Federal Court Reverses Pension Increase, Denies Legal Costs Reimbursement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case where an individual initially received a quarter disability pension, which was later increased to a half pension by a lower court, the federal court ultimately overturned the lower court's decision and reinstated the original quarter pension. Consequently, the individual, having been unsuccessful in the appeal that led to the federal court's ruling, was not awarded any reimbursement for legal costs in the prior proceedings. Furthermore, federal authorities are generally not entitled to reimbursement of costs, even when they prevail, and in the present proceedings, no court fees or costs were awarded to either party.
Legislator-Regeste
AmtlichValutazione dell'invalidità | Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuire nuovamente sulle spese ripetibili (sentenza del TF del 19 aprile 2016)
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KI-generiertApplied to deny cost reimbursement to the losing party in the previous case (C-550/2013).
Cited in conjunction with Art. 64 PA to deny cost reimbursement to the losing party in the previous case (C-550/2013).
Cited to support the denial of cost reimbursement to the losing party in the previous case (C-550/2013) by way of contradiction.
Cited to state that federal authorities are generally not entitled to cost reimbursement, even when successful, and applied to deny cost reimbursement in the current procedure.
Applied to state that no court costs are levied in the present procedure.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C-2849/2016
Sentenza del 14 giugno 2016
Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Franziska Schneider, Michael Peterli;
Cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuire sulle spese ripetibili (sentenza del TF del 19 aprile 2016).
C-2849/2016
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
con decisione del 4 gennaio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato nel , un quarto di rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità a decorrere dal 1° settembre 2012 (doc. 46 inc. UAIE),
con sentenza del 15 settembre 2015 il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella causa C-550/2013, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A._______ e riformato la decisione del 4 gennaio 2013 nel senso di riconoscere all'interessato il diritto di percepire una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 2012,
l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF del 15 settembre 2015 e la conferma della propria decisione del 4 gennaio 2013 (doc. TAF
23 dell’incarto C-550/2013),
con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016,il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una nuova decisione sulle spese ripetibili nella procedura precedente, in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 19 aprile 2016, A._______ è integralmente soccombente nella causa C-550/2013 dinanzi al TAF,
nelle cause dinanzi a questo Tribunale, al ricorrente che soccombe non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in relazione con l'art.
37 LTAF e in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), pertanto nessuna indennità per spese ripetibili è riconosciuta al ricorrente nella causa innanzi al TAF C-550/2013,
peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio
diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205),
C-2849/2016
infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS- TAF),
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella causa C-550/2013 non si assegnano indennità per spese ripetibili.
2. Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.
3. Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
I rimedi giuridici sono alla pagina seguente
C-2849/2016
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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