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C-6507/2011 • BVGer C-6507/2011 KI-generiert

Disability Insurance Office v. Invalidity Pensioner

Geschäftsnummer C-6507/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual receiving an invalidity pension had it terminated by the disability insurance office. The individual appealed and submitted medical documentation, requesting an extension. The court ordered the individual to clarify the grounds of their appeal within ten days, warning that failure to do so would result in the appeal being declared inadmissible. As the individual failed to comply with this order, the court declared the appeal inadmissible and dismissed the case.

Legislator-Regeste

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Art. 52 PA, Art. 42 LTF, Art. 52 cpv. 1 PA; Disability Insurance Office v. Invalidity Pensioner: The individual appealed and submitted medical documentation, requesting an extension. The court ordered the individual to clarify the grounds of their appeal within ten days, warning that failure to do so would result in the appeal being declared inadmissible. As the individual failed to comply with this order, the court declared the appeal inadmissible and dismissed the case.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Abwicklung von Invalidenleistungen Dauer der Arbeitsunfähigkeit Invaliditätsversicherung Rentenbezüger Dauer der Invalidenrente Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 17 ottobre 2011

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 52 cpv. 1 PA

Used to order the appellant to specify the conclusions and grounds of the appeal, and to declare the appeal inadmissible in case of non-compliance.

Art. 42 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, indicating requirements for written submissions when appealing to the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C­6507/2011

Sentenza del 27 gennaio 2012

Composizione Giudice unico : Francesco Parrino, cancelliere Dario Croci Torti.

Parti A.______, rappresentato dal Patronato Acli, Via IV Novembre 58, IT­22017 Menaggio (CO), ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond­ Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 17 ottobre 2011.

C­6507/2011

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

mediante decisione del 17 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso con effetto dal 1° dicembre 2011 la rendita d'invalidità di cui era al beneficio il cittadino italiano A.______, nato il ,

il 4 novembre 2011, per il tramite del Patronato ACLI, l'interessato ha inviato una lettera all'UAIE dalla quale si evince che avrebbe trasmesso nuova documentazione medica e che pertanto chiedeva una proroga dei termini,

il 15 novembre 2011, il Patronato ACLI ha inviato la documentazione medica in parola,

mediante ordinanza del 2 dicembre 2011 lo scrivente Tribunale amministrativo federale, al quale sono stati trasmessi per competenza gli scritti del 4 e 15 novembre 2011, ha impartito a A.______ un termine di

10 giorni dal suo ricevimento per precisare le conclusioni e i motivi del gravame, come prescritto dall'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), avvertendolo nel contempo che in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, questo scritto è stato notificato al Patronato ACLI il 22 dicembre 2011 come si evince dall'avviso di ricevimento ad atti, la parte interessata non ha dato tuttavia seguito all'ordinanza del 2 dicembre 2011 nel termine impartito né sino ad ora, facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA, è necessario applicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza del 2 dicembre 2011 e non entrare nel merito della comunicazione del 4 e 15 novembre 2011.

C­6507/2011

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Non si entra nel merito del ricorso e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

3. Comunicazione a:

– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)

– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)

– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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