Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared a disability insurance appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance for court costs within the stipulated timeframe. The court's reasoning was that the appellant did not submit the necessary proof of payment despite being explicitly instructed to do so, thus rendering the appeal inadmissible according to procedural rules.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 53 cpv. 2 LPGA, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 lett. d LTAF, Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, Art. 5 PA; Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs: The court's reasoning was that the appellant did not submit the necessary proof of payment despite being explicitly instructed to do so, thus rendering the appeal inadmissible according to procedural rules.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to the non-payment of procedural costs.
Used to declare the appeal inadmissible because the procedural costs were not paid.
Used to waive the collection of procedural costs.
Used to waive the collection of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C-2445/2020
Sentenza del 10 luglio 2020
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Valentina Sabia, Studio legale, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità, riconsiderazione del diritto ad una rendita (decisione del 25 marzo 2020).
C-2445/2020
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con decisione del 25 marzo 2020, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha confermato, in applicazione dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, la soppressione, con effetto al 1° dicembre 2014, della mezza rendita d’invalidità versata fino ad allora all’interessato.
2. Il 5 maggio 2020, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 25 marzo 2020, mediante il quale ha chiesto (d’accogliere il gravame e) di riformare la decisione impugnata nel senso di riconoscergli il diritto ad (almeno) una mezza rendita d’invalidità (anche successivamente al 1° dicembre 2014).
3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 19 maggio 2020 (notificata il 27 maggio 2020; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di
30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 63 cpv. 4 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 800.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.
5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali – che scadeva il 26 giugno 2020 – è, nel frattempo, decorso infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l’art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato
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da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 800.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 19 maggio 2020. Ciò premesso, non vi è peraltro necessità da parte di questo Tribunale di effettuare ulteriori accertamenti d’ufficio – segnatamente sul momento in cui l’anticipo richiesto sarebbe eventualmente stato addebitato a un conto postale o bancario in favore del Tribunale – prima della pronuncia della presente sentenza d’inammissibilità.
6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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