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C-5000/2011 • BVGer C-5000/2011 KI-generiert

Invalidity Pension Appeal Declared Inadmissible Due to Unpaid Court Costs

Geschäftsnummer C-5000/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative authority rejected an application for an invalidity pension. The applicant appealed this decision, seeking partial or full disability benefits. The court ordered the applicant to pay an advance on court costs within 30 days. As the applicant failed to pay this advance within the given timeframe, the court declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 63 cpv. 4 PA, Art. 23 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA; Invalidity Pension Appeal Declared Inadmissible Due to Unpaid Court Costs: The applicant appealed this decision, seeking partial or full disability benefits. The court ordered the applicant to pay an advance on court costs within 30 days. As the applicant failed to pay this advance within the given timeframe, the court declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit nicht geleisteter Kostenvorschuss Teilrente gesetzliche Verfahrensfrist Invalidenleistung Gesuch an eine Behörde Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 21 luglio 2011

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 PA

The appeal is declared inadmissible because the deadline for paying the advance on procedural costs expired without payment.

Art. 63 cpv. 1 PA

No court costs are levied.

Art. 6 lett. b TS­TAF

No court costs are levied.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C­5000/2011

Sentenza del 14 novembre 2011

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond­Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 21 luglio 2011).

C­5000/2011

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 21 luglio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 17 novembre 2008.

2. Il 9 settembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità eventualmente di una rendita maggiore a decorrere da febbraio del 2009.

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.

32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 26 settembre 2011 (notificata il 27 settembre 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 400.­­ (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel

C­5000/2011

merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS­TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)

– autorità inferiore (n. di rif. )

– Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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