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C-5444/2007 • BVGer C-5444/2007 KI-generiert

Insured Abroad's Social Security Contributions Appeal Succeeds Due to Untimely Notification

Geschäftsnummer C-5444/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An insured person residing abroad appealed a decision determining their social security contributions. The appeals authority found the insured had not received the initial decision within the prescribed time limit because it was sent via simple mail, which did not provide proof of delivery. Therefore, the insured's subsequent opposition was deemed timely, and the original decision was annulled, with the case remitted for a new decision on the opposition.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 3 lett. dbis PA, Art. 1 LAVS, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 52 cpv. 1 PA; Insured Abroad's Social Security Contributions Appeal Succeeds Due to Untimely Notification: The appeals authority found the insured had not received the initial decision within the prescribed time limit because it was sent via simple mail, which did not provide proof of delivery. Therefore, the insured's subsequent opposition was deemed timely, and the original decision was annulled, with the case remitted for a new decision on the opposition.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsbeiträge verspätete Einreichung Eröffnung des Entscheids Sozialversicherungsverfahren Gültigkeit der Unterschrift ausländische Rente Assicurazione facoltativa | Assicurazione facoltativa

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 59 LPGA

This provision establishes the right to appeal and the 30-day deadline for filing, which was relevant to determining the timeliness of the appeal.

art. 60 LPGA

This provision sets the 30-day deadline for filing an appeal, which was crucial for evaluating the timeliness of the opposition.

art. 52 cpv. 1 PA

This provision specifies the requirements for filing an appeal, including conclusions, reasons, evidence, and signature, which were assessed for the admissibility of the appeal.

art. 52 cpv. 1 e 54 cpv. 1 lett. a LPGA

These provisions address the finality of decisions and the consequences of not filing an opposition, which were relevant to the case's procedural outcome.

art. 40 LPGA

This article states that legal deadlines are mandatory and cannot be extended, which is relevant to the strict adherence to the opposition period.

art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA

These provisions define how deadlines are calculated, specifically starting the day after notification and ending on the next business day if the last day is a weekend or holiday, impacting the interpretation of the opposition deadline.

art. 39 cpv. 1 LPGA

This article specifies how written requests must be submitted by the deadline, relevant to the proper filing of the opposition.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-5444/2007 {T 0/2}

Sentenza del 6 aprile 2009

Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, cancelliere Dario Quirici.

Parti A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione facoltativa.

C-5444/2007

Fatti:

A. A._______, cittadino svizzero, nato il (...) e residente in Italia, ha aderito all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri all'estero (AVS/AI) con dichiarazione del 3 marzo 2001 all'Ambasciata di Svizzera in Italia a Roma, confermata dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) il 18 maggio 2001, e ciò a decorrere dal 1° aprile 2001.

B. Con decisione del 20 ottobre 2006, notificata all'assicurato mediante lettera semplice per il tramite del Consolato generale di Svizzera a Milano (CG), la CSC ha fissato i contributi AVS/AI relativi al periodo dal 2004 al 2007. A questa decisione ha fatto seguito un sollecito di pagamento, per lettera semplice, il 31 ottobre 2006, quindi una diffida raccomandata il 25 gennaio 2007. L'assicurato ha avvertito, il 5 febbraio 2007, il CG di avere ricevuto un sollecito, ma senza l'ammontare dei contributi. A seguito di ciò, la decisione del 20 ottobre 2006 è stata nuovamente notificata all'assicurato, per telefax, il 6 e l'8 febbraio 2007.

Il 13 febbraio 2007 la madre dell'assicurato ha contestato, via telefax, l'ammontare del guadagno ritenuto nella decisione per il calcolo dei contributi. Il 2 marzo 2007 l'assicurato ha interposto opposizione contro la decisione, adducendo lo stesso motivo avanzato dalla madre.

Pronunciandosi su questa opposizione con decisione del 7 marzo 2007, la CSC l'ha dichiarata tardiva e, di conseguenza, irricevibile, poiché intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione del 20 ottobre 2006.

C. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 19 marzo 2007, argomentando, in sostanza, che non avrebbe ricevuto la decisione del

20 ottobre 2006, ma solo un sollecito al pagamento dei contributi.

C-5444/2007

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).

1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.

52 cpv. 1 PA).

1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ricevibile.

2. Con la LPGA è stata introdotta una procedura d'opposizione. L'art. 52

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LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici; la procedura d'opposizione è gratuita; di regola non sono accordate ripetibili. Se non è inoltrata alcuna opposizione contro una decisione dell'amministrazione, quest'ultima passa in giudicato (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA). Il giudice delle assicurazioni sociali non può quindi esaminare le decisioni che non hanno fatto l'oggetto di un'opposizione tempestiva (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurigo, 2003, art. 52, n. 16).

3. I termini stabiliti dalla legge sono perentori e non possono essere prorogati (art. 40 LPGA). Se il termine è computato in giorni o in mesi, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono durante le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 LPGA). Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA).

4.

4.1 In concreto, il ricorrente ha fatto opposizione, il 2 marzo 2007, contro la decisione del 20 ottobre 2006. La CSC non è entrata nel merito dell'opposizione, per il motivo che essa sarebbe intervenuta dopo il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione, e che quest'ultima sarebbe perciò esecutiva (art. 52 cpv. 1 e

54 cpv. 1 lett. a LPGA).

Nella presente procedura, il ricorrente pretende di essere venuto a conoscenza della decisione del 20 ottobre 2006 soltanto dopo che la stessa gli è stata notificata per telefax, una prima volta il 6 febbraio 2007, e una seconda volta due giorni dopo questa data. Per questo

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motivo, egli considera che la sua opposizione è tempestiva e che la CSC non è, a torto, entrata nel merito dell'opposizione.

4.2 Secondo la giurisprudenza, incombe all'autorità provare che una decisione è stata regolarmente notificata e quando la notificazione è intervenuta. Se la notificazione di una decisione per lettera semplice o se la data della notificazione sono contestate, bisogna fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario della decisione (DTF 124 V 400).

Spetta così alla CSC provare che la decisione del 20 ottobre 2006 è stata regolarmente notificata al ricorrente, e quando lo è stata. Ora, considerato che la CSC, per il tramite del CG, ha notificato la decisione per lettera semplice, e non per lettera raccomandata, non è possibile provare se la notificazione è avvenuta e quando. Quindi, conformemente agli atti, bisogna considerare che la decisione del 20 ottobre 2006 è stata notificata al ricorrente solo il 6 o l'8 febbrario 2007, per cui l'opposizione del 2 marzo 2007 è tempestiva e la CSC non è, a torto, entrata nel merito dell'opposizione.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione annullata. L'incarto è trasmesso alla CSC, affinché emani una nuova decisione su opposizione.

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 7 marzo 2007 è annullata.

2. Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione, affinché emani una nuova decisione su opposizione.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Comunicazione:

- al ricorrente (tramite il Consolato generale di Svizzera a Milano);

- all'autorità inferiore (...);

- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

C-5444/2007

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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