Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C-2352/2007 • BVGer C-2352/2007 KI-generiert

Swiss Disability Benefits Claim Denied Due to Stabilized Condition

Geschäftsnummer C-2352/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An individual with a history of working in Switzerland and residing abroad applied for Swiss disability benefits due to prostate cancer. While medical evaluations initially suggested a high disability rate, the court found that the applicant's condition had stabilized, with no recurrence or metastasis, and that he was capable of earning a living above the threshold for disability benefits. Therefore, the court denied the claim, upholding the decision of the invalidity insurance office.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 20 ALC, Art. 8 ALC, Art. 80a LAI, Art. 3 lett. dbis PA, Art. 1 LAI; Swiss Disability Benefits Claim Denied Due to Stabilized Condition: While medical evaluations initially suggested a high disability rate, the court found that the applicant's condition had stabilized, with no recurrence or metastasis, and that he was capable of earning a living above the threshold for disability benefits. Therefore, the court denied the claim, upholding the decision of the invalidity insurance office.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Versicherungsleistungsbegehren stabiler Defektzustand Arbeitsbedingungen Invalidenversicherung Sistierung der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 130 V 257
8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
DTF 130 V 445
Intertemporal Application of Social Security Invalidity Pension Law
DTF 121 V 264
German National's Swiss Invalidity Pension Entitlement Date and Pension Rate for Non-Residents
DTF 116 V 249
4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
DTF 128 V 30
DTF 114 V 314
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36 cpv. 1 LAI

Establishes the conditions for entitlement to an disability pension, requiring the applicant to be disabled and have paid contributions for at least one year.

Art. 29 cpv. 1 lett. a LAI

Used to explain when a permanent disability can give rise to a right to a pension, but deemed inapplicable in this case due to the applicant's condition not being stable.

Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI

Used to determine entitlement to a pension when the health condition is labile, requiring a year of continuous incapacity for work of at least 40%.

Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI

Specifies that decisions by the UAIE concerning disability insurance can be appealed to the Federal Administrative Court.

Art. 48 cpv. 2 LAI

Regulates the temporal scope of claims for disability benefits when an insured person registers more than twelve months after the right arises, limiting benefits to the twelve months preceding the claim.

Art. 31 LTAF

Grants the Federal Administrative Court jurisdiction to hear appeals against decisions issued by authorities listed in Articles 33 and 34 LTAF, including the UAIE.

Art. 32 LTAF

Provides for exceptions to the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

Art. 60 LPGA

Governs the timeliness of appeals in social insurance matters.

Art. 59 LPGA

Defines who is entitled to appeal a decision or a decision on opposition in social insurance matters.

Art. 8 LPGA

Defines disability as total or partial loss of earning capacity that is presumably permanent or long-term.

Art. 16 LPGA

Describes the method for evaluating the degree of disability by comparing the income an insured person could earn with their income if they had not become disabled.

Art. 52 PA

Specifies the formal requirements for appeals.

Art. 5 PA

Defines what constitutes a decision for the purpose of administrative procedure.

Art. 3 lett. dbis PA

Excludes social insurance matters from the scope of the general administrative procedure law when the federal law on the general part of social insurance law (LPGA) applies.

Art. 1 LAI

States that the provisions of the LPGA are applicable to disability insurance unless the LAI expressly provides otherwise.

Art. 28 cpv. 1 LAI

Determines the degree of disability pension (full, three-quarters, half, or quarter) based on the percentage of invalidity.

Art. 28 cpv. 1ter LAI

Previously limited the payment of pensions for disability below 50% to insured persons residing in Switzerland, but this limitation is no longer applicable to EU citizens residing in the EU.

Art. 4 LAI

Defines disability as resulting from congenital infirmity, illness, or accident, and states that it arises when its nature and severity justify entitlement to a specific benefit.

Art. 7 LAI

This article is not directly cited in the dispositive but relates to the scope of review by the TAF.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs are awarded against the losing party.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte III C-2352/2007 {T 0/2}

Sentenza del 6 gennaio 2009

Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Franziska Schneider, Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti A._______, rappresentato da Patronato INAPA, via Oslavia 14, IT-88048 Lamezia Terme (CZ), ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto assicurazione invalidità (decisione del 3 aprile 2007)

C-2352/2007

Fatti:

A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1972 al 1992, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa per una ditta di distribuzione alimentare fino al 2 dicembre 2005, quando è stato licenziato; il dipendente è rimasto assente dal lavoro per ragioni di malattia dal 13 dicembre 2004 al 2 luglio 2005 (doc. 9).

