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C-3278/2008 • BVGer C-3278/2008 KI-generiert

Pension Fund Revocation Renders Appeal Moot

Geschäftsnummer C-3278/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed an order affiliating it with a pension fund and charging administrative fees. Before the court could rule, the pension fund revoked its order, removing the affiliation and administrative fees. The court then dismissed the appeal as moot, citing that the case became moot due to the lower authority's subsequent decision. Consequently, no court costs were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 33 lett. h LTAF, Art. 58 cpv. 1 PA, Art. 58 cpv. 3 PA, Art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, Art. 63 cpv. 1 PA, Art. 42 LTF; Pension Fund Revocation Renders Appeal Moot: Before the court could rule, the pension fund revoked its order, removing the affiliation and administrative fees. The court then dismissed the appeal as moot, citing that the case became moot due to the lower authority's subsequent decision. Consequently, no court costs were imposed.

Schlagwörter

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Rentenaufhebung Pensionsfonds Verwaltungsgebühren Kassenzugehörigkeit Rentenverrechnung BVG-Organ

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF

Used to strike the case from the court rolls because it had become without object.

Art. 63 cpv. 1 PA

Determined that no court costs were to be levied as the case became without object without fault of a party.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-3278/2008 {T 0/2}

Decisione del 12 giugno 2008

Composizione Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliere Dario Croci Torti.

Parti A._______ Sagl, socio e gerente B._______, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP, via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno, autorità inferiore.

Oggetto Previdenza professionale (decisione del 29 aprile 2008).

C-3278/2008

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, con decisione del 29 aprile 2008, la Fondazione istituto collettore LPP ha affiliato d'ufficio A._______ Sagl, il cui socio e gerente è B.________, mettendogli a carico le spese amministrative, che in data 19 maggio 2008, A.________ Sagl ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del

17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF e che in particolare, le decisioni rese dal Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione d'ufficio possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. h LTAF,

che giusta l'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore può, fino all'invio della risposta, riesaminare la decisione impugnata, che quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58 cpv. 3 PA),

che il 10 giugno 2008, la Fondazione istituto collettore LPP ha, di fatto, annullato la propria decisione del 29 aprile 2008, revocando l'affiliazione d'ufficio e cancellando le spese amministrative a carico del datore di lavoro,

che, per economia di procedura, si può considerare che il ricorso è divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione e la causa può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF,

che se una causa diviene priva d’oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 63 cpv. 1 PA e

C-3278/2008

art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]),

che nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali, che la parte ricorrente non ha diritto alla rifusione di ripetibili in quanto ha agito senza essere rappresentata,

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. È preso atto della revoca della decisione del 29 aprile 2008 e la procedura è stralciata dai ruoli.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Atti giudiziali)

- autorità inferiore (n. di rif. ____________; Atti giudiziali)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

C-3278/2008

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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