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C-2761/2014 • BVGer C-2761/2014 KI-generiert

Disability Pension Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Costs

Geschäftsnummer C-2761/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed a decision to terminate their disability pension. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the full procedural cost advance within the set deadline, despite being granted an extension and clear instructions on how to ensure the correct amount was paid, considering exchange rates and bank fees.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, Art. 5 PA, Art. 63 cpv. 4 PA; Disability Pension Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Costs: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the full procedural cost advance within the set deadline, despite being granted an extension and clear instructions on how to ensure the correct amount was paid, considering exchange rates and bank fees.

Schlagwörter

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Invalidenrente Verfahrenskosten Frist für Kostenvorschuss Rentenaufhebung Kostenvorschuss gesetzliche Verfahrensfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 PA

The appeal is declared inadmissible due to the failure to pay the full amount of the procedural costs advance.

Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF

The instructional judge decides on the non-entry into the merits of manifestly inadmissible appeals.

Art. 63 cpv. 1 PA

No procedural costs are levied in this case.

art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2)

No procedural costs are levied in this case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-2761/2014

Sentenza del 28 luglio 2014

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti A._______, rappresentata dall'avv. Roberta Romano, Studio Legale, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° aprile 2014).

C-2761/2014

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 1° aprile 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° giugno 2014, la rendita d'invalidità pagata fino ad allora.

2. Il 14 maggio 2014, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto d'annullare la decisione impugnata e di accertare (e poi dichiarare) il suo diritto a percepire una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, disponendo a tal fine una perizia medico-legale pluridisciplinare per la verifica del suo stato psicofisico invalidante.

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.

32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4.

4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 3 giugno 2014 (notificata l'11 giugno 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 400.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

4.2. Il 25 giugno 2014, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 367.16 (cfr. doc. TAF 4).

C-2761/2014

5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 30 giugno 2014 (notificata il 7 luglio 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 6]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 32.84, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che le incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del caso alla banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sono a carico dell'ordinante, fermo restando che era tenuta a pagare l'importo integrale di fr. 400.- ed assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto anche di eventuali problemi connessi con il tasso di cambio.

6. Il termine assegnato alla ricorrente per versare il saldo dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 32.84 è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_581/2008 del 27 gennaio 2009; cfr. pure la sentenza del TF 9C_742/2013 del 6 maggio 2014 e la

sentenza del TAF C-692/2012 del 23 aprile 2012).

7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito alla ricorrente l'importo di fr. 367.16.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2761/2014

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile

2. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 367.16 è restituito alla ricorrente.

3. Comunicazione a:

– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)

– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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