Insured's Disability Pension Appeal Partially Granted Due to Insufficient Medical Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn insured individual appealed a decision that reduced her disability pension. The court found the medical evidence insufficient to definitively determine the insured's residual earning capacity and ordered the case be sent back to the lower authority for further psychiatric and orthopedic examinations, partially granting the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 60 LPGA, Art. 49 PA, Art. 61 PA, Art. 61 cpv. 1 PA; Insured's Disability Pension Appeal Partially Granted Due to Insufficient Medical Evidence: The court found the medical evidence insufficient to definitively determine the insured's residual earning capacity and ordered the case be sent back to the lower authority for further psychiatric and orthopedic examinations, partially granting the appeal.
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KI-generiertUsed to annul the contested decision and refer the case back to the lower authority for further investigation and a new decision.
Cited to justify the need for further investigation due to incomplete medical evidence.
Basis for awarding the appellant reimbursement for necessary and relatively high expenses.
Establishes the right to appeal for anyone affected by a decision who has a protectable interest in its annulment or modification.
Allows appeals against decisions made by the UAIE concerning disability insurance to the Federal Administrative Court.
Grants the Federal Administrative Court jurisdiction to hear appeals against administrative decisions.
Defines the scope of administrative procedure which is applicable to the appeal.
Determines the timeliness and minimum requirements for appeals.
Relates to the formal requirements of appeals.
Cited in the context of the remedies available against the court's decision, specifying the requirements for appeals to the Federal Tribunal.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C-6689/2011
Sentenza del 22 ottobre 2012
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Daniel Stufetti, cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, patrocinata dall'avv. Giuseppe Pedone, Studio Legale, via F. Gorgoni n. 56, IT-73020 Cutrofiano, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 10 novembre 2011.
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 10 novembre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito in via di revisione la rendita intera d'invalidità di cui era beneficiaria la cittadina italiana A._______, nata il …, con un quarto di rendita dal 1° gennaio 2012, il 3 dicembre 2011 l'assicurata ha depositato, presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), un ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo il mantenimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° gennaio 2012, ed allegando abbondante documentazione medica,
lo scrivente Tribunale, con ordinanza del 13 dicembre 2011 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso e alla documentazione esibita,
ricevuta copia dell'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Servizio Medico Regionale (SMR, dott. B._______), il quale, nel suo rapporto del 1° maggio 2012, ha rilevato che la nuova documentazione medica esibita non modificava le conclusioni mediche precedenti, nella sua risposta del 21 maggio 2012, l' UAIE ha quindi proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, con replica del 6 luglio 2012, la ricorrente, rappresentata dall'avv. Pedone, rende noto che il suo stato di salute non è migliorato nel periodo in esame, chiede pertanto di essere sottoposta ad una consulenza medico-legale per accertare le sue infermità ed allega nuova documentazione medica,
nella sua duplica del 19 settembre 2012, l'UAIE, dopo aver risottoposto l'incarto al SMR (dott. C._______, rapporto del 7 settembre 2012), si è espresso per l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti, considerata la necessità di richiedere un esame psichiatrico ed un esame ortopedico per determinare la capacità di lavoro residua della ricorrente,
con ordinanza del 19 settembre 2012, la ricorrente è stata invitata a esprimersi in merito al prospettato rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per complemento d'istruzione e ad indicare quale seguito inten-
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desse dare alla presente procedura e, in particolare, a comunicare se avesse l'intenzione di ritirare il ricorso, dato che, dall'esito dei nuovi accertamenti, avrebbe potuto risultare sia il suo diritto a una rendita intera d'invalidità, sia la conferma della prestazione riconosciuta con la decisione del 10 novembre 2011, ma anche la sua soppressione, ciò che avrebbe costituito un pregiudizio per la ricorrente, sino ad oggi la ricorrente non ha dato seguito a tale invito,
e considerato in diritto che
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto, il ricorso, depositato il 3 dicembre 2011, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito,
l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), al modo di procedere proposto dall'amministrazione è dunque opportuno prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria dal pun-
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to di vista psichiatrico ed ortopedico appare indispensabile alla luce della documentazione lacunosa agli atti,
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR, ossia con investigazioni complementari di natura psichiatrica ed ortopedica, se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata, in concreto, se si considerano le lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali ed il montante di Fr. 400.- versato dalla ricorrente quale anticipo le è restituito, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, visti gli atti di causa, la memoria di replica e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 10 novembre 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2. Non si percepiscono spese di procedura e l'importo di Fr. 400.-, versato dalla ricorrente il 27 luglio 2012, le è restituito.
3. Alla ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore
4. Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Raccomandata AR),
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazione, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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