B. In data 27 gennaio 2006, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4).

Il richiedente è stato visitato il 27 febbraio 2006 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lamezia Terme, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di esiti di prostatectomia radicale retropubica con linfoadenectomia (gennaio 2005) per adenocarcinoma della prostata, esiti di radioterapia ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 33). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:

- la cartella clinica relativa al ricovero del gennaio 2005 per neoplasia prostatica e successivo intervento di asportazione (doc. 16);

- referti di esami di controllo urologici ed i risultati di esami ematochimici del 22 e 24 febbraio 2005, un elettrocardiogramma del 5 aprile 2005 (doc. 20, 21, 24);

- il rapporto di cura radioterapica del 9 maggio 2005 (doc. 25);

- un referto di visita oculistica del 22 settembre 2005 (doc. 26);

- un ulteriore rapporto di cura radioterapica del 13 dicembre 2005 (doc. 28);

- un riassunto di degenza ospedaliera dal 18 al 21 febbraio 2006 per circoncisione per fimosi serrata (doc. 31);

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- i risultati di esami ematochimici prostatici (PSA e PSA free) del 25 febbraio 2006 (doc. 32); ulteriore esami ematochimici del 3 maggio 2006 (doc. 37) e del 6 settembre 2006 (doc. 39).

C. Nel suo rapporto del 25 gennaio 2007, il Dott. Ribordy, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che il richiedente non avrebbe mai subito un'incapacità al lavoro di livello pensionabile (doc. 41).

Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative è stato inviato il 30 gennaio 2007 al Patronato INAPA di Lamezia Terme (doc. 42), regolare rappresentante del richiedente, il quale, con scritto del 6 febbraio 2007, ha ribadito la richiesta di prestazioni senza produrre ulteriore documentazione (doc. 43).

Mediante decisione del 3 aprile 2007, l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 45).

D. Con il ricorso depositato il 17 aprile 2007, A._______, sempre rappresentato dal Patronato INAPA, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni a parte documentazione già ad atti.

Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 maggio 2007, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.

E. Con ordinanza del 6 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato il Patronato INAPA a volersi pronunciare in merito alle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, entro il 13 luglio successivo. L'interpellato non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica.

Con decisione incidentale dell'8 agosto 2007, il TAF ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle

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presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 13 settembre 2007.

Diritto:

1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).

2.

2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del

21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).

2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri

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della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

3.

3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006, entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.

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5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 27 gennaio 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27 gennaio 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 3 aprile 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).

6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).

Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.

7.

7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un

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grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.

7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).

7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

8.

8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha ancora lavorato in qualità di operaio magazziniere in una ditta di distribuzione alimentare. È rimasto assente dal lavoro dal 13 dicembre 2004 al 2 luglio 2005 ed è poi stato licenziato per “motivi oggettivi” con effetto al 2 dicembre 2005.

8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di

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provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).

9.

9.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato soffre degli esiti di un adenocarcinoma della prostata (pT3b NoMo) operato nel gennaio 2005 con prostatectomia radicale retropubica con revisione chirurgica immediata a causa di un sanguinamento. Egli si è sottoposto a cicli di radioterapia. Il nominato ha sofferto anche di una fimosi operata con circoncisione nel febbraio 2006.

9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da

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configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.

Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno.

10.

10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 27 febbraio 2006) pone un tasso d'invalidità superiore al 70% (doc. 33). Il sanitario dell'INPS, Dott. Ribordy, nega il requisito dell'incapacità di lavoro attingente il livello pensionabile del 40% almeno.

Determinante, nel presente caso, è la circostanza che a più di due anni dall'intervento di prostatectomia non si sono verificate né metastasi né recidive del male. L'operazione e la successiva radioterapia hanno avuto pieno successo ed il paziente può considerarsi guarito dal punto di vista strettamente oncologico. Gli esami specifici ad atti (PSA totale, PSA libero, urea) attestano una situazione normale e per nulla patologica. Questi esami risalgono al settembre 2006 e sono ancora attuali. Con il ricorso, l'interessato non ha denunciato nessuna recrudescenza del male. Per il resto, egli si presenta in buone condizioni generali di salute, ogni altro organo od apparato essendo indenne da patologie.

10.2 Il collegio giudicante, dopo analisi della documentazione oggettiva ad atti, può condividere il parere espresso dal consulente medico dell'UAIE. A._______, a parte il periodo di 6 mesi in cui è rimasto giustificatamente assente dal lavoro per malattia (dicembre 2005/giugno 2006), è ancora in grado di svolgere un'attività lucrativa simile alle precedente in misura in ogni caso superiore al 60%. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata.

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11.

11.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 13 settembre 2007

11.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.

3. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)

- autorità inferiore (n. di rif. )

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

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Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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