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C-8154/2010 • BVGer C-8154/2010 KI-generiert

Insured Granted Full Disability Pension After Appeal

Geschäftsnummer C-8154/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court accepted an appeal from an insured individual who was initially granted a half disability pension, overturning the lower authority's decision. The court found the appeal admissible and, agreeing with the proposal from the disability insurance office, recognized the insured's right to a full disability pension from August 1, 2009, also awarding them compensation for necessary legal expenses.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 3 lett. dbis PA, Art. 60 LPGA, Art. 64 PA, Art. 64 cpv. 2 PA, Art. 42 LTF; Insured Granted Full Disability Pension After Appeal: The court found the appeal admissible and, agreeing with the proposal from the disability insurance office, recognized the insured's right to a full disability pension from August 1, 2009, also awarding them compensation for necessary legal expenses.

Schlagwörter

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Entschädigung für Invalidität ganze Rente Rechtsschutzversicherung halbe Invalidenrente voller Ersatz Ruhegehaltsansprüche Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 27 ottobre 2010

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 PA

Used to award the appellant an indemnity for indispensable and disproportionately high expenses.

Art. 69 LAI

Cited as the basis for the appeal against the decision of the UAIE to the Federal Administrative Court.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-8154/2010

Sentenza del 23 febbraio 2011

Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli, Francesco Parrino, cancelliere Dario Quirici.

Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 27 ottobre 2010.

C-8154/2010

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, mediante decisione del 27 ottobre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha attribuito una mezza rendita d'invalidità ad A._______, cittadino italiano nato (…), a decorrere dal 1° agosto 2009,

che, contro questa decisione, rappresentato dal Patronato INCA, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 23 novembre 2010, chiedendo che essa sia annullata e che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità con effetto dall'agosto 2009,

che, nella sua risposta del 26 gennaio 2011, calcata sul preavviso dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI), del 19 gennaio 2011, riferentesi al rapporto del Servizio medico regionale di Bellinzona, del 9 luglio 2010, l'UAIE ha proposto di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e riconoscere al ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità a partire dal 1° agosto 2009, che, conformemente all’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate davanti a questo Tribunale, seguendo l'art. 69 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), che, ai sensi degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA,

che, in concreto, essendo tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), il ricorso è ammissibile, nulla ostando quindi all'esame del merito dello stesso,

C-8154/2010

che, vista la proposta dell'UAIE, calcata sul preavviso dell'UAI-TI, di riconoscere al ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° agosto 2009, così come da lui richiesto, il collegio giudicante non ha motivi per non aderirvi,

che il ricorso deve quindi essere accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e al ricorrente è attribuita una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2009, che non si prelevano spese processuali,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, in concreto, al ricorrente è riconosciuto il diritto ad un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA).

C-8154/2010

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto e al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° agosto 2009.

2.

L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al ricorrente.

3. Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è corrisposta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, a carico dell'UAIE.

4.

Comunicazione:

– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);

– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);

– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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