Appeal Inadmissible for Failure to Pay Legal Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed a decision by the Invalidity Insurance Office for insured persons residing abroad which rejected their claim for an invalidity pension. The Federal Administrative Court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on legal costs within the stipulated deadline. The court reasoned that failure to comply with procedural orders, such as paying required fees, renders an appeal inadmissible according to administrative procedure law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, Art. 5 PA, Art. 63 cpv. 4 PA; Appeal Inadmissible for Failure to Pay Legal Costs: The Federal Administrative Court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on legal costs within the stipulated deadline. The court reasoned that failure to comply with procedural orders, such as paying required fees, renders an appeal inadmissible according to administrative procedure law.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to the unsuccessful expiry of the deadline for paying the advance on costs.
Used to decide that no court costs are to be levied.
Used to decide that no court costs are to be levied.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C-3170/2014
Sentenza del 28 luglio 2014
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______, rappresentato da Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 maggio 2014).
C-3170/2014
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. L'8 maggio 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 10 dicembre 2012.
2. Il 10 giugno 2014, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità a decorrere da luglio del 2013.
3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 17 giugno 2014 (notificata il 18 giugno 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 4]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 14 luglio 2014, un anticipo di fr. 400.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il 14 luglio 2014, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 400.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale
5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 400.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 17 giugno 2014.
C-3170/2014
6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3170/2014
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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