siano date le condizioni per un’eventuale estensione
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del procedimento di ricorso ad un tema estraneo alla decisione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché 125 V 413 consid. 2a).
12.2 Questo Tribunale rileva peraltro che, secondo l’art. 53 cpv. 2 LPGA, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Tale riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di un controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore. L’amministrazione ha peraltro la facoltà, e non l’obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte le necessarie condizioni; per contro, né l’assicurato né il giudice possono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (sentenze del TF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.1 e 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 consid. 2.1 e 2.2; DTF 119 V 475 consid. 1b.cc). Anche in quest’ottica, il ricorso è dunque manifestamente inammissibile.
13. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
14. Per il resto, a titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva che l’autorità inferiore ha reso, il 22 marzo 2016, giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, una (nuova) decisione (in sostituzione della decisione su opposizione del 13 aprile 2015) mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 56.- al mese dal 1° marzo 2013 (doc. TAF 4), decisione contro la quale l’interessato aveva la facoltà d’inoltrare opposizione dinanzi alla CSC (nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione; art. 52 cpv. 1 LPGA) qualora lo avesse ritenuto opportuno, e in tale ambito far valere eventuali contestazioni afferenti a quest’ultima decisione di merito.
15. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e, visto l’esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
– rappresentanti del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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