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C-4717/2013 • BVGer C-4717/2013 KI-generiert

Disability Pension Reassessment Ordered Due to Incomplete Initial Assessment

Geschäftsnummer C-4717/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual receiving a full disability pension had their benefits terminated based on medical reports indicating a 100% capacity for work. However, subsequent medical reports and an insurance provider's revised decision highlighted ongoing health issues, including an unhealed stump and potential spinal problems, along with a worsening depressive condition. The court found that the initial assessment was incomplete and ordered the case be returned to the lower authority for further investigation to definitively assess the individual's capacity for work and entitlement to benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 88a cpv. 1 dell, Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 3 lett. dbis PA, Art. 1 cpv. 1 LAI, Art. 59 LPGA; Disability Pension Reassessment Ordered Due to Incomplete Initial Assessment: However, subsequent medical reports and an insurance provider's revised decision highlighted ongoing health issues, including an unhealed stump and potential spinal problems, along with a worsening depressive condition. The court found that the initial assessment was incomplete and ordered the case be returned to the lower authority for further investigation to definitively assess the individual's capacity for work and entitlement to benefits.

Schlagwörter

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Invalidenrente medizinische Neubeurteilung Beurteilung der Arbeitsfähigkeit Anspruchsvoraussetzung für Versicherungsleistungen weitere Sachverhaltsabklärung Rentenneuberechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 PA

This provision is cited in the dispositive regarding the non-levying of procedural costs.

Art. 64 PA

This provision is cited in the dispositive to justify the award of costs to the appellant.

Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI

This provision is cited in the dispositive as a basis for the jurisdiction of the Federal Administrative Court in matters of disability insurance.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-4717/2013

Sentenza del 19 novembre 2013

Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Daniel Stufetti e Elena Avenati-Carpani, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, patrocinata dall'avvocato Paolo Sauvain, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 25 giugno 2013).

C-4717/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.

1.1 Il 13 agosto 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina italiana, nata il (…; doc. A 1-1), coniugata (da … [doc. B 142-2]) e madre di un figlio (nato nel … [doc. B 216-1]) e di una figlia (nata nel … [doc. TAF 1; allegato G]) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2008 (doc. A 56- 2; v. anche doc. A 22-1). L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI, in particolare secondo "(gli) atti presentati dall'assicuratore infortuni", la capacità lavorativa (dell'assicurata affetta segnatamente da stato dopo infortunio della circolazione stradale con amputazione parziale della gamba destra e frattura del femore destro [v., fra gli altri, doc. A 55- 2]) era completamente compromessa dal 27 ottobre 2007 (doc. A 56-5 [motivazione della decisione]; v. anche doc. A 20-1 [rapporto del Servizio integrazione professionale dell'AI]).

1.2 L'erogazione di una rendita intera è poi stata confermata con comunicazione del 21 marzo 2012 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI; doc. A 77-1; v., fra gli altri, doc. B 249-1 [rapporto ortopedico dell'ottobre 2011] e doc. B 253-1 [rapporto psichiatrico del dicembre 2011, da cui risultava che l'assicurata era affetta da reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento {F 43.2 secondo l'ICD 10}]).

2.

2.1 Nel mese di settembre del 2012, l'Ufficio AI ha avviato la prevista procedura di revisione della rendita (doc. A 80-1).

2.2 Nell'annotazione del 6 maggio 2013 (doc. A 95-1), il dott. C._______, medico SMR, ha ritenuto, in virtù del rapporto psichiatrico del gennaio 2013 (doc. B 254-1) e del rapporto ortopedico del febbraio 2013 (doc. B 256-1; rapporti di visite mediche di chiusura effettuate dai medici incaricati dall'assicurazione SUVA), che l'interessata è abile al lavoro nella misura del 100% in un'attività sostitutiva adeguata. Il medico ha poi precisato che l'interessata non è affetta da alcuna patologia extra-infortunistica a carattere invalidante.

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2.3 Il 25 giugno 2013, l'UAIE, dopo aver constatato che "l'esame della documentazione raccolta, con particolare riferimento all'incarto dell'assicurazione in ambito LAINF Suva di D._______, permette di stabilire che lo stato di salute dell'assicurata è da ritenersi stabilizzato (e) attività idonee allo stato di salute e rispettose dei limiti funzionali sono ritenute esigibili in misura completa a partire da subito", ciò che conduce ad un grado d'invalidità nullo (confronto fra un reddito da valida di fr. 36'435.-- ed un reddito da invalida di fr. 43'753.-- [v. doc. A 88-1]), ha deciso di sopprimere (con effetto al 1° agosto 2013) la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201; doc. A 100-1).

