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C-6816/2009 • BVGer C-6816/2009 KI-generiert

Mootness Due to Withdrawal of Appeal

Geschäftsnummer C-6816/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed an invalidity insurance decision that reduced their disability pension. However, the individual subsequently withdrew their appeal, rendering the case moot. The court, acknowledging the withdrawal and the loss of the appellant's protected interest, dismissed the case from the docket without imposing any court fees or awarding costs.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, Art. 15 TS-TAF, Art. 7 TS-TAF, Art. 42 LTF; Mootness Due to Withdrawal of Appeal: However, the individual subsequently withdrew their appeal, rendering the case moot. The court, acknowledging the withdrawal and the loss of the appellant's protected interest, dismissed the case from the docket without imposing any court fees or awarding costs.

Schlagwörter

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Entzug der Invalidenrente Rückzug der Zivilklage Invaliditätsversicherung Beschwerdelegitimation Wegfall des Rechtsschutzinteresses Dahinfallen der Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF

Permits the judge to order the removal of cases from the court roll when they have become moot.

Art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA

Allows for the exception of not levying court costs.

Art. 6 lett. a TS-TAF

Allows for the exception of not levying court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Corte III C-6816/2009 {T 0/2}

Decisione del 30 novembre 2009

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA-CGIL, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° ottobre 2009).

C-6816/2009

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 1° ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso che a decorrere dal 1° dicembre 2009 la rendita intera pagata fino ad allora all'interessato è sostituita da una mezza rendita di un importo mensile di fr. 468.-- per il medesimo e di fr. 188.-- per il figlio.

2. Il 23 ottobre 2009, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'UAIE uno scritto mediante il quale ha espresso la propria volontà di introdurre un ricorso contro la decisione resa dall'UAIE il 1° ottobre 2009. Il

28 ottobre 2009, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale per competenza.

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.

31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del

20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.

4. Con atto scritto inoltrato il 26 novembre 2009, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 23 ottobre 2009.

5. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.

6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

C-6816/2009

7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

8. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6816/2009

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La causa C-6816/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Non si percepiscono spese processuali.

3. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. )

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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