Administrative Court Orders Reinvestigation of Disability Benefits Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Administrative Court found that the lower authority had not adequately investigated the applicant's claim for disability benefits. While the lower authority initially denied benefits due to insufficient contribution periods and a low disability rate, it later conceded that the contribution period might be met. However, the court determined that further investigation was necessary regarding the applicant's health status, its evolution, and its impact on her earning capacity and household work. Therefore, the court annulled the previous decision and returned the case to the lower authority for a more thorough investigation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, Art. 5 PA, Art. 59 LPGA; Administrative Court Orders Reinvestigation of Disability Benefits Claim: While the lower authority initially denied benefits due to insufficient contribution periods and a low disability rate, it later conceded that the contribution period might be met. However, the court determined that further investigation was necessary regarding the applicant's health status, its evolution, and its impact on her earning capacity and household work. Therefore, the court annulled the previous decision and returned the case to the lower authority for a more thorough investigation.
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KI-generiertUsed to decide that no court costs are to be levied.
Used to award costs (legal fees) to the applicant.
Cited as a ground for appeal, indicating that an inaccurate and incomplete ascertainment of legally relevant facts is a reason for appeal.
Used to decide to send the case back to the lower authority with binding instructions.
Cited in conjunction with other articles to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court.
Cited to establish that the appeal was lodged by a party directly affected by the decision and having a protected interest in its annulment or modification.
Cited to establish that the appeal was lodged in a timely manner and met the legal requirements.
Cited in conjunction with other articles to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court.
Cited in conjunction with other articles to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court.
Cited in conjunction with other articles to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court.
Cited in conjunction with other articles to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court.
Cited to establish the applicability of the LPGA provisions to invalidity insurance.
Cited to clarify the procedural rules applicable to social insurance matters, referencing the LPGA.
Cited to establish the inquisitorial principle governing social insurance procedures.
Cited to establish the inquisitorial principle governing social insurance procedures.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C-3513/2015
Sentenza del 19 ottobre 2015
Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Vito Valenti, Beat Weber, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti A._______, rappresentata da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità.
Diritto alla rendita e a provvedimenti professionali (decisione del 4 maggio 2015).
C-3513/2015
Fatti:
A. Con decisione del 4 maggio 2015 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per i residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda presentata il 13 settembre 2011 da A._______, cittadina italiana, nata il (…) 1985, residente in Italia, tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità (doc. 1 e 133). Secondo l'amministrazione l'interessata non adempiva le condizioni cumulative per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, segnatamente l'assicurata aveva versato contributi, in Svizzera e in Italia, per un totale di 32 mesi anziché i 36 necessari, e presentava un grado d'invalidità del 27%.
B. Contro il citato provvedimento in data 2 giugno 2015 (cfr. timbro postale) A._______, rappresentata da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica di Lugano, ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendone l'annullamento. In via principale ha postulato il riconoscimento del diritto di percepire una rendita intera dell'assicurazione invalidità reputando da un lato adempiuto il periodo contributivo minimo e dall'altro ritenendo dato un grado d'invalidità pari al 69.69%, mentre in via subordinata, l'allestimento di una perizia arbitrale e il rinvio degli atti all'autorità inferiore. In entrambi i casi ha protestato spese e ripetibili (doc. TAF 1). A motivazione del ricorso ha in particolare prodotto l'attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera dal quale emerge che la ricorrente disporrebbe di un periodo complessivo di contribuzioni in Svizzera di 49 mesi (formulario E 205 [doc. D allegato al doc. TAF 1] e cfr. anche doc. 91).
C. Con versamento del 10 giugno 2015 l'interessata ha corrisposto fr. 400.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 2-4).
D. Con risposta dell'11 agosto 2015 (doc. TAF 6) l'autorità inferiore ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa per procedere conformemente al preavviso dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (UAI) del 10 agosto 2015 (allegato al doc. TAF 6). Pendente causa l'amministrazione ha infatti nuovamente verificato il versamento dei contributi da parte dell'interessata e ha concluso che "fino all'insorgere dell'eventuale diritto a prestazioni, quindi fino al 01.12.2011, ha versato in Svizzera contributi per 6 mesi
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nel 2006, per 8 mesi nel 2008, per 5 mesi nel 2009, per 12 mesi nel 2010. Per il 2011 risulta il versamento per 12 mesi, tuttavia dalle buste paghe risulta che l'assicurata ha lavorato per 6 mesi. Aggiungendo a tali periodi quanto versato in Italia (3 mesi), emerge una copertura di contributi per 40 mesi". L'UAI ha quindi concluso che la condizione legale del periodo contributivo minimo di tre anni è realizzata e aggiunto che "siccome l'amministrazione si è limitata a tale verifica per negare la richiesta a prestazione AI dell'assicurata, in considerazione dell'istruttoria medica attuata in fase di audizione, osservata l'assenza di verifiche dell'influsso del peggioramento, sebbene minimo, sulla perdita lucrativa con riferimento alla quota-parte di salariata e dell'assenza di nuovo accertamento in ambito casalingo a seguito dell'inabilità lavorativa descritta medicalmente, lo scrivente Ufficio postula al lodevole Tribunale amministrativo federale il ritorno degli atti per eseguire gli atti istruttori mancanti" (allegato al doc. TAF 6 pag. 3).
E. Chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta dell'autorità inferiore (cfr. doc. TAF 7-11), la ricorrente, con scritto del 2 settembre 2015, ha confermato quanto asserito in fase di ricorso e aderito alla soluzione indicata dall'amministrazione di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti di causa per procedere conformemente al preavviso dell'UAI (doc. TAF 12).
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
1.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.
2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in
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materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a- 26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
3. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA e art. 69 OAI [RS 831.201]), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF
117 V 282 consid. 4a).
4.
4.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
4.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
5. Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa affinché completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni dell'UAI del 10 agosto 2015 è del tutto giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Infatti, ammettendo l'UAIE solo pendente causa di ricorso
– non già in fase istruttoria – che l'insorgente assolve la condizione del periodo contributivo minimo, l'istruttoria è stata interrotta, per carenza di una delle condizioni necessarie, senza che siano stati effettuati i dovuti aggiornamenti in particolare per quanto riguarda lo stato di salute dell'insorgente, la sua evoluzione così come l'incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa, rispettivamente sull'attività quale casalinga (segnatamente tramite una verifica dell'influsso del peggioramento sulla perdita lucrativa con riferimento alla quota-parte di salariata e un nuovo accertamento in ambito casalingo a seguito dell'inabilità lavorativa descritta medicalmente). Senza i suddetti accertamenti non sarebbe pertanto possibile determinarsi con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali né sulla residua capacità lavorativa della ricorrente né, quindi, sul grado d'invalidità.
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Peraltro, la ricorrente, nello scritto del 2 settembre 2015, ha segnalato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore di rinvio degli atti.
6. In siffatte circostanze, trattandosi di un'indagine necessaria in relazione a questioni finora non ancora chiarite, in particolare il peggioramento dello stato di salute (cfr. consid. D), nulla – neppure la più recente giurisprudenza del TF di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4; anche DTF 139 V 99 consid. 1.1) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dalla medesima, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario.
A titolo abbondanziale va precisato che non è necessario, in concreto, concedere alla ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione a sfavore dell'insorgente (cfr. sul quesito il consid. 3.2.4 della citata sentenza) dal momento che nella decisione impugnata del 4 maggio 2015 l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente non presenta un grado d'invalidità sufficiente per ottenere una rendita d'invalidità.
7. A proposito infine del periodo contributivo va rilevato che dall'attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera della ricorrente (formulario E
205 [doc. D allegato al doc. TAF 1] e cfr. anche doc. 91) emerge che quest'ultima vanterebbe un periodo complessivo contributivo in Svizzera pari a 49 mesi, mentre in sede di risposta l'amministrazione ha conteggiato 37 mesi. Vista la discrepanza tra il periodo contributivo stabilito dall'amministrazione e quello figurante nel formulario E 205, quest'ultima in fase istruttoria dovrà chinarsi anche su quest'aspetto essendo il periodo contributivo determinante per il calcolo dell'ammontare di un'eventuale rendita d'invalidità.
8. Visto quanto sopra il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché completi l'istruttoria nel senso precedentemente indicato e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità di A._______.
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9.
9.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 10 giugno 2015, verrà restituito alla ricorrente al momento della crescita in giudicato del presente giudizio.
9.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art.
14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del
4 maggio 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al complemento istruttorio indicato nei considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita d'invalidità di A._______.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto con versamento del 10 giugno 2015, sarà restituito alla ricorrente al momento della crescita in giudicato della sentenza.
3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4. Copia dello scritto della ricorrente del 2 settembre 2015 (doc. TAF 12) è trasmessa per conoscenza all'autorità inferiore.
5. Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto della ricorrente del 2 settembre 2015 [doc. TAF 12])
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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