3.

3.1 Il 22 agosto 2013, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 25 giugno 2013 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° agosto 2013 dal momento che, secondo i rapporti medici del 1° luglio 2013 del dott. E._______, specialista in chirurgia ortopedica, e del 22 luglio 2013 della dott.ssa F._______, specialista in psicologia, allegati in copia al gravame (doc. G e H), non vi è stato alcun miglioramento delle sue condizioni di salute. In particolare, ha segnalato che le patologie ortopediche e psichiche di cui è affetta giustificano una completa inabilità al lavoro. Ha sottolineato che, in virtù delle limitazioni funzionali che presenta, del suo precario stato psicologico nonché della sua formazione, non si può esigere da lei l'esercizio di una qualsiasi attività lucrativa su un mercato equilibrato del lavoro (doc. TAF 1).

3.2 Il 3 settembre 2013, la medesima ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a 5).

3.3 Il 10 settembre 2013, la stessa ha prodotto uno scritto del 9 settembre 2013 della SUVA (doc. TAF 6), mediante il quale detta autorità ha accolto l'opposizione interposta dall'interessata il 23 luglio 2013 e ritirato (recte) annullato la propria decisione del 10 luglio 2013 (decisione secondo la quale l'interessata, nonostante i postumi infortunistici, poteva svolgere un lavoro molto leggero e sedentario per tutto il giorno con "una riduzione del tempo di lavoro pari a 1.5 ore al giorno" [per la necessità di togliere la protesi per circa mezzora ogni 2-3 ore; incapacità lavorativa del 18%], ciò

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che conduceva ad un'incapacità al guadagno dell'8%, che escludeva il riconoscimento di prestazioni a titolo di rendita d'invalidità; doc. A 103-1).

4. Nella risposta al ricorso del 30 ottobre 2013 (doc. TAF 10), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 21 ottobre 2013 (doc. TAF 10), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 21 ottobre 2013, in cui è indicato che per completare l'istruttoria, "considerata la comunicazione del 09.09.2013 della SUVA con l'indicazione del ritiro della decisione 10.07.2013", è necessario aggiornare gli atti con gli accertamenti che saranno eseguiti da parte della SUVA e, se del caso, esperire eventuali nuovi accertamenti medici.

5. Nella replica del 6 novembre 2013, l'interessata ha segnalato di avere presso atto che "l'ente decidente ha aderito al ricorso, dichiarandosi di conseguenza acquiescente". Ha chiesto pertanto che il ricorso del 22 agosto 2013 venga accolto con conseguente rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché la stessa possa procedere "(agli) ulteriori accertamenti del caso" (doc. TAF 12).

6.

6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

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6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.

7.

7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

8.

8.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 21 ottobre 2013 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente, il medico SMR avendo rilevato, nell'annotazione del 21 ottobre 2013 (doc. TAF 10), che dalla documentazione medica, esibita in sede di ricorso, risulta "(una) situazione non stabilizzata con problematiche strettamente post-infortunistiche (problemi con il moncone) e possibile problematica a livello del rachide (finora manca però qualsiasi accertamento in merito)". Detto medico ha altresì segnalato che dal rapporto medico psicologico del 22 luglio 2013 (doc. TAF 1, allegato H) emerge che "il 17.06.2013 (è stato constatato) ulteriore peggioramento della condizione depressiva con ripresa della terapia antidepressiva (ed è indicata) attuale IL (incapacità lavorativa) completa".

8.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che

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l'evoluzione nel tempo dello stato di salute della ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° agosto 2013.

8.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 5 novembre 2013 di questo Tribunale dare alla ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF

137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 25 giugno 2013 l'autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° agosto 2013, la rendita intera d'invalidità versata fino ad allora.

8.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.

9.

9.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.--, versato il 3 settembre 2013, è restituito alla ricorrente.

9.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata

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all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 25 giugno 2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il 3 settembre 2013, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)

– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia dell'atto di replica del 6 novembre 2013)

– Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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