Disability Benefits Appeal: Incomplete Investigation Requires Reassessment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual challenged a decision that granted them a limited period of disability benefits, seeking an extension until the end of the year. The court found that the investigation was incomplete, as a medical report indicated the need for further orthopedic assessment regarding the individual's work capacity and potential for improvement with a prosthesis. Consequently, the court annulled the original decision and remanded the case back to the disability insurance office to complete the investigation and issue a new decision, awarding the individual costs for their appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 3 lett. dbis PA, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 49 PA; Disability Benefits Appeal: Incomplete Investigation Requires Reassessment: The court found that the investigation was incomplete, as a medical report indicated the need for further orthopedic assessment regarding the individual's work capacity and potential for improvement with a prosthesis. Consequently, the court annulled the original decision and remanded the case back to the disability insurance office to complete the investigation and issue a new decision, awarding the individual costs for their appeal.
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KI-generiertUsed to refer the case back to the lower authority for completion of the investigation.
Basis for awarding the appellant reimbursement of indispensable and relatively high expenses.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht taf_010_i(01)
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III C-338/2009 {T 0/2}
Sentenza del 20 marzo 2009
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Franziska Schneider, Madeleine Hirsig, cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 2 dicembre 2008.
C-338/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 2 dicembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a A._______, cittadino italiano, nato il (...), il
diritto ad una rendita intera d'invalidità per un periodo di tempo limitato dal 1° maggio al 31 agosto 2007,
che, con gravame del 16 gennaio 2009 consegnato alla posta lo stesso giorno, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di (...), chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera d'invalidità sino al dicembre 2007, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAI del canton Ticino ha sottoposto l'incarto al Dott. B._______ del (...), il quale, nella sua relazione medica del 5 marzo 2009, ha posto in evidenza la necessità di procedere ad una perizia ortopedica che dovrà definire la capacità lavorativa in un'attività adatta ed esprimersi in merito all'esigibilità di un intervento di protesi che dovrebbe portare ad un sostanziale miglioramento della capacità di lavoro residua, che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 6 marzo 2009 (UAI-TI) rispettivamente 9 marzo 2009 (UAIE), propongono pertanto di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 16 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. B._______ del 5 marzo 2009,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
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conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. B._______ nel suo rapporto del 5 marzo 2009, che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento
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d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 2 dicembre 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2. Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'UAIE.
3. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (...),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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