Disability Pension Appeal Dismissed for Failure to Pay Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed the decision of the disability insurance office to deny their disability pension. The court found the appeal inadmissible because the individual failed to pay the requested advance for legal costs within the specified timeframe. Therefore, the court did not consider the merits of the case, ruling the appeal could not proceed due to non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 63 cpv. 4 PA, Art. 23 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA; Disability Pension Appeal Dismissed for Failure to Pay Costs: The court found the appeal inadmissible because the individual failed to pay the requested advance for legal costs within the specified timeframe. Therefore, the court did not consider the merits of the case, ruling the appeal could not proceed due to non-compliance with procedural requirements.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible due to the unfulfilled payment of court costs.
The judge decides on the non-entry into the merits of a manifestly inadmissible appeal.
No court costs are levied in this case.
No court costs are levied in this case.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III C-5138/2008 {T 0/2}
Sentenza del 5 giugno 2009
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del
9 luglio 2008).
C-5138/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 9 luglio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 27 marzo 2007.
2. Il 7 agosto 2008, l'interessato ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI.
3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
3 aprile 2009 (notificata il 6 aprile 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
C-5138/2008
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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