Disability Pension Denial Overturned Due to Insufficient Medical Documentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court partially upheld an appeal against the denial of a disability pension, remanding the case to the insurance office. The court reasoned that the medical documentation was insufficient to assess the applicant's health status and earning capacity, necessitating further investigation, including a requested orthopedic/rheumatological examination, to determine her actual condition.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 60 LPGA, Art. 61 PA, Art. 61 cpv. 1 PA, Art. 64 PA; Disability Pension Denial Overturned Due to Insufficient Medical Documentation: The court reasoned that the medical documentation was insufficient to assess the applicant's health status and earning capacity, necessitating further investigation, including a requested orthopedic/rheumatological examination, to determine her actual condition.
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KI-generiertUsed to remit the case to the lower authority for completion of the investigation.
Cited to justify the need for further investigation due to inaccurate or incomplete ascertainment of legally relevant facts.
Basis for awarding the applicant reimbursement for necessary expenses.
Establishes who has the right to appeal.
Cited for the timeliness and minimum requirements of the appeal.
Allows appeals against decisions of the UAIE concerning invalidity insurance to be brought before the Federal Administrative Court.
Governs the jurisdiction of the Federal Administrative Court over appeals against administrative decisions.
Cited regarding appeals against decisions within the scope of the Federal Act on Administrative Procedure.
Cited for the minimum requirements of the appeal.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C2530/2011
Sentenza del 18 ottobre 2011
Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Vito Valenti, Madeleine HirsigVouilloz, cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A._______, patrocinata dagli avv. Rodolfo Barsi e Franco Papadia, viale O. Quarta 16, IT73100 Lecce, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 31 marzo 2011.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 31 marzo 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita inoltrata il 24 novembre 2009 dalla cittadina italiana A._______, nata il ;
con il gravame depositato il 29 aprile 2011, A._______, regolarmente rappresentata dagli avv. Barsi e Papadia, chiede il riconoscimento del
diritto a una rendita d'invalidità; in via istruttoria chiede che venga disposta una nuova perizia medica; produce a suffragio delle sue conclusioni alcuni rapporti medici che nella sostanza confermano la diagnosi già conosciuta di cardiopatia ipertensiva, insufficienza mitro aortica, spondilodiscoartrosi diffusa, gonartrosi bilaterale, micro litiasi renale bilaterale, esofagite da reflusso, lieve ansia reattiva (vedi anche perizia E 213 del 5 novembre 2010, doc. 53); lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 5 maggio 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico che ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista medico; il Dott. Lamberti nella relazione del 3 agosto 2011 ha riferito in particolare che i documenti ad atti si limitano riportare degli elementi diagnostici e non permettono di procedere ad una valutazione del caso, un esame ortopedico / reumatologico sarebbe necessario (doc. 67),
l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 2 settembre 2011, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo a un nuovo esame medico come richiesto dal Dott. Lamberti, mediante ordinanza dell'8 settembre 2011, copia del risposta dell'autorità inferiore e della relazione del Dott. Lamberti sono state inviate alla ricorrente, alla quale è stata data la possibilità di presentare delle osservazioni entro 10 giorni,
la ricorrente non ha risposto nel termine impartito né fino ad oggi,
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in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal momento che, come rilevato dal Dott. Lamberti, la documentazione medica ad atti è insufficiente per procedere ad una valutazione del caso (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultima possa ancora svolgere un'attività lucrativa e/o assumere le sue mansioni consuete;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune
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dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000., la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del
31 marzo 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4. Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Dario Croci Torti Francesco Parrino
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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