Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C-4272/2012 • BVGer C-4272/2012 KI-generiert

Disability Pension Entitlement Determination

Geschäftsnummer C-4272/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court confirmed the insured's right to a full disability pension from March 1, 2012, but remanded the case to the lower authority to examine the right to a pension for the period prior to that date. The court reasoned that while the medical documentation supported total work incapacity from March 4, 2011, due to psychiatric reasons linked to alcohol dependence, the evolution of the insured's health condition between April 1, 2010, and March 3, 2011, remained unclear, necessitating further medical clarification to determine the onset of disability.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 40 cpv. 2 dell, Art. 2 LPGA, Art. 1 cpv. 1 LAI, Art. 59 LPGA; Disability Pension Entitlement Determination: The court reasoned that while the medical documentation supported total work incapacity from March 4, 2011, due to psychiatric reasons linked to alcohol dependence, the evolution of the insured's health condition between April 1, 2010, and March 3, 2011, remained unclear, necessitating further medical clarification to determine the onset of disability.

Schlagwörter

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Anspruch auf Invalidenrente Beginn der Invalidität Feststellung der Erwerbsunfähigkeit Invalidenleistungen des Versicherten ganze Rente Ermittlung des Invalideneinkommens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 130 V 253
Swiss Disability Insurance Benefits Exportability under FMPA
DTF 130 V 445
Intertemporal Application of Social Security Invalidity Pension Law
DTF 130 V 138
Unemployment Benefits Availability and Devolutive Effect of Appeal
DTF 116 V 249
1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
DTF 128 V 30
DTF 114 V 314
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 61 cpv. 1 PA

Used to refer the case back to the lower authority for further examination of the entitlement to benefits for a prior period.

Art. 63 cpv. 1 PA

Basis for not levying court costs and returning the advance payment.

Art. 64 cpv. 1 PA

Basis for awarding the appellant an indemnity for legal costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-4272/2012

Sentenza del 6 maggio 2013

Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Beat Weber, cancelliere Dario Quirici.

Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 luglio 2012).

C-4272/2012

Fatti:

A. A.______, cittadino italiano nato il …, padre di un figlio, ha lavorato in Svizzera come muratore, con permesso per confinanti, nel 1978 (due mesi), nel 1979 (sei mesi), nel 1986 (undici mesi) e dal 1987 al 2010, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, doc. 75/9). L'11 ottobre 2010, per il tramite del Patronato INCA, l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera, facendo valere un'insufficienza renale acuta, un'epatopatia steatosica, esiti da sindrome gastroenterica sospetta per Novovirus ed un'ipertensione arteriosa, con un'incapacità lavorativa completa dal 28 aprile 2010 (incarto AI, doc. 1 a 6). L'assicurato aveva già annunciato il caso alla CSS Assicurazione, l'assicuratore malattia collettivo del suo datore di lavoro (incarto CSS, incompleto, doc. 1). Fondandosi sulla documentazione medica allegata alla richiesta, l'UAI- TI ha approntato un progetto di decisione di rigetto di qualsiasi prestazione il 25 ottobre 2010, al quale l'assicurato si è opposto il 15 novembre 2010, annunciando l'inoltro di nuovi documenti medici, ciò che ha indotto il dott. B._______, medico dell'UAI-TI, a rilevare la necessità di attendere tali documenti prima di pronunciarsi definitivamente sul merito, dimodoché l'UAI-TI ha invitato l'assicurato, il 21 gennaio 2011, a trasmetterglieli non appena in suo possesso (incarto AI, doc. 7 a 14).

B. L'istruzione ulteriore della domanda ha permesso all'UAI-TI di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti:

- l'incarto della CSS, incompleto, con, in particolare, un rapporto d'uscita dell'Ospedale Regionale di ..., del 29 aprile 2010, diagnosticante un'insufficienza renale acuta, un'epatopatia steatosica, esiti da sindrome gastroenterica ed un'ipertensione arteriosa (incarto CSS, doc. 2), un rapporto del Prof. C._______, del 28 marzo 2011, in cui è posta la diagnosi d'ipertensione arteriosa di grado importante in terapia insufficiente, d'epatopatia steatosica, eventualmente cirrosi, su probabile abuso etilico, senza escludere altre affezioni, con un'incapacità lavorativa totale per l'attività di muratore e del 50% in occupazioni leggere confacenti (incarto CSS, doc. 3), una lettera della CSS all'assicurato, del

