Kosovo Citizen Denied Schengen Visa Due to Insufficient Ties to Home Country
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA citizen of Kosovo applied for a Schengen entry permit to visit a resident in Switzerland, but her application was denied by the Federal Office of Migration (FOM). The FOM cited that visa legislation does not guarantee entry and that the applicant's return to her home country was not sufficiently assured due to socioeconomic conditions and a lack of concrete proof of family obligations. The applicant appealed, stating she needed to return to care for her disabled brother, but this claim was unsubstantiated by medical certificates, and she also had other adult disabled brothers. The Federal Administrative Court upheld the FOM's decision, finding that while the inviting party's intentions were not in question, the applicant's personal circumstances and lack of strong ties to her home country, coupled with the general economic hardship in Kosovo, created a significant risk that she would not leave Switzerland as required, thus justifying the denial of the entry permit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 dalla, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 1 cpv. 2 LTAF, Art. 83 let. c cifra; Kosovo Citizen Denied Schengen Visa Due to Insufficient Ties to Home Country: The FOM cited that visa legislation does not guarantee entry and that the applicant's return to her home country was not sufficiently assured due to socioeconomic conditions and a lack of concrete proof of family obligations. The applicant appealed, stating she needed to return to care for her disabled brother, but this claim was unsubstantiated by medical certificates, and she also had other adult disabled brothers. The Federal Administrative Court upheld the FOM's decision, finding that while the inviting party's intentions were not in question, the applicant's personal circumstances and lack of strong ties to her home country, coupled with the general economic hardship in Kosovo, created a significant risk that she would not leave Switzerland as required, thus justifying the denial of the entry permit.
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KI-generiertCited as the legal basis for assessing the guarantee of departure from the Schengen area.
Cited as the general provision for grounds of appeal, which the court applied in its decision to dismiss the appeal.
Cited as the legal basis for allocating court costs to the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III C-6010/2009
{T 0/2}
Sentenza del 12 agosto 2010
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen concernente B._______.
C-6010/2009
Fatti:
A. Il 30 giugno 2009 B._______, cittadina kosovara nata il ..., ha presentato una domanda di autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen presso l'Ambasciata di Svizzera a Pristina al fine di rendere visita per un periodo di 30 giorni a A._______, domiciliato a ....
All'istanza la richiedente ha allegato una polizza d'assicurazione del
30 giugno 2009, un invito del 29 maggio 2009 da parte dell'ospitante attestante la presa a carico di vitto e alloggio e una dichiarazione di comunione domestica del 2 giugno 2009.
B. Con decisione del 31 agosto 2009, l'UFM ha rifiutato di rilasciare l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen a favore della richieden - te. A motivo della sua decisione esso ha osservato che la legislazione in ambito di visti non garantisce nessun diritto all'entrata nello spazio Schengen o al rilascio di un visto anche qualora il richiedente adempia tutte le condizioni. L'autorità di prime cure ha inoltre affermato che un visto non può essere concesso ad uno straniero il cui ritorno nel Paese d'origine non è garantito, sia a causa della situazione politica o so - cioeconomica prevalente in tale Stato, sia a causa della situazione personale del richiedente. In concreto l'UFM ha ritenuto che l'uscita dalla Svizzera dell'interessata al termine del soggiorno auspicato non può essere considerata sufficientemente garantita e che l'insieme delle circostanze della fattispecie fa sorgere seri dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno auspicato.
C. Il 22 settembre 2009, l'invitante è insorto avverso la suddetta decisione, postulando la concessione del visto per la Svizzera della durata di un mese. A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha dichiarato che malgrado sussista la possibilità di ottenere un visto della durata di tre mesi, l'invitata ha presentato una richiesta di visto limitato ad un mese siccome provvede da sola ad accudire il fratello che è afflitto da handicap mentale. L'ospitante ha inoltre osservato che i genitori della richiedente sono deceduti e pertanto il suo rientro risulta essere indi - spensabile per il fratello.
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D. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 9 novembre 2009 l'UFM ha ribadito quanto affermato nella decisione impugnata ed ha asserito che in sede di ricorso non sono stati invocati argomenti atti a modificare la posizione dell'UFM.
E. Con replica del 19 novembre 2009, il ricorrente ha sottolineato che si sarebbe assunto lui stesso la responsabilità di riaccompagnare l'invitata sino all'imbarco del volo di rientro.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi - nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es - sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ri - cevibile (art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
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abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215).
3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im - portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287).
Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore la legislazione sviz - zera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il
diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
4.
4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (let. a e b). Inoltre devono giustificare lo scopo e le condizioni
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del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti (let. c). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pub - blica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (let. d ed e).
Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
4.2 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige dallo straniero che prevede un soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertan - to la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
5. L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) si riferisce agli allegati I e II i quali si distinguono a seconda dell'obbligo del visto: l'allegato I elenca i paesi terzi i cui cittadini sono sottomessi all'obbligo del visto e l'allegato II, quelli i cui cittadini sono liberati da tale obbligo. La Repubblica del Kosovo, recentemente costituitasi, non è elencata in nessun dei due allegati summenzionati (cfr. art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza [CE] n. 1244/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 che modifica il regolamento [CE] n. 539/2001, GU L 336 del 18 dicembre 2009. pag. 1-3). I cittadini della Repubblica del Kosovo soggiaciono pertanto all'obbligo del visto indipendentemente dal documento di viaggio di cui sono in possesso.
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6.
6.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazio ne generale del Paese d'origine del richiedente.
6.2 A tale proposito è necessario considerare la qualità di vita e le condizioni economiche e sociali a cui è confrontata la popolazione del Kosovo. Con un Prodotto interno lordo (PIL) pro capite di € 1760.00 la Repubblica del Kosovo rimane uno dei Paesi più poveri d'Europa. In effetti, seppure negli ultimi anni si siano compiuti dei miglioramenti, il
45 % della popolazione vive al di sotto della soglia della povertà nazionale e il 17 % della popolazione si trova in condizioni di estrema povertà. Il tasso di disoccupazione nel Kosovo corrisponde al 47 % ed il
29 % dei lavoratori è sottoccupato (cfr. <http://www.worldbank.org >, Countries > Europe and Central Asia > Kosovo > Overview > Country Brief 2010, ultimo aggiornamento: aprile 2010, visitato il 21 luglio 2010).
6.3 Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine della richiedente nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM, secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti sia elevato, non può essere contestata. In realtà, a prescindere dal fatto che la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperien - za, risulta essere più elevata in presenza di persone giova ni che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine.
Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera.
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6.4 Da quanto emerso dalla documentazione agli atti, la richiedente ha 33 anni, è nubile e non ha figli. Nella richiesta di visto formulata il
30 giugno 2009 essa ha dichiarato di essere senza impiego. La richie - dente non può dunque far valere alcun vincolo di carattere professio - nale che le impedirebbe un'eventuale emigrazione.
A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha dichiarato che l'invitata non aveva richiesto un'autorizzazione d'entrata per un periodo di tre mesi ma unicamente di un mese in quanto deve rientrare in Patria allo scopo di badare al fratello affetto da handicap mentale. Il Tribunale os - serva tuttavia che le affermazioni addotte dal ricorrente non sono state comprovate da alcun mezzo di prova, quali ad esempio un certificato medico che attesti lo stato di bisogno del fratello. Infine, si rileva che mentre nel ricorso viene menzionato un unico fratello invalido, dalla dichiarazione di comunione domestica del 2 giugno 2009 risulta che la richiedente per quanto attiene ai famigliari rimasti in Kosovo convive con due fratelli maggiori, nati rispettivamente nel 1963 e 1971, i quali sono entrambi invalidi. Se i vincoli di natura famigliare possono in una certa misura costituire un obbligo per la persona interessata a far rien - tro in Patria, nella presente fattispecie non si evince dalla documentazione prodotta in che misura l'invalidità dei suoi famigliari necessiti di un sostengo permanente da parte sua e se, di conseguenza, questa situazione sia atta ad ostacolare un'eventuale emigrazione.
7.
7.1 Visto quanto precede, il desiderio espresso dal ricorrente, perfet - tamente comprensibile, di invitare la conoscente B._______ in Sviz - zera non può costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto, dal quale fra l'altro la richiedente non può far valere alcun di - ritto. Tenuto conto del numero importante di domande di concessioni d'autorizzazione d'entrata inoltrate, le autorità elvetiche devono pren - dere in considerazione il rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo soggiorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali circo stanze le autorità competenti sono state portate ad adottare una politica d'ammissione restrittiva e a procedere ad una severa limitazione del numero delle autorizzazioni d'entrata in Svizzera.
7.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen
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entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficiente - mente garantita (cfr. art. 5 cpv. 2 LStr).
A questo titolo giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invi - tante non sono messe in discussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possi - bile comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostan - ze del caso, la dichiarazione fornita dal ricorrente con la quale egli si porta garante per vitto e alloggio e la successiva dichiarazione del 19 novembre 2009 mediante la quale egli dichiara di assumersi la personale responsabilità che scaduto il termine la richiedente avrebbe fatto ritorno nel suo Paese, non sono tali da impedire alla stessa di intraprendere i passi necessari per stabilirsi durevolmente in Svizzera (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).
8. Ne discende che l'UFM con decisione del 31 agosto 2009 non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca - rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato l'8 ottobre 2009.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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