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C-2981/2013 • BVGer C-2981/2013 KI-generiert

Advance Payment Failure Leads to Dismissal of Disability Pension Appeal

Geschäftsnummer C-2981/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual's appeal against a decision rejecting their claim for a Swiss disability pension was deemed inadmissible because the required advance payment for legal costs was not paid within the specified timeframe, leading the court to dismiss the appeal without considering its merits.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, Art. 42 LTF, art. 6 lett. b TS-TAF; Advance Payment Failure Leads to Dismissal of Disability Pension Appeal: diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Schlagwörter

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Invalidenrentenzahlung Abschlagszahlungen Vorbezug Beitragsausstand Kostenvorschuss Einstellung von Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifest inadmissibility.

art. 6 lett. b TS-TAF

Basis for not levying court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-2981/2013

Sentenza del 20 novembre 2013

Composizione Giudice Elena Avenati-Carpani (giudice unica), cancelliere Manuel Borla.

Parti A._______, …, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Genève 2, autorità inferiore

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 aprile 2013).

C-2981/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

con decisione del 17 aprile 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la seconda domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata il 26 luiglio 2012 dall'assicurata A._______, cittadina italiana nata il …, che in data 22 maggio 2013, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito il TAF o il Tribunale),

che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del

17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di diritto alla rendita possono essere impugnate davanti a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), che dopo lo scambio degli scritti, questo Tribunale, mediante decisione incidentale del 1° ottobre 2013, ha ingiunto alla ricorrente, nel termine di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla notifica della stessa, di versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso,

che l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, che il ricorso è pertanto inammissibile, che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili, che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora, per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte (art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse

C-2981/2013

e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

– ricorrente (Raccomandata AR)

– autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata)

– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)

La guidice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Manuel Borla

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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