Applicant Deemed "Winning Party" Despite Remand, Entitled to Legal Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court ruled on the reimbursement of legal costs following a Federal Court decision that had annulled a previous judgment and sent the case back to the disability insurance office for further investigation. Despite the case being remitted, the court determined that the applicant was still considered the "winning party" based on established jurisprudence, as the Federal Court's decision did not definitively deny her claim but rather requested additional investigation. Consequently, the court upheld the original decision to not charge the applicant for court costs and to order the disability insurance office to pay the applicant's attorney fees, deeming this fair given the procedural outcome and the applicant's representation by legal counsel.
Legislator-Regeste
AmtlichAssicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuire nuovamente sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili (sentenza del Tribunale federale dell’11 dicembre 2017)
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KI-generiertUsed to state that no court costs are levied in the previous proceeding (C-5764/2014) and in the current proceeding.
Used in conjunction with Art. 7 et seq. TS-TAF to determine the award of reasonable costs in the previous proceeding (C-5764/2014).
Used to fix the award of reasonable costs ex officio in the previous proceeding (C-5764/2014).
Used to state that no reasonable costs are awarded in the current proceeding.
Used to state that no reasonable costs are awarded in the current proceeding.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C-7182/2017
Sentenza del 19 gennaio 2018
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Viktoria Helfenstein, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti A._______, rappresentata da Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità, nuova statuizione sulle spese processuali e sulle ripetibili a seguito della sentenza del Tribunale federale 9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017.
C-7182/2017
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con decisione dell’8 settembre 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto il diritto di A._______ di percepire un quarto di rendita di invalidità dal 1° marzo 2013, nonché la rendita ordinaria per figlio legata alla rendita della madre.
2.
2.1 Con sentenza C-5764/2014 dell’8 agosto 2017, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso presentato dall’interessata l’8 ottobre 2014 e riformato la decisione dell’8 settembre 2014 nel senso di riconoscere all’insorgente il diritto di percepire una mezza rendita dal 1° marzo 2013, nonché la rendita ordinaria per figlio legata alla rendita della madre.
2.2 Visto l’esito della causa, nella menzionata sentenza, il TAF ha inoltre disposto la restituzione alla ricorrente delle spese processuali di fr. 400.- e posto a carico dell'UAIE un'indennità per spese ripetibili di fr. 1’000.-.
3. Il 14 settembre 2017, l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, mediante il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza del TAF dell’8 agosto 2017 e la conferma della propria decisione dell’8 settembre 2014.
4.
4.1 Con sentenza 9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017, il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la sentenza del TAF e la decisione dell'UAIE e rinviato la causa all’UAIE per completamento dell’istruttoria – alfine di una nuova determinazione del tasso d’invalidità – fermo restando il diritto dell’interessata a un quarto di rendita a partire dal 1° marzo 2013.
4.2 Il Tribunale federale ha altresì rinviato la causa al TAF per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente.
5. Secondo giurisprudenza, la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (DTF 137 V 57 consid. 2).
C-7182/2017
6. Ne consegue che, anche in seguito alla sentenza 9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017 del Tribunale federale (di cassazione per esperire ulteriori accertamenti), l’interessata deve reputarsi vincente nella causa C- 5764/2014 dinanzi al TAF. Pertanto, non vi è motivo, alla luce della menzionata sentenza del Tribunale federale, di modificare le spese processuali e le spese ripetibili rispetto a quanto deciso nella precedente procedura C- 5764/2014.
7.
7.1 Visto l'esito della causa, nella causa C-5764/2014 non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 27 ottobre 2014, sarà restituito alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
7.2 Ritenuto che l’insorgente nella causa C-5764/2014 era rappresentata da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-995/2014 del 9 marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
8. Infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS- TAF), la ricorrente non essendo intervenuta nella presente procedura (neppure sarebbe stato necessario) e non avendo altresì dovuto sopportare, in tale ambito, delle spese indispensabili e relativamente elevate.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-7182/2017
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella causa C-5764/2014 non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 27 ottobre 2014, sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
2. Nella causa C-5764/2014, l’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
3. Nella presente procedura non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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