3 giugno 2011, in cui è esposto che l'incapacità lavorativa dal 30 ottobre 2010 al 3 marzo 2011, in assenza della più volte sollecitata e mai ricevuta

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documentazione medica, non può essere valutata né quindi riconosciuta (incarto CSS, doc. 4), nonché una perizia del dott. D._______, psichiatra, del 30 agosto 2011, facente stato di un grave deterioramento cognitivo e del comportamento dell'assicurato, dovuto ad una problematica etilica, con un'incapacità lavorativa medico-teorica totale per ogni attività dal 4 marzo 2011 (incarto CSS, doc. 6),

- copie di documenti relativi all'incarto della CSS (incarto AI, doc. 16 a 37), tra cui uno scritto di quest'ultima all'UAI-TI, del 28 febbraio 2011 (incarto AI, doc. 21), nel quale è precisato che è stata pagata un'indennità giornaliera del 100% dal 28 aprile al 30 ottobre 2010,

- un referto di tomografia computerizzata (TC) cerebrale del 17 agosto 2011 (incarto AI, doc. 39/2),

- copia di una lettera della CSS all'assicurato, del 29 settembre 2011 (incarto AI, doc. 41), in cui è precisato che è riconosciuta un'incapacità lavorativa del 100% dal 4 marzo 2011, non essendo invece accordata alcuna prestazione per il periodo dal 1° novembre 2010 al 3 marzo 2011 in difetto di qualsiasi documentazione medica,

- il rapporto finale del dott. B._______, del 14 ottobre 2011 (incarto AI, doc. 44), nel quale è riformulata, in riferimento ai rapporti medici contenuti nell'incarto della CSS, la diagnosi, influente sulla capacità lavorativa, di sindrome da dipendenza alcolica, in dichiarata astinenza, con demenza, e, senza una tale influenza, di esiti da insufficienza renale acuta nell'ambito di una pregressa gastroenterite sospetta per Novovirus, d'epatopatia steatosica e d'ipertensione arteriosa importante in terapia insufficiente, valutando un'incapacità lavorativa del 100% per qualsiasi attività dal 4 marzo 2011, e ha ricordato, come richiesto dal Prof. C._______ e dal dott. D._______, la necessità di procedere ad un ricovero obbligatorio mirato dell'assicurato,

- una lettera dell'UAI-TI all'INCA, del 21 ottobre 2011 (incarto AI, doc. 45), in cui è intimato all'assicurato di effettuare il ricovero specialistico prescritto entro un termine di quattro mesi,

- diversa documentazione medica e amministrativa (incarto AI, doc. 46 a 51),

- una certificazione sanitaria italiana del 19 dicembre 2011 (incarto AI, doc. 52/2 a 5), in cui è confermato che l'assicurato è stato in cura per

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alcoldipendenza (epatopatia esotossica con ipertensione arteriosa) presso l'… (...), e ciò dal 4 marzo 2011, cura che ha interrotto di propria iniziativa durante l'estate e ripreso il 14 novembre 2011,

- un'annotazione del dott. B._______, del 18 gennaio 2012 (incarto AI, doc. 55), in cui è precisata la necessità di attendere i risultati di nuovi controlli medici,

- diversa documentazione medica dell'... (incarto AI, doc. 57/1 a 9), tra cui una certificazione sanitaria del 17 febbraio 2012, facente stato della raggiunta astensione completa dagli alcolici dal 24 novembre 2011, ed un rapporto della psicologa E._______, del 13 febbraio 2012, in cui è riportata la tendenza dell'assicurato a negare il suo problema con l'alcol,

- un'annotazione del dott. B._______, del 15 marzo 2012 (incarto AI, doc. 59), nella quale è affermata la stazionarietà della prognosi, con conferma delle conclusioni del rapporto finale del 14 ottobre 2011, ed è proposto di rivalutare il caso, previo aggiornamento della documentazione medica, a fine 2012,

- il questionario per il datore di lavoro, del 4 aprile 2012 (incarto AI, doc. 62), dal quale si evince in particolare che l'assicurato ha lavorato come muratore per la stessa ditta ticinese dal 1° gennaio 1999, che il rapporto di lavoro terminerà verosimilmente il 9 luglio 2012, e che il salario orario totale nel 2010 è stato pari a Fr. 37.58. Il datore di lavoro ha peraltro precisato che l'assicurato "risulta abile al lavoro dal 30 aprile 2010 al

3 marzo 2011 solo perché non ha consegnato rapporti medici alla compagnia d'assicurazione, la quale ha sospeso il caso. In questo periodo egli non si è nemmeno presentato sul posto di lavoro",

- una lettera della CSS all'assicurato, del 1° ottobre 2010 (incarto AI, doc. 67/9), in cui gli è richiesto di trasmettere copia di tutta la documentazione medica in possesso ed è riconosciuta la continuazione dell'incapacità lavorativa dal 1° giugno 2010.

