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C-7477/2025 • BVGer C-7477/2025 KI-generiert

Company appeals pension fund order due to missed procedural deposit

Geschäftsnummer C-7477/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed a decision by a pension fund that ordered it to pay outstanding contributions and rejected its opposition to an enforcement order. The company argued it only employed one person, that the calculation did not account for employee illness or injury, and that it had liquidity issues preventing timely payment. However, the administrative court declared the appeal inadmissible because the company failed to pay a required procedural deposit within the given timeframe, nor did it provide proof of payment.

Legislator-Regeste

Amtlich

Decisione sulla contribuzione dell'istituto collettore | Previdenza professionale (contributi e rigetto dell'opposizione; decisione del 25 agosto 2025)

Schlagwörter

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Pensionsfonds Rentenberechnung Zahlungsbefehl verfahrensrechtliche Fragen Kostenvorschuss irregulärer Hinterlegungsvertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 cpv. 4 PA

Used to declare the appeal inadmissible due to the unsuccessful payment of the advance for legal costs.

Art. 23 PA

Used in conjunction with Art. 63 cpv. 4 PA to declare the appeal inadmissible.

Art. 63 cpv. 1 PA

Cited as the basis for not levying court costs.

Art. 64 PA

Cited as the basis for not awarding recoverable costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-7477/2025

Sentenza del 6 gennaio 2026

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, rappresentata dal gerente signor B._______, ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore.

Oggetto Previdenza professionale (contributi e rigetto dell'opposizione; decisione del 25 agosto 2025).

C-7477/2025

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. A._______ (di seguito, la società, la ricorrente, l’insorgente) è una società a garanzia limitata, iscritta al registro di commercio del Cantone C._______ il (…), avente quale scopo la gestione tecnica immobiliare, l’attività di general contractor, la compravendita immobiliare di immobili propri, l’amministrazione di immobili propri (estratto online del registro di commercio del Cantone C._______), affiliata alla Fondazione Istituto collettore LPP (di seguito, Istituto collettore, Fondazione) dal 1° gennaio 2024 (v. la decisione del 25 agosto 2025 e l’allegata convenzione di affiliazione dell’11 marzo 2025).

2. Con decisione del 25 agosto 2025, la Fondazione, da un lato, ha condannato la società al pagamento di fr. 15'882.72 a titolo di contributi della previdenza professionale scoperti, oltre a interessi del 5% su fr. 15'722.70 dal 26 giugno 2025, fr. 150.- di spese per l’avvio dell’esecuzione no. 3797040 e fr. 220.98 per interessi di mora fino al 26 giugno 2025, e dall’altro, ha rigettato l’opposizione interposta dalla società al precetto esecutivo no. 3797040 dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di (…) per l’importo di fr. 16'253.68, oltre a interessi del 5% su fr. 15'722.70 dal

26 giugno 2025, ritenuto che durante gli anni di contribuzione rilevanti (anno 2024 e primo trimestre del 2025) la stessa quale datrice di lavoro ha impiegato lavoratori sottoposti all’assicurazione obbligatoria ed ha pertanto l’obbligo di versare i contributi della previdenza professionale per i propri dipendenti.

3. Il 29 settembre 2025, la società ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del 25 agosto 2025 della Fondazione, mediante il quale ha chiesto che l’Istituto collettore “rielabori un nuovo conteggio” e “conceda nuovamente una dilazione di pagamento”, dal momento che la società impiega un solo dipendente, il conteggio dei contributi per l’anno 2024 non considera “i periodi di infortunio e di malattia” del proprio dipendente ed il pagamento della prima rata dei contributi non è stato effettuato entro il termine impartito “per motivi di liquidità”.

4. Il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi

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dell'art. 5 PA, pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di previdenza professionale.

5. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

6. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale dell’8 ottobre 2025 (notificata il 13 ottobre 2025; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 3’000.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 63 cpv. 4 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 3'000.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

7. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali – che scadeva il 12 novembre 2025 – è, nel frattempo, decorso infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l’art. 23 PA). L'insorgente, benché invitata da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 3’000.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale dell’8 ottobre 2025. Ciò premesso, non vi è peraltro necessità da parte di questo Tribunale di effettuare ulteriori accertamenti d’ufficio – segnatamente sul momento in cui l’anticipo richiesto sarebbe eventualmente stato addebitato a un conto postale o bancario in favore del Tribunale – prima della pronuncia della presente sentenza d’inammissibilità.

8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

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9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l'attribuzione di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF a contrario).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all’UFAS e alla Commissione LPP.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

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Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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