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C-5400/2008 • BVGer C-5400/2008 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Geschäftsnummer C-5400/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The administrative court dismissed an appeal against an invalidity insurance decision because the appellant failed to pay a requested advance fee within the specified deadline. The court reasoned that according to the Federal Administrative Court Act, appeals are inadmissible if such advance payments are not made, and therefore, the court could not proceed to the merits of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The court reasoned that according to the Federal Administrative Court Act, appeals are inadmissible if such advance payments are not made, and therefore, the court could not proceed to the merits of the case.

Schlagwörter

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Abschlagszahlungen Verwaltungsgebühr Invalidenversicherung verspätete Gebührenzahlung Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Anfechtung der Löschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible because it was manifestly inadmissible.

Art. 6 lett. b del regolamento [...] sulle tasse e sulle spese ripetibili

Used to waive court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-5400/2008 {T 0/2}

Sentenza del 28 aprile 2009

Composizione Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici.

Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 2 luglio 2008.

C-5400/2008

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, con decisione del 2 luglio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha respinto la domanda di rendita AI,

che in data 21 agosto 2008, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del

17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20),

che con decisione incidentale del 3 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto al ricorrente di versare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa un anticipo dell’ammontare di 300.- franchi, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso,

che l’anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, che il ricorso è pertanto inammissibile, che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili, che, in virtù dell'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 (TS- TAF, RS 173.320.2) sulle tasse e sulle spese ripetibili fissate dal Tribunale amministrativo federale le spese processuali possono essere condonate.

C-5400/2008

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. XXX)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

La giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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