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C-3586/2012 • BVGer C-3586/2012 KI-generiert

Invalidity Pension Appeal: Psychological Condition Assessment Required

Geschäftsnummer C-3586/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court partially granted the appeal, annulling the challenged decision and remanding the case to the invalidity insurance office for further investigation. The insured individual, who had previously received insurance benefits, had filed a second claim for an invalidity pension after suffering two injuries and experiencing psychological distress. The administrative authority initially denied the claim, stating the insured's work incapacity had ended. However, the court found that a comprehensive assessment of the insured's psychological condition was necessary to determine her remaining work capacity, and therefore ordered a supplementary psychiatric examination.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 3 lett. dbis PA, Art. 1 cpv. 1 LAI, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA; Invalidity Pension Appeal: Psychological Condition Assessment Required: The insured individual, who had previously received insurance benefits, had filed a second claim for an invalidity pension after suffering two injuries and experiencing psychological distress. The administrative authority initially denied the claim, stating the insured's work incapacity had ended. However, the court found that a comprehensive assessment of the insured's psychological condition was necessary to determine her remaining work capacity, and therefore ordered a supplementary psychiatric examination.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Bemessung der Arbeitsunfähigkeit psychiatrische Störungen Versicherungsleistungsbegehren Ergänzungsleistungen Revision von Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 PA

This provision was cited to justify not levying court costs due to the outcome of the procedure.

Art. 64 PA

This provision, in conjunction with the TS-TAF, was cited to award costs for reimbursement to the appellant.

Art. 31 LTAF

This provision, in conjunction with other articles, establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

Art. 33 lett. d LTAF

This provision, in conjunction with other articles, establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court for appeals against decisions of the Invalidity Insurance Office.

Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI

This provision, in conjunction with other articles, establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court for appeals against decisions of the Invalidity Insurance Office.

Art. 5 PA

This provision is cited in relation to the admissibility of the appeal and the definition of decisions subject to appeal.

Art. 1 cpv. 1 LAI

This provision states that the LPGA is applicable to invalidity insurance.

Art. 3 lett. dbis PA

This provision clarifies that the PA is not applicable to social insurance matters where the LPGA applies.

Art. 59 LPGA

This provision is cited for the admissibility of the appeal, requiring the appellant to be directly affected and have a protected interest.

Art. 60 LPGA

This provision is cited for the admissibility of the appeal, referring to the requirements for lodging an appeal.

Art. 43 LPGA

This provision outlines the duties of the UAIE in examining applications for disability benefits.

Art. 69 OAI

This provision, cited in conjunction with Art. 43 LPGA, outlines the duties of the UAIE in examining applications for disability benefits.

Art. 49 lett. b PA

This provision states that inaccurate and incomplete determination of legally relevant facts is a ground for appeal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-3586/2012

Sentenza del 26 settembre 2012

Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, rappresentata dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 giugno 2012).

C-3586/2012

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.

1.1 A._______, cittadina italiana, nata il (…), con tre figli (doc. A 4-1), ha lavorato alle dipendenze di un'azienda come aiuto-cucina dal 18 ottobre 2004 al 2 gennaio 2005 (doc. A 17-1) ed ha beneficiato di indennità dell'assicurazione malattia dal 3 gennaio 2005 al 28 febbraio 2006 (doc. C 1-1, 41-1 e 57-1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. A 7-4). Ha interrotto il lavoro il 2 gennaio 2005 per motivi di salute (doc. C 1-1) ed è stata licenziata con effetto al 18 febbraio 2005 (doc. A 17-8). Il 27 luglio 2005, ha subito un infortunio (incidente della circolazione stradale; v. doc. C 39-1). Il 1° agosto 2009, ha formulato una prima richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 4-1).

1.2 Il 16 novembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, in particolare poiché a far tempo dal 1° agosto 2009 l'assicurata presentava un'incapacità al lavoro del 20%, ciò che non comportava, nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata, alcuna perdita di guadagno legata al danno alla salute (doc. A 57-1).

2.

