Disability Insurance: Case Remanded for Further Investigation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual's claim for an invalidity pension was rejected by the disability insurance office. The claimant appealed, asserting they were entitled to a pension. The court, finding the existing investigation incomplete, agreed with the insurance office's proposal to gather further evidence. Consequently, the court annulled the prior decision and remanded the case for a more thorough investigation and a new ruling, awarding the claimant an indemnity for incurred expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 49 PA, Art. 61 cpv. 1 PA; Disability Insurance: Case Remanded for Further Investigation: The claimant appealed, asserting they were entitled to a pension. The court, finding the existing investigation incomplete, agreed with the insurance office's proposal to gather further evidence. Consequently, the court annulled the prior decision and remanded the case for a more thorough investigation and a new ruling, awarding the claimant an indemnity for incurred expenses.
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KI-generiertCited as the legal basis for returning the case to the lower authority to complete the investigation and issue a new decision.
Cited as the legal basis for awarding the appellant reimbursement of expenses.
Cited to justify that the court cannot draw precise and decisive conclusions because the investigation is incomplete.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al
Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al
Corte III C-7556/2009/ {T 0/2}
Sentenza del 25 marzo 2010
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Michael Peterli, cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAC, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del
30 novembre 2009.
C-7556/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 30 novembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita presentata l'11 dicembre 2008 dal cittadino italiano A._______, nato il 4 aprile 1955, che, con gravame del 4 dicembre 2009, A._______, rappresentato dal Patronato INAC di Zurigo, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo, l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità allegando diversa documentazione medica, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. B._______ del suo servizio medico, il quale nel suo rapporto del 6 marzo 2010 ha rilevato la necessità di effettuare un complemento di accertamenti specifici alfine di valutare l'effettiva residua capacità lavorativa in mansioni adatte,
che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 16 marzo 2010, propone pertanto l'ammissione del ricorso ed il rinvio della causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, il 18 marzo 2010, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto del Dott. B._______, che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d bis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
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assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. B._______ nel suo rapporto del 6 marzo 2010, che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2), che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 700.- franchi a carico dell'UAIE (art.
7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
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ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv.
2 PA]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. ll ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 30 novembre 2009, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2. Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700.- franchi, la quale viene posta a carico dell'UAIE.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario);
- autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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