Disability and Spousal Benefits Overpayment Waiver
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual receiving disability and spousal benefits was overpaid due to the transfer of her husband's contributions abroad. The invalidity insurance office initially demanded full repayment but, after an appeal, acknowledged the individual's good faith and severe financial hardship, proposing to waive a portion of the debt. The court agreed with this proposal, allowing the individual to keep a significant portion of the overpaid amount but requiring repayment of the remainder, recognizing an agreement had been reached between the parties.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 64 PA, Art. 42 LTF; Disability and Spousal Benefits Overpayment Waiver: The invalidity insurance office initially demanded full repayment but, after an appeal, acknowledged the individual's good faith and severe financial hardship, proposing to waive a portion of the debt. The court agreed with this proposal, allowing the individual to keep a significant portion of the overpaid amount but requiring repayment of the remainder, recognizing an agreement had been reached between the parties.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertApplied to grant the appellant reduced costs for legal representation.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III C-2732/2007
{T 0/2}
Sentenza del 12 novembre 2007
Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Michael Peterli, Franziska Schneider, cancelliera Emilia Antonioni.
Parti A.___________, IT-47841 Cattolica (RN), rappresentata da Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto decisione del 2 febbraio 2007.
C-2732/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, A.___________, cittadina italiana, nata il 24 novembre 1947, mediante decisione del 13 febbraio 2002 dell'Ufficio assicurazione del Cantone Argovia, è stata messa a beneficio di una rendita intera d'invalidità nonché di una rendita completiva per il coniuge con decorrenza dal 1° agosto 1998 (doc. 38), che, il coniuge della ricorrente, B.________, ha richiesto e ottenuto con decisione del 18 aprile 2001, cresciuta in giudicato, dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC), il trasferimento presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di Rimini dei contributi versati per un totale di CHF 160'856.45,
che, in seguito al trasferimento dei contributi versati presso l'INPS di Rimini, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha richiesto mediante decisione del 6 novembre 2006 la restituzione dell'importo di CHF 28'395.-- pagati indebitamente alla ricorrente dal 2001 al 2005 in quanto rendita complementare per il coniuge (doc. 55),
che, A.___________, rappresentata dal Patronato INAS- CGIL di Losanna, ha presentato tempestiva domanda di condono presso l'UAIE (doc. 56-66),
che, mediante decisione del 2 febbraio 2007, l'UAIE ha respinto la richiesta di condono per mancata buona fede della ricorrente. Inoltre considerando che l'importo percepito non rappresentava un onere troppo grave, l'UAIE ha proposto che la somma di CHF 300.-- venisse ritenuta sulla rendita mensile a partire dal 1° marzo 2007, che, con gravame del 17 aprile 2007, A.___________, rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, chiede il riconoscimento della sua buona fede e il condono della prestazione indebitamente ricevuta, che, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del
23 aprile 2007, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso,
che, nella sua presa di posizione del 27 agosto 2007, l'UAIE ha proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in
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favore dell'assicurata del condono di CHF 22'701.--. La ricorrente dovrà invece restituire l'importo di CHF 5'694.-- rimanente, che, chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, la ricorrente, con scritto del 17 ottobre 2007, ha dichiarato di aderire alla soluzione indicata.
che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 22 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'assicurazione per invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 su l assicurazione per l invalidità (LAI, RS 831.20),
che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,
che, nella fattispecie l'oggetto della contestazione riguarda la domanda di condono relativa alla restituzione della rendita complementare indebitamente percepita,
che, l'UAIE, in seguito al ricorso ha ammesso la buona fede della ricorrente e la circostanza che la restituzione la metterebbe in gravi difficoltà economiche, almeno per quando riguarda il saldo di CHF 5'694.--,
che ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A.___________ il condono di CHF 22'701.--, atteso che la parte
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ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo, che, per lo scrivente Tribunale non vi è alcun motivo di discostarsi da questa valutazione, per altro conforme al diritto federale, che, il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata, a A.___________ essendo riconosciuto il condono di CHF 22'701.-- ma fatto carico dell'importo di CHF 5'694.-- rimanente,
che, visto l'esito del ricorso non vengono prelevate spese processuali e viene assegnata un'indennità per le spese ripetibili ridotta di CHF 300.-- (art. 64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 2 febbraio 2007 è riformata nel senso che a A.___________ viene riconosciuto il condono di CHF 22'701.--. Il saldo di CHF 5'694.-- è posto a carico di A.___________.
2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero perché definisca le modalità del pagamento dell'importo di CHF 5'694.-- rimanente da restituire.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Alla parte ricorrente viene concessa un'indennità per le spese ripetibili ridotta CHF 300.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
5. Comunicazione a:
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- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. _________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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