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C-5111/2009 • BVGer C-5111/2009 KI-generiert

Disability Pension Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs

Geschäftsnummer C-5111/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed the termination of their disability pension, which was scheduled to take effect on September 1, 2009. The court, however, found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the requested advance on court costs within the specified deadline. Consequently, the court did not rule on the merits of the disability pension termination.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 63 cpv. 4 PA, Art. 23 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA; Disability Pension Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs: The court, however, found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the requested advance on court costs within the specified deadline. Consequently, the court did not rule on the merits of the disability pension termination.

Schlagwörter

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Einstellung der Rente Kostenvorschuss behinderungsbedingte Kosten Dauer der Invalidenrente Frist für Kostenvorschuss Einstellung von Invalidenrenten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 PA

Used to declare the appeal inadmissible due to the unsuccessful expiry of the deadline for paying the advance on presumed court costs.

Art. 63 cpv. 1 PA

Used to decide that no court costs are to be levied.

Art. 6 lett. b TS-TAF

Used to decide that no court costs are to be levied.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-5111/2009 {T 0/2}

Sentenza del 14 ottobre 2009

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del

7 luglio 2009).

C-5111/2009

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 7 luglio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere, con effetto dal 1° settembre 2009, la rendita intera AI pagata all'interessato fino ad allora.

2. Il 3 agosto 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'UAIE contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI anche successivamente al 1° settembre 2009. Il 10 agosto 2009, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza.

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.

31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del

20 agosto 2009 (notificata il 26 agosto 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

C-5111/2009

6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5111/2009

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. )

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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