Federal Court Vacates Administrative Pension, Assigns Costs to Individual
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns the allocation of costs and attorney fees after a prior federal court decision vacated a lower administrative court's ruling. The administrative court had previously awarded a partial disability pension to an individual, modifying an earlier decision that limited the pension period. However, the Federal Court later overturned the administrative court's decision. Consequently, the administrative court, in this decision, ruled that the costs of the procedure would be borne by the losing party, the individual, and were offset by their advance payment, while no attorney fees were awarded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 63 cpv. 1 PA, Art. 7 cpv. 3 TS-TAF; Federal Court Vacates Administrative Pension, Assigns Costs to Individual: The administrative court had previously awarded a partial disability pension to an individual, modifying an earlier decision that limited the pension period. However, the Federal Court later overturned the administrative court's decision. Consequently, the administrative court, in this decision, ruled that the costs of the procedure would be borne by the losing party, the individual, and were offset by their advance payment, while no attorney fees were awarded.
Schlagwörter
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KI-generiertCited as the legal basis for charging court costs to the losing party.
Cited as the legal basis for not awarding compensation for reimbursable expenses to the Federal Office of Social Insurance.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C7016/2011
Sentenza del 12 gennaio 2012
Composizione Giudice unica Elena AvenatiCarpani, cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Riccardo Schuhmacher, via Ca' del Caccia 4, 6943 Vezia, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto .
C7016/2011
Visto
la decisione del 22 luglio 2009, mediante la quale l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a A._______il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata al periodo dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2007, il ricorso del 14 settembre 2009, con il quale A._______ha chiesto che gli sia attribuita una mezza rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2008, la sentenza del 2 novembre 2010, in virtù della quale il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso e riformato la decisione dell'UAIE del 22 luglio 2009, accordando a A._______un quarto di rendita dal 1° gennaio 2008,
e considerato
che il giudizio del Tribunale amministrativo federale, impugnato dall'UAIE, è stato annullato dal Tribunale federale mediante sentenza del 15 dicembre 2011,
che è quindi necessario statuire sulle spese e le ripetibili relative alla procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, che, tenuto conto dell'esito della detta procedura, le spese devono essere messe a carico della parte soccombente, ossia A._______(art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]),
che, in concreto, le spese processuali di Fr. 300. sono compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato da A._______il 10 febbraio 2010,
che, visto l'esito della procedura, non si assegnano a A._______indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
C7016/2011
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Le spese di procedura relative alla causa C5817/2009, ammontanti a Fr. 300., sono poste a carico di A._______ e compensate con l'anticipo dello stesso importo, da lui versato il 10 febbraio 2010.
2. Non sono attribuite indennità per spese ripetibili.
3. Comunicazione:
– al patrocinatore di A._______(Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif.: …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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