Appeal Dismissed for Failure to Pay Legal Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed a decision denying their disability insurance claim. The court found the appeal inadmissible because the individual failed to pay the required advance for legal costs within the stipulated deadline. The court, acting as a single judge, deemed the appeal manifestly inadmissible and thus dismissed it without ruling on the merits of the disability claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 63 cpv. 4 PA, Art. 23 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA; Appeal Dismissed for Failure to Pay Legal Costs: The court found the appeal inadmissible because the individual failed to pay the required advance for legal costs within the stipulated deadline. The court, acting as a single judge, deemed the appeal manifestly inadmissible and thus dismissed it without ruling on the merits of the disability claim.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the deadline for paying the advance on procedural costs had expired without success.
Allows the investigating judge to decide on the non-entry into the merits of manifestly inadmissible appeals as a sole judge.
States that no procedural costs are levied in this specific case.
States that no procedural costs are levied in this specific case.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III C-3930/2009 {T 0/2}
Sentenza dell'11 agosto 2009
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del
20 maggio 2009).
C-3930/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 20 maggio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 2 ottobre 2008.
2. Il 12 giugno 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI.
3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
22 giugno 2009 (notificata il 26 giugno 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 14 luglio 2009, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
C-3930/2009
7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3930/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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