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C-695/2009 • BVGer C-695/2009 KI-generiert

Disability Insurance Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Costs

Geschäftsnummer C-695/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed a decision denying their disability insurance claim. The court dismissed the appeal as inadmissible because the individual failed to pay the required court costs within the specified timeframe. The court reasoned that according to procedural law, failure to pay such costs results in the inadmissibility of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 63 cpv. 4 PA, Art. 23 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA; Disability Insurance Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because the individual failed to pay the required court costs within the specified timeframe. The court reasoned that according to procedural law, failure to pay such costs results in the inadmissibility of the appeal.

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung Leistung des Kostenvorschusses Verfahrenskosten Rechtsschutzversicherung Einstellung von Invalidenleistungen nicht geleisteter Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 PA

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the procedural costs deposit.

Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF

Allows the judge to decide on the inadmissibility of appeals without entering into the merits.

Art. 63 cpv. 1 PA

Used to not levy procedural costs in this specific case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-695/2009 {T 0/2}

Sentenza del 16 aprile 2009

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del

17 dicembre 2008).

C-695/2009

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 17 dicembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessata il 27 settembre 2007.

2. Il 3 febbraio 2009, l'interessata ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI.

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.

31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del

20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.

4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del

10 febbraio 2009 (notificata il 13 febbraio 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

5. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel

C-695/2009

merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-695/2009

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. )

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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