Federal Administrative Court rules on costs after annulment of pension increase
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFollowing the annulment by the Federal Court of the Federal Administrative Court's decision, which had partially upheld an appeal and increased an invalidity pension, the Federal Administrative Court ruled on the costs and attorney fees. The court determined that, based on the outcome of the procedure, the unsuccessful party, the claimant, was responsible for the procedural costs. These costs were compensated by a prior advance payment, and no attorney fees were awarded to the claimant, while federal authorities are not entitled to such fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF; Federal Administrative Court rules on costs after annulment of pension increase: The court determined that, based on the outcome of the procedure, the unsuccessful party, the claimant, was responsible for the procedural costs. These costs were compensated by a prior advance payment, and no attorney fees were awarded to the claimant, while federal authorities are not entitled to such fees.
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KI-generiertThis provision was used to determine that the costs should be borne by the losing party, A._______.
This provision was cited to state that federal authorities are not entitled to an indemnity for reimbursable expenses.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C6716/2011
Sentenza del 12 gennaio 2012
Composizione Giudice unica Elena AvenatiCarpani, cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto .
C6716/2011
Visto
la decisione del 10 dicembre 2008, mediante la quale l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 2009, la rendita intera d'invalidità percepita da A._______ dal 1° giugno 2005, con una mezza rendita,
il ricorso del 27 gennaio 2009, con il quale A._______ha chiesto che si continui a versargli una rendita intera d'invalidità, la sentenza del 1° novembre 2010, in virtù della quale il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso e riformato la decisione dell'UAIE del 10 dicembre 2008, accordando a A._______tre quarti di rendita dal 1° febbraio 2009, e considerato
che il giudizio del Tribunale amministrativo federale, impugnato dall'UAIE, è stato annullato dal Tribunale federale mediante sentenza del 2 dicembre 2011,
che è quindi necessario statuire sulle spese e le ripetibili relative alla procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, che, tenuto conto dell'esito della detta procedura, le spese devono essere messe a carico della parte soccombente, ossia A._______(art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]),
che, in concreto, le spese processuali di Fr. 300. sono compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato da A._______il 19 maggio 2009,
che, visto l'esito della procedura, non si assegnano a A._______indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
C6716/2011
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Le spese di procedura relative alla causa C580/2009, ammontanti a Fr. 300., sono poste a carico di A._______ e compensate con l'anticipo dello stesso importo, da lui versato il 19 maggio 2009.
2. Non sono attribuite indennità per spese ripetibili.
3. Comunicazione:
– al rappresentante di A._______ (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
C6716/2011
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