Disability Pension Appeal Dismissed for Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an appeal against a decision that rejected a disability pension claim due to insufficient invalidity. The appellant's initial letter contesting the decision lacked the required reasons, conclusions, and indication of evidence. Despite being granted a deadline to rectify these deficiencies, the appellant failed to respond, leading the court to declare the appeal inadmissible based on formal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 PA, Art. 32 LTAF, Art. 52 cpv. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 42 LTF, Art. 31 LTAF; Disability Pension Appeal Dismissed for Formal Deficiencies: The appellant's initial letter contesting the decision lacked the required reasons, conclusions, and indication of evidence. Despite being granted a deadline to rectify these deficiencies, the appellant failed to respond, leading the court to declare the appeal inadmissible based on formal requirements.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the grounds and conclusions of the appeal within the set deadline.
Confirms the jurisdiction of the Federal Administrative Court to hear appeals against decisions under Art. 5 PA.
Confirms that decisions from the UAIE in disability insurance matters can be appealed to the Federal Administrative Court.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III C-5120/2008 {T 0/2}
Sentenza del 16 settembre 2008
Composizione Giudice: Francesco Parrino, giudice unico;
Cancelliere Dario Croci Torti
Parti A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 18 giugno 2008).
C-5120/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 18 giugno 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha respinto, per carenza d'invalidità di livello pensionabile, la domanda di rendita AI formulata il 20 aprile 2006 dal cittadino spagnolo A._______, nato il ;
in data 24 luglio 2008, l'interessato ha spedito all'UAIE una breve lettera nella quale afferma di contestare la decisione di cui sopra senza indicarne i motivi;
l'amministrazione ha trasmesso tale invio allo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF);
mediante ordinanza dell'8 agosto 2008, ricevuta dall'interessato il 22 agosto successivo (cfr. avviso postale di ricevimento), il TAF ha impartito all'assicurato un termine la cui scadenza è stata fissata a dieci giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa, per precisare le conclusioni e i motivi del gravame, come prescritto dall'art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), e l'ha avvertito, nel contempo, che in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
l'interpellato non ha risposto, né entro il termine impartito, né fino ad oggi;
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni previste dall'art. 32 LTAF;
in particolare le decisioni rese dall'UAIE in materia di assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
nella specie, l'invio del 24 luglio 2008 non soddisfa i requisiti di cui all'art. 52 cpv. 1 PA in quanto non contiene né i motivi né le conclusioni e neppure indica quali potrebbero essere dei mezzi di prova;
C-5120/2008
facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA, è necessario applicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza dell'8 agosto 2008 e non entrare nel merito della comunicazione del 24 luglio 2008;
non si prelevano spese;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. 756.2358.3872.85)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
C-5120/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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