C. Sulla base della documentazione raccolta, l'UAI-TI ha approntato un progetto di decisione il 6 aprile 2012, munito della relativa delibera all'attenzione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente a decidere visto il domicilio in Italia dell'assicurato, mediante il quale ha prospettato a quest'ultimo il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a decorrere

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dal 1° marzo 2012, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (incarto AI, doc. 64 e 65).

L'assicurato si è opposto a questo progetto di decisione il 25 aprile 2012, affermando di avere diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2011, tenuto conto del fatto che la CSS gli ha versato l'indennità giornaliera intera dal 1° giugno 2010 (incarto AI, doc. 67/1 a 11). Ciononostante, il 24 maggio 2012, l'UAI-TI ha trasmesso all'UAIE la motivazione della prevista decisione (incarto AI, doc. 68 e 69), che l'UAIE ha dunque emanato il

4 luglio 2012 (incarto AI, doc. 71/1 a 10).

D. Il 9 agosto 2012 l'UAIE ha inviato all'UAI-TI dei documenti medici inoltrati dall'Istituto nazionale italiano per la previdenza sociale (INPS), parzialmente già agli atti, salvo, tra gli altri, una perizia particolareggiata E 213 redatta dalla dott.ssa F._______il 9 luglio 2012, diagnosticante un potus in attuale remissione, un'epatopatia esotossica, un'ipertensione arteriosa in labile compenso, un diabete mellito di tipo II in terapia ed un'iniziale gonartrosi bilaterale. Nella perizia è inoltre determinato che l'assicurato può svolgere regolarmente lavori leggeri, adeguati alle sue condizioni di salute, controindicati essendo l'umidità, il freddo, il lavoro a turni e notturno, la salita di piani inclinati e di scale, con rischio di cadute, e ritmi particolarmente stressanti, ma che non può più esercitare la sua ultima attività di muratore, il grado d'invalidità essendo fissato, secondo criteri propri del diritto italiano, al 70% (incarto AI, doc. 72 e 73/1 a 22).

E. Contro la decisione dell'UAIE, l'assicurato, rappresentato dall'INCA, ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 16 agosto 2012, chiedendo, previo annullamento della stessa rispetto alla decorrenza del

diritto, che gli sia attribuita una rendita intera d'invalidità da giugno 2011.

L'UAI-TI ha redatto il suo preavviso al ricorso il 12 settembre 2012, e l'UAIE ha presentato la risposta formale allo stesso il 17 novembre 2012, entrambi postulandone il rigetto con la conferma della decisione impugnata, per il motivo che l'incapacità lavorativa dal 28 aprile 2010 al

31 ottobre 2010, dovuta ad un'insufficienza renale acuta, non può essere qualificata di lunga durata.

Il ricorrente ha replicato il 23 ottobre 2012, mantenendo integralmente il ricorso.

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F. Con decisione incidentale del 30 ottobre 2012, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-, il quale è stato saldato il 14 novembre 2012.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).

In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.

1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.

1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

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notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.

52 cpv. 1 PA).

1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito.

2.

2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).

2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e

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del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del

21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.

L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF

130 V 253 consid. 2.4).

3. L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente

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determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi applicabili, come lo sono le disposizioni della LPGA, se e per quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).

4. Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al

4 luglio 2012, data della decisione avversata, visto che il giudice delle assicurazioni sociali deve analizzare, come appena ricordato al consid. 3, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, anche se può tenere conto dei fatti verificatisi dopo tale data, quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138 e 445, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).

5. Il ricorrente contesta il momento a partire dal quale gli è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità, ossia il 1° marzo 2012, rivendicando che esso dovrebbe essere fissato al 1° giugno 2011.

6. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve, cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71).

In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge già a decorrere dal 1° giugno 2011, come egli pretende.

7.

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7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.

7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste

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un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008).

7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).

8. Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V

134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico

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curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109).

9.

9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare, dai rapporti dell'Ospedale Regionale di ..., del 29 aprile 2010, del Prof. C._______, del 28 marzo 2011, del dott. D._______, psichiatra, del 30 agosto 2011 (incarto CSS, doc. 2, 3 e 5), e del dott. B._______, medico dell'UAI-TI, del 14 ottobre 2011 (incarto AI, doc. 44), risulta la diagnosi di sindrome da dipendenza d'alcol in attuale remissione, di esiti da insufficienza renale acuta nell'ambito di una pregressa gastroenterite sospetta per Novovirus, d'epatopatia steatosica e d'ipertensione arteriosa importante in terapia insufficiente.

Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata dal ricorrente, e peraltro sostanzialmente confermata dalla perizia E 213 del

9 luglio 2012 (incarto AI, doc. 73), questo Tribunale non ha motivi per scostarsene.

9.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il Prof. C._______ ha rimarcato innanzitutto, nel suo rapporto del 28 marzo 2011, redatto all'intenzione della CSS, che il caso non era ancora sufficientemente istruito dal punto di vista medico, proponendo quindi un ricovero ospedaliero per realizzare molteplici esami, in particolare alla luce del fatto che il ricorrente era stato inviato d'urgenza alcune volte, nel corso del 2010 e anche nel 2011, al pronto soccorso dell'… di … per stati confusionali, vertigini, lipotimie, cefalea e astenia, delle cui visite mancavano però i rapporti. Lo specialista si è cionondimeno espresso prudentemente sulla questione della capacità lavorativa, rilevando, da un lato, l'impossibilità di riprendere l'attività di muratore, specialmente per gli sforzi fisici ed isometrici importanti che implica, e, dall'altro lato, la possibilità molto teorica di svolgere al 50% un'occupazione confacente, ossia non comportante il sollevamento di pesi superiori a 10 kg e la necessità di salire su ponteggi. Il Prof. C._______ ha concluso la sua relazione affermando che avrebbe potuto pronunciarsi sul caso in modo più esaustivo probabilmente solo dopo l'ospedalizzazione necessaria del ricorrente.

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Dal canto suo il dott. D._______ ha stabilito, nel suo rapporto del 30 agosto 2011, su incarico della CSS, un'incapacità lavorativa medicoteorica, dal punto di vista psichiatrico, totale per qualsiasi attività dal 4 marzo 2011, evidenziando in particolare il fatto che, sulla base dei dati di laboratorio allora conosciuti, non risultava credibile che il ricorrente si trovasse in una situazione d'astinenza dall'alcol. Da notare che il ricorrente era in cura presso l'... dal 4 marzo 2011, ma che ha interrotto la stessa di propria iniziativa durante l'estate, ripresentandosi poi in ospedale il 14 novembre 2011, giorno a decorrere dal quale è stato sottoposto ad una procedura di disintossicazione farmacologica fino al 23 novembre seguente, che gli ha apparentemente permesso di raggiungere l'astensione completa dagli alcolici fino almeno a febbraio 2012 (incarto AI, doc. 57/4 a 8).

Il dott. B._______ ha ripreso, nel suo rapporto finale, le conclusioni del dott. D._______ riguardo al grado dell'incapacità lavorativa e al suo inizio.

9.3 Visto quanto precede, questo Tribunale prende atto che l'incapacità lavorativa del ricorrente, per ragioni psichiatriche, è totale per qualsiasi attività a decorrere dal 4 marzo 2011, ossia da quando ha avuto inizio la cura di disintossicazione farmacologica dall'alcol presso l'..., come stabilito dai dottori D._______ e B._______. Per quanto riguarda il periodo dal 1° aprile 2010 al 3 marzo 2011, questo Tribunale deve invece constatare che l'incarto non permette di capire quale sia stata l'evoluzione dello stato di salute del ricorrente. Da un lato, il Prof. C._______ ha notato, nel suo rapporto, come del resto già ricordato, che il ricorrente era stato inviato d'urgenza alcune volte, già nel corso del 2010 e anche nel 2011, al pronto soccorso dell'… di … per stati confusionali, vertigini, lipotimie, cefalea e astenia, i cui rapporti di visita mancano però all'incarto. Dall'altro lato, l'UAI-TI e l'UAIE si sono limitati, nel preavviso e nella risposta formale al ricorso, a riprendere i termini della decisione impugnata, secondo cui fa difetto una refertazione medica rilevante per potere riconoscere un'incapacità lavorativa continua da giugno 2010, sottacendo il fatto che la CSS ha pagato l'indennità giornaliera al 100% per malattia dal 28 aprile al 30 ottobre 2010 (incarto AI, doc. 21). Nel quadro di queste incertezze quanto all'evoluzione dello stato di salute del ricorrente nel corso del periodo dal 1° novembre 2010 al 3 marzo 2011, non si deve inoltre omettere di menzionare il fatto che il datore di lavoro ha dichiarato il 4 aprile 2012, nell'apposito formulario (incarto AI, doc. 62), che il ricorrente "risulta abile al lavoro dal 30 aprile 2010 al 3 marzo 2011 solo perché non ha consegnato rapporti medici alla compagnia d'assicurazione, la quale ha sospeso il caso. In questo