2.1 Dagli atti di causa risulta che l'interessata è poi stata alle dipendenze di una persona privata come collaboratrice domestica dal 25 marzo 2011 (doc. A 64-4). Ha subito un primo infortunio il 6 giugno 2011 (caduta accidentale con contusione del rachide lombare e del ginocchio destro; v. doc. B 5-1), ha interrotto il lavoro il 9 settembre 2011 a seguito di un secondo infortunio (caduta accidentale con frattura composta dell'osso scafoide al polso a destra, tendinopatia del pollice a destra ed esiti da distorsione dell'indice bilateralmente; v. doc. B 11-1 e 14-1) ed stata licenziata con effetto al 31 ottobre 2011 (doc. A 64-4). Il 14 novembre 2011, ha formulato una seconda richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 61-1).

2.2 Nei rapporti del 26 aprile e 31 maggio 2012, il dott. B._______ ha rilevato che la documentazione medica non comporta elementi che consentono di attribuire a patologie extrainfortunistiche un'entità tale da influenzare l'idoneità professionale dell'interessata. In particolare, il decorso clinico durante il ricovero (dal 28 al 30 aprile 2012 presso il reparto di psi-

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chiatria dell'Ospedale C._______; v. doc. A 89-2) è stato favorevole con veloce ripristino del quadro psicoclinico. Il medico SMR ha quindi ritenuto, in virtù del rapporto del 2 marzo 2012 del dott. D._______, specialista in chirurgica della mano (doc. A 34-1, in cui è altresì fatto riferimento ad un intervento di decompressione del tendine del pollice a destra il 3 febbraio 2012), che risulta giustificata un'incapacità al lavoro del 100% dal 9 settembre 2011 al 10 marzo 2012 e dello 0% dall'11 marzo 2012 (doc. A 84-

1 e 90-1).

3. L'11 giugno 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Detta autorità ha ritenuto che l'interessata non ha presentato un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno senza notevole interruzione. In particolare, ha precisato che dalla documentazione medica agli atti risulta che l'assicurata presenta un'incapacità al lavoro del 100% dal 9 settembre 2011 al 10 marzo 2012. A far tempo dall'11 marzo 2012, la stessa è completamente abile al lavoro (doc. A 93-1).

4. Il 6 luglio 2012, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'11 giugno 2012 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità da giugno del 2012 subordinatamente da settembre del 2012. Ha segnalato che la patologia psichica di cui soffre unitamente agli esiti dei due infortuni nonché la terapia farmacologica che assume ed i ricoveri ospedalieri a cui si sottopone comportano una completa incapacità al lavoro. Infine, l'insorgente ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali. Ha esibito documenti medici già agli atti nonché un certificato neurologico del 30 agosto 2011, i rapporti di pronto soccorso del 17 novembre 2011 e del 27 giugno e 1° luglio 2012 ed un certificato psichiatrico del 28 giugno 2012 (doc. TAF 1). Il 27 luglio 2012, ha esibito il formulario "gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).

5. Nella risposta al ricorso del 23 agosto 2012 (doc. TAF 5), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone E._______ (Ufficio AI) del 20 agosto 2012 (doc. TAF 5), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio

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medico regionale (SMR) del 14 agosto 2012. Secondo quest'ultima, è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica atta a definire l'evoluzione della capacità lavorativa dal lato psichiatrico.

6.

6.1 Con provvedimento del 31 agosto 2012, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla ricorrente la risposta al ricorso del 23 agosto 2012, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 20 agosto 2012 e l'annotazione dei medici SMR del 14 agosto 2012, riservata la facoltà alla stessa, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 6).

6.2 Il summenzionato provvedimento è stato notificato alla ricorrente il 3 settembre 2012 (doc. TAF 7). Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto infruttuoso il 10 settembre 2012.

7.

7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.

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8.

8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

9.

9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 20 agosto 2012 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di salute psichico (i medici del SMR avendo segnalato, nell'annotazione del 14 agosto 2012 [doc. TAF 5], che "rimane da chiarire il lato psichiatrico in considerazione di una ripetuta certificazione di un'inabilità lavorativa per motivi psichiatrici").

9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dai medici SMR consultati, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute della ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesima con il necessario grado della verosimiglianza preponderante e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il versamento di una rendita intera d'invalidità a decorrere da giugno del 2012.

9.3 Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del provvedimento del 31 agosto 2012 di questo Tribunale dare alla ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF

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137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata dell'11 giugno 2012 l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda della medesima volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

9.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.

10.

10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.

10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti, secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata dell'11 giugno 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.

3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)

– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)

– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: