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C-5737/2008 • BVGer C-5737/2008 KI-generiert

Dismissal for Failure to Pay Advance on Costs

Geschäftsnummer C-5737/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed a decision requiring their affiliation with a collective institution, disputing the associated fees. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on legal costs within the stipulated timeframe, thus violating procedural rules.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. h LTAF, Art. 63 cpv. 4 PA, Art. 23 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA; Dismissal for Failure to Pay Advance on Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on legal costs within the stipulated timeframe, thus violating procedural rules.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss verspätete Gebührenzahlung verspätete Kündigung Kostenauflage Beschwerdelegitimation Unterlassung der Nothilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 PA

The appeal is declared inadmissible due to the failure to pay the requested advance on costs.

Art. 63 cpv. 1 PA

No court costs are levied.

Art. 6 lett. b TS-TAF

No court costs are levied.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-5737/2008 {T 0/2}

Sentenza del 26 febbraio 2009

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, patrocinato da Meinrado della Chiesa, Ufficio fiduciario e contabile, via Calprino 7, 6900 Paradiso, ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP, via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno, autorità inferiore.

Oggetto Previdenza professionale (decisione del 26 agosto 2008).

C-5737/2008

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 26 agosto 2008, la Fondazione istituto collettore, Agenzia regionale della Svizzera italiana, ha deciso l'affiliazione del ricorrente alla Fondazione stessa.

2. L'8 settembre 2008, l'insorgente ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione mediante il quale ha contestato l'ammontare delle spese, di fr. 1'225.--, poste a suo carico dall'autorità inferiore.

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.

31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria.

4. Nella risposta al ricorso del 16 ottobre 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame, le tasse e i costi di decisione posti a carico del ricorrente essendo a suo giudizio giustificate.

5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del

13 gennaio 2009 (notificata il 15 gennaio 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 500.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

6. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle

C-5737/2008

presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5737/2008

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. )

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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