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C-3807/2013 • BVGer C-3807/2013 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Court Costs

Geschäftsnummer C-3807/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual applied for an disability pension, but their application was rejected. The individual appealed this decision, but failed to pay the required advance on court costs after being notified of the deadline and the consequence of non-payment. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, citing the applicant's failure to comply with procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, Art. 5 PA, Art. 63 cpv. 4 PA; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Court Costs: The individual appealed this decision, but failed to pay the required advance on court costs after being notified of the deadline and the consequence of non-payment. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, citing the applicant's failure to comply with procedural requirements.

Schlagwörter

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Invalidenrentenzahlung Kostenvorschuss Prozessvoraussetzung Zahlungsfrist Neuanmeldung für Invalidenleistungen Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 PA

Used to declare the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance on costs.

art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF

Allows the investigating judge to decide not to enter into the merits of manifestly inadmissible appeals.

art. 63 cpv. 1 PA

Used to not levy court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-3807/2013

Sentenza del 22 maggio 2014

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, patrocinata dall'avv. Danilo Lorenzo, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 maggio 2013).

C-3807/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 22 maggio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessata il 6 giugno 2008.

2. Il 29 giugno 2013, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto, previo annullamento della decisione impugnata, di accertare il suo diritto a percepire una rendita intera d'invalidità subordinatamente tre quarti, una mezza rendita o perlomeno un quarto di rendita (doc. TAF 1).

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.

32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4.

4.1. Nella risposta al ricorso del 16 gennaio 2014, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato allo scritto dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 7 gennaio 2014, secondo il quale la documentazione medica prodotta non comporta elementi clinici oggettivi di cui il proprio servizio medico non abbia già tenuto conto (doc. TAF 8).

4.2. Con provvedimento del 24 marzo 2014 (notificato il 31 marzo 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 11]), questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente la duplica (recte la risposta al ricorso) dell'autorità inferiore del 16 gennaio 2014, unitamente all'annesso scritto dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 7 gennaio 2014, e le ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 9), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.

5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 24 marzo 2014 (notificata il 31 marzo 2014; cfr. risultanze processuali e in

C-3807/2013

particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 12]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 2 maggio 2014, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (doc. TAF 10).

6. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3807/2013

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)

– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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