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C-3387/2010 • BVGer C-3387/2010 KI-generiert

Disability Insurance Claim Annulled Due to Insufficient Medical Evidence

Geschäftsnummer C-3387/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative tribunal accepted an appeal and annulled a decision rejecting a disability insurance claim. The claimant argued that medical assessments indicated a disability exceeding 40%. The insurance office, in its response, proposed to annul its initial decision and return the case for further investigation because its own medical service noted that complete cardiological reports were missing and a previous medical evaluation was insufficient. The tribunal agreed that further medical assessments were necessary to determine the claimant's residual earning capacity with a preponderant degree of likelihood, thus annulling the decision and remanding the case for completion of the investigation.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 1 cpv. 1 LAI, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 52 PA; Disability Insurance Claim Annulled Due to Insufficient Medical Evidence: The claimant argued that medical assessments indicated a disability exceeding 40%. The insurance office, in its response, proposed to annul its initial decision and return the case for further investigation because its own medical service noted that complete cardiological reports were missing and a previous medical evaluation was insufficient. The tribunal agreed that further medical assessments were necessary to determine the claimant's residual earning capacity with a preponderant degree of likelihood, thus annulling the decision and remanding the case for completion of the investigation.

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung medizinische Beweismittel Invaliditätsbemessung Versicherungsleistungsbegehren Administrativuntersuchung mangelhafte medizinische Sachverhaltsabklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 69 cpv. 1 lett. b LAI

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction to hear appeals against decisions of the IVP for insured persons residing abroad.

Art. 49 lett. b PA

Cited as a ground for appeal, specifically regarding the inaccurate and incomplete ascertainment of legally relevant facts.

art. 63 PA

Cited as the basis for not levying court costs due to the outcome of the case.

art. 64 PA

Cited as the basis for not awarding compensation for recoverable costs, considering the applicant was not represented and did not incur particularly high costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-3387/2010 {T 0/2}

Sentenza del 21 settembre 2010

Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Stefan Mesmer e Michael Peterli, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del

23 marzo 2010).

C-3387/2010

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 23 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda dell'assicurato volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 27).

2. Il 7 maggio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione dell'UAIE, mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto l'annullamento della decisione impugnata dal momento che secondo le visite mediche specialistiche sostenute, allegate in copia al gravame, il grado d'invalidità risulta essere superiore al 40% (doc. TAF 1).

3. Nella risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 (doc. TAF 11), l'UAIE ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del proprio servizio medico del 3 settembre 2010. In quest'ultima è segnalato che per completare l'istruttoria è necessario richiedere un complemento d'accertamenti medico-specialistici. In particolare, non sono disponibili referti cardiologici completi e la perizia medica E 213 del 20 agosto 2009 è carente (doc. 31).

4.

4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.

31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è

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applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.

5.

5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

6.

6.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché la stessa completi l'istruttoria, conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del

3 settembre 2010, è giustificata dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, non essendo altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa del medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.

6.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.

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7. Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare seguito alle implicite conclusioni presentate dell'insorgente – quest'ultimo, con la conclusione ricorsuale volta al riconoscimento di una rendita superiore al 40%, ha egli stesso, a giusto titolo, ritenuto che al succinto certificato medico del 7 maggio 2010, che postula genericamente un grado d'invalidità del 70%, non poteva di per sé essere riconosciuto pieno valore probatorio alfine di un giudizio medico definitivo – proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 e la presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 3 settembre 2010 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non è necessario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).

8.

8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo spese versato dal ricorrente gli è restituito.

8.2 Ritenuto che il ricorrente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 23 marzo 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 313.--, effettuato con versamenti dell'8 e 28 giugno 2010, è restituito all'insorgente.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie della risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 e della presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 3 settembre 2010)

- autorità inferiore (n. di rif. )

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3387/2010

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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