Federal Administrative Court Dismisses Appeal for Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court dismissed an appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the requested advance on legal costs within the stipulated timeframe. The court reasoned that the appellant had been formally notified of the requirement to pay the advance and the consequence of non-compliance, which was the inadmissibility of the appeal, as per relevant procedural laws.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 63 cpv. 4 PA, Art. 23 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA, Art. 42 LTF; Federal Administrative Court Dismisses Appeal for Non-Payment of Advance on Costs: The court reasoned that the appellant had been formally notified of the requirement to pay the advance and the consequence of non-compliance, which was the inadmissibility of the appeal, as per relevant procedural laws.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance payment.
Allows the judge to decide without entering into the merits of appeals that are manifestly inadmissible.
Provision under which court costs are not levied in this specific instance.
Provision under which court costs are not levied in this specific instance.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III C-4162/2008 {T 0/2}
Sentenza del 29 ottobre 2008
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del
15 maggio 2008).
C-4162/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 15 maggio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessata il 21 febbraio 2005.
2. Il 9 giugno 2008, l'interessata ha inoltrato dinanzi all'UAIE un ricorso contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI. Il 19 giugno 2008, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza.
3.
3.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dalle autorità menziona-te agli art. 33 e 34 LTAF.
3.2 In particolare, le decisioni dell'UAIE sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 12 settembre 2008 (notificata il 17 settembre 2008; cfr. risultanze processuali), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
5. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
C-4162/2008
6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-4162/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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