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C-292/2020 • BVGer C-292/2020 KI-generiert

Disability Pension Appeal Withdrawn Due to Potential for Less Favorable Outcome

Geschäftsnummer C-292/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An individual sought to appeal a decision that limited their disability pension. The administrative authority had granted the pension from January 2013 to July 2014, finding a complete work incapacity until April 2014, after which the condition improved, allowing for a 20% work incapacity. The individual appealed this decision, seeking recognition of continued work incapacity. However, the court informed the individual that the case might be referred back to the lower authority for further investigation, with the possibility of a decision that could be less favorable to the appellant. Consequently, the individual withdrew their appeal, leading the court to strike the case from the record.

Legislator-Regeste

Amtlich

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità; revisione di una rendita intera limitata nel tempo (decisione del 13 dicembre 2019)

Schlagwörter

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Invalidenrente Arbeitsunfähigkeit Rentenkürzung Einstellung von Leistungen Entscheidungen betreffend das Ruhegehalt Wiedererwägung der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF

Used to allow the presiding judge to strike cases that have become moot from the court roll.

Art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA

Basis for not levying court fees.

Art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2)

Basis for not levying court fees.

Art. 15 TS-TAF

Basis for not awarding costs.

Art. 7 TS-TAF

Basis for not awarding costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-292/2020

Decisione del 16 febbraio 2022

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner.

Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità; revisione di una rendita intera limitata nel tempo (decisione del 13 dicembre 2019).

C-292/2020

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Con decisione del 13 dicembre 2019, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (di seguito: UAIE o autorità inferiore) ha riconosciuto a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente) il diritto di percepire una rendita intera dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014. L’autorità inferiore ha in particolare ritenuto un’incapacità lavorativa totale dal 7 settembre 2011, mentre, dal 28 aprile 2014 ha ritenuto lo stato di salute migliorato nonché considerato esigibile un’attività adeguata come quella esercitata abitualmente e un’incapacità al lavoro e di guadagno del 20%, ciò che non giustificava l’erogazione di una rendita dopo il 31 luglio 2014 (cfr. allegati al doc. TAF 1).

2. Il 15 gennaio 2020, l’interessato ha inoltrato ricorso (cautelativo) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) contro la summenzionata decisione. In via preliminare, ha chiesto di potere completare (o annullare) il proprio ricorso. Nel merito, ha prospettato/chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un’incapacità lavorativa anche dopo il 28 aprile 2014 e continua. Ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo (doc. TAF 1 e allegati).

3. Con provvedimento del 30 gennaio 2020, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia dell’intero incarto dell’autorità inferiore e invitato il medesimo, qualora avesse voluto mantenere il ricorso, a completarlo (doc. TAF 4).

4. Con atto del 17 febbraio 2020, il ricorrente ha completato il proprio ricorso, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera fino al

30 aprile 2015 (doc. TAF 5 e allegati).

5. Con risposta al ricorso del 13 marzo 2020, l’autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF

9 e allegati).

C-292/2020

6. Il 16 marzo 2020, l’insorgente ha trasmesso il formulario “Domanda di gratuito patrocinio” (doc. TAF 8 e allegati).

7. Nella replica del 2 giugno 2020, il ricorrente si è riconfermato nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso (completato) del 17 febbraio 2020 (doc. TAF 11).

8. Con duplica del 29 giugno 2020, l’UAIE ha osservato che l’insorgente non ha fornito elementi tali da poter giustificare una diversa valutazione della fattispecie e ha ribadito la proposta di reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 13).

9. Con provvedimento del 9 luglio 2020, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente copia della duplica del 29 giugno 2020 (doc. TAF 14).

10. Con provvedimento del 9 febbraio 2022, questo Tribunale ha informato il ricorrente che, ad un esame sommario della fattispecie al suo stato attuale, e fermo restando che non poteva essere anticipato il giudizio definitivo di questo Tribunale sul ricorso in esame, nella procedura ricorsuale di cui trattasi sussisteva l’eventualità di un rinvio degli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e nuova decisione sul caso. Conto tenuto che non poteva essere esclusa una “reformatio in peius” della decisione impugnata (cfr., sulla questione, la DTF 137 V 314 consid. 3.2), questo Tribunale ha quindi – mediante il menzionato provvedimento del 9 febbraio 2022 – accordato al ricorrente la facoltà di ritirare il ricorso del 15 gennaio 2020/17 febbraio 2020 (doc. TAF 15).

11. Con scritto del 10 febbraio 2020, il ricorrente ha ritirato, senza alcuna condizione e/o riserva, il ricorso presentato il 15 gennaio 202/17 febbraio 2020 contro la decisione dell’UAIE del 13 dicembre 2019 (doc. TAF 16).

C-292/2020

12.

12.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE.

12.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

13. Questo Tribunale constata che il ricorrente, nel menzionato scritto del 10 febbraio 2022, ha indicato di desistere, senza condizioni e/o riserve, dal suo ricorso del 15 gennaio 2020/17 febbraio 2020. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata del 13 dicembre 2019.

14. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

15. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo, è divenuta priva di oggetto.

16. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art.

15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-292/2020

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. La causa C-292/2020 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo, è divenuta priva di oggetto.

3. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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