Disability Insurance Appeal Rendered Moot by Favorable Re-evaluation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed a decision denying their claim for disability insurance benefits. During the appeal process, the insurance office re-evaluated the case and determined the individual was entitled to a three-quarter disability pension from a specific date. The individual accepted this new decision, rendering their original appeal moot. The court therefore struck the case from the record, returned the advance costs, and awarded the individual legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 58 PA, Art. 53 cpv. 3 LPGA, Art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, Art. 64 PA, Art. 42 LTF; Disability Insurance Appeal Rendered Moot by Favorable Re-evaluation: During the appeal process, the insurance office re-evaluated the case and determined the individual was entitled to a three-quarter disability pension from a specific date. The individual accepted this new decision, rendering their original appeal moot. The court therefore struck the case from the record, returned the advance costs, and awarded the individual legal costs.
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KI-generiertUsed to state that no procedural costs are levied.
Used to grant the applicant an allowance for costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III C-8332/2007 {T 0/2}
Decisione del27 aprile 2009
Composizione Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto assicurazione invalidità, decisione dell'8 novembre 2007.
C-8332/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione dell'8 novembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._______, cittadino italiano nato (...), che la sua domanda del 14 novembre 2006, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, che, con ricorso del 5 dicembre 2007, A._______, rappresentato dall'avvocato Danilo Lorenzo, ha chiesto l'annullamento di detta decisione e, a titolo principale, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità, oppure, in subordine, ad una rendita di tre quarti o della metà e, in estremo subordine, di un quarto, che, dopo avere preso conoscenza del ricorso, l'UAIE ha riesaminato la pratica e constatato che il ricorrente presenta un grado d'invalidità del 64% a partire dal 13 novembre 2007, con conseguente diritto ad una rendita di tre quarti dal 1° novembre 2007, che, nella sua risposta del 10 giugno 2008, l'UAIE ha perciò proposto l'ammissione del ricorso, chiedendo nel contempo il rinvio dell'incarto per procedere al rilascio di una nuova decisione, che, invitato a pronunciarsi in merito alla proposta di accoglimento del ricorso formulata dall'UAIE, il ricorrente ha dichiarato, con scritto del
30 settembre 2008, di aderire a tale proposta, che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, secondo l'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b della Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, 831.20),
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che, conformemente all'art. 53 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso,
che il Tribunale federale ha precisato che, in deroga al principio devolutivo del ricorso, all'amministrazione è data la facoltà, in virtù dell'art. 58 PA, equivalente all'art. 53 cpv. 3 LPGA, di riesaminare una decisione impugnata, ma che la nuova decisione toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende al petitum del ricorrente; nella misura in cui non è stata risolta nella nuova decisione, la lite permane sulle domande insoddisfatte del ricorrente e, in questo caso, l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto che il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 238, 107 V 250), che questa giurisprudenza resta valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA (sentenza del Tribunale federale, del 15 luglio 2004, nella causa J., H 42/04, consid. 1.4),
che l'UAIE ha rilasciato una nuova decisione il 12 dicembre 2008, con la quale ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita d'invalidità di tre quarti dal 1° novembre 2007,
che il ricorrente, con scritto del 12 gennaio 2009, ha riconfermato, in sostanza, di aderire al riconoscimento da parte dell'UAIE del suo
diritto ad una rendita d'invalidità di tre quarti, che la decisione impugnata dell'8 novembre 2007 deve così essere considerata come integralmente sostituita dalla decisione del 12 dicembre 2008, nella misura in cui la richiesta, a titolo subordinato, di una rendita d'invalidità di tre quarti è stata accolta e che il ricorrente ha confermato, a due riprese, ossia il 30 dicembre 2008 e il 12 gennaio 2009, di aderire a questa soluzione, astenendosi per il resto dal ricorrere contro la nuova decisione, che il ricorso del 5 dicembre 2007 è così divenuto privo d'oggetto, che, di conseguenza, il Tribunale amministrativo federale, quale
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giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF), stralcia dai ruoli il ricorso ed archivia il procedimento,
che non si prelevano spese processuali (art. 6 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), per cui l'anticipo di Fr. 300.-, versato il 15 settembre 2008, è restituito al ricorrente,
che, visto l'esito del ricorso, al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, a carico dell'UAIE (art. 64 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è dichiarato privo di oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese processuali. Di conseguenza, l'anticipo di Fr. 300.-, versato il 15 settembre 2008, è restituito al ricorrente.
3. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, posta a carico dell'UAIE.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R);
- all'autorità inferiore (...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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