Employer's Appeal Regarding Retroactive Pension Affiliation Dismissed as Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn employer was automatically affiliated with mandatory occupational pension insurance retroactively to January 1, 2022. The employer submitted a letter questioning the retroactive affiliation, stating that a joint investigation with Italian social security authorities was ongoing to determine the applicable pension scheme for its employees, and requested a suspension of the decision. The Federal Administrative Court dismissed the employer's submission as inadmissible because the employer explicitly stated they did not intend to file an appeal with the court, rendering the court without jurisdiction to examine the matter.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 33 lett. h LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 52 cpv. 1 PA; Employer's Appeal Regarding Retroactive Pension Affiliation Dismissed as Inadmissible: The employer submitted a letter questioning the retroactive affiliation, stating that a joint investigation with Italian social security authorities was ongoing to determine the applicable pension scheme for its employees, and requested a suspension of the decision. The Federal Administrative Court dismissed the employer's submission as inadmissible because the employer explicitly stated they did not intend to file an appeal with the court, rendering the court without jurisdiction to examine the matter.
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KI-generiertCited as the basis for the inadmissibility of the appeal because the initial communication did not express the intent to appeal.
Cited as the legal basis for the jurisdiction of the Administrative Court concerning decisions from the LPP collection foundation on mandatory affiliation.
Cited as the provision stating that the Federal Administrative Court procedure is governed by the PA unless otherwise specified.
Cited as the basis for the investigating judge to decide on the non-entry into the merits of manifestly inadmissible appeals.
Cited as the basis for transmitting the case files to the lower authority after the judgment becomes final.
Cited as a procedural rule regarding the content requirements of an appeal, which was not met.
Cited as the legal basis for setting a supplementary period to remedy defects in an appeal, which was not applicable here due to lack of intent to appeal.
Used to declare the appeal inadmissible because it was against an interlocutory decision.
Basis for the decision not to levy court costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C-8069/2024
Sentenza del 19 febbraio 2025
Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.
Parti A._______, rappresentata da B.______ SA, interessata,
contro
Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore.
Oggetto Previdenza professionale, affiliazione d'ufficio (decisione del 27 agosto 2024).
C-8069/2024
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con decisione del 27 agosto 2024 la Fondazione istituto collettore LPP ha affiliato d’ufficio alla previdenza obbligatoria con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022 l’A._______ (di seguito: datore di lavoro, associazione, interessata o insorgente) in qualità di datore di lavoro che impiega dipendenti assoggettati alla LPP (doc. TAF 1).
2. Con scritto del 26 settembre 2024, inoltrato all’autorità inferiore, l’interessata ha addotto di presentare formale ricorso contro la decisione del 27 agosto 2024. In proposito ha specificato che l’affiliazione d’ufficio con effetto retroattivo risulta prematura essendo ancora in corso una verifica congiunta da parte dei competenti assicuratori sociali svizzeri e italiani volta a determinare il regime pensionistico applicabile ai propri dipendenti. Essa ha pertanto chiesto la sospensione della decisione impugnata fino alla conclusione della menzionata verifica (doc. TAF 1).
3. Il 23 dicembre 2024, l’autorità inferiore ha trasmesso lo scritto dell’interessata a questo Tribunale per competenza (doc. TAF 2).
4. Con decisione incidentale del 22 gennaio 2025, questo Tribunale ha invitato l’associazione a precisare – nel termine di 15 giorni dalla notificazione del provvedimento – se con l’invio del 26 settembre 2024 intendesse interporre ricorso presso il Tribunale amministravo federale (TAF) contro la decisione del 27 agosto 2024 della Fondazione istituto collettore LPP e, in caso di risposta positiva, a presentare nel medesimo termine un atto ricorsuale con firma in originale, nonché una valida procura in favore del proprio rappresentante (doc. TAF 3).
5. Con scritto del 7 febbraio 2025 il rappresentante dell’interessata ha comunicato a questo Tribunale che essa non intende fare ricorso presso il TAF (doc. TAF 5).
6.
6.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
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pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all’art. 33 lett. h LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
6.2. Secondo giurisprudenza un atto va considerato ricorso solo allorquando una determinata persona esprima in modo riconoscibile la propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerne e risultante da una decisione e che quindi solo in tale caso è possibile assegnare un termine suppletorio per rimediare ad eventuali vizi del ricorso (DTF 134 V 162 e DTF 112 Ib 634).
6.3. Secondo l'art. 52 cpv. 1 PA, a cui rinvia l’art. 37 LTAF (RS 173.32), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale o in forma elettronica qualificata) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA).
7.
7.1. Ora, nella risposta del 7 febbraio 2025, l’interessata ha indicato esplicitamente che con lo scritto del 26 settembre 2024 non intendeva presentare ricorso presso il TAF contro la decisione del 27 agosto 2024 della Fondazione istituto collettore LPP. Mancando la volontà di ricorrere, questo Tribunale non è competente ad esaminare la vertenza ed il gravame è pertanto irricevibile (DTF 116 V 356 consid. 2b).
7.2. Gli atti vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore (art. 8 cpv. 1 PA), dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, per dare seguito allo scritto del 26 settembre 2024 (doc. TAF 1).
8. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
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9. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per le spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:
1. Lo scritto del 26 settembre 2024 è irricevibile.
2. Dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, gli atti vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata all’interessata, all'autorità inferiore, all’UFAS e alla Commissione LPP.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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