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periodo egli non si è nemmeno presentato sul posto di lavoro". Date queste circostanze, questo Tribunale considera necessario completare le delucidazioni mediche relativamente al periodo dal 1° aprile 2010 al 3 marzo 2011, e ciò allo scopo di verificare l'eventuale esistenza di un'incapacità lavorativa e del diritto ad una rendita d'invalidità già a partire da un'epoca anteriore al 1° marzo 2012.

10.

10.1 Tenuto conto delle considerazioni sopraesposte, al ricorrente è confermato il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2012, e la causa rinviata all'UAIE, in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, affinché esamini la questione del diritto alla rendita per il periodo anteriore.

10.2 Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le contraddizioni di cui fa stato l'incarto (DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).

In concreto, l'UAIE dovrà quindi completare gli atti dal punto di vista medico per il periodo dal 1° aprile 2010 al 3 marzo 2011, anche alla luce dell'incarto completo della CSS. L'UAIE sottoporrà in seguito gli atti completati al suo servizio medico, il quale esprimerà il proprio avviso dettagliato e fondato sulla diagnosi e sulla capacità lavorativa, quantificandola e indicandone senza equivoci l'inizio. Una volta che il suo servizio medico si sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE dovrà esaminare, se del caso, in che misura il ricorrente sarebbe stato eventualmente atto a trarre profitto (capacità di guadagno) dalla capacità lavorativa residua in attività adeguate. È solamente dopo avere operato questo esame che l'UAIE effettuerà, se necessario, un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della giurisprudenza federale in materia (in particolare, DTF 126 V 75), ed emanerà così una nuova decisione impugnabile.

11.

11.1 È opportuno rilevare che un giudizio con cui un'autorità giudiziaria di prima istanza statuisce in via definitiva (riservato un ricorso) sul diritto alla rendita per un determinato periodo e rinvia la causa all'amministrazione

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per nuova decisione relativamente ad un altro periodo, costituisce, per quel che concerne l'aspetto definitivamente risolto, una decisione parziale separatamente impugnabile che, se non viene impugnata, cresce autonomamente in giudicato e non può più essere contestata, mentre rappresenta una decisione incidentale per quanto riguarda l'aspetto oggetto del rinvio della causa (DTF 135 V 141, consid. 1.4, sentenza del Tribunale federale 9C_266/2010, dell'8 ottobre 2010, consid. 3.1). Però, un giudizio con cui un'autorità di prima istanza, a differenza della fattispecie in DTF 135 V 141, rinvia la causa all'amministrazione per nuova decisione per un determinato periodo precedente quello per il quale statuisce in via definitiva sul diritto alla rendita, costituisce nel suo insieme una decisione incidentale impugnabile solo alle condizioni poste dall'art. 92 o 93 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; DTF 135 V 148, consid. 5.1 – 5.3).

11.2 In concreto, considerato che il diritto ad una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2012 è stato riconosciuto senza equivoci dall'amministrazione, diritto che il ricorrente non ha contestato in fase d'audizione e non contesta nell'ambito della presente procedura, è lecito ammettere, in virtù della precitata giurisprudenza, che la prima parte di questa decisione costituisce una decisione incidentale, dunque impugnabile davanti al Tribunale federale solamente nella misura in cui sono adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 93 e segg. e 100 LTF, mentre la seconda parte rappresenta una decisione parziale, quindi separatamente impugnabile davanti al Tribunale federale secondo gli art. 82 e segg., 91 e segg. e 100 LTF.

12. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.-, versato il 14 novembre 2012, è restituito al ricorrente.

Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause

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dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Al ricorrente è confermato il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2012.

2. Per il resto, il ricorso è parzialmente accolto e la causa rinviata all'UAIE affinché esamini la questione del diritto alla rendita per il periodo anteriore, conformemente al consid. 10.2.

3. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.- è restituito al ricorrente.

4. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE.

5. Comunicazione:

– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);

– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);

– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